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Tutela del paesaggio

Il parco Eolico del Brennero non si farà

Doveva essere il più grande parco eolico delle Alpi ma non se ne farà niente. Con la pronuncia del Consiglio di Stato trionfa il paesaggio montano che resterà intatto in tutto il suo splendore.

Quante volte si è sacrificata la bellezza e la vivibilità della montagna per permettere il soddisfacimento di interessi economici e produttivi? Moltissime, ma non questa volta.

Il caso è quello noto del progetto di realizzare un parco eolico sul crinale del Brennero per produrre energia pulita sfruttando il vento di cresta, praticamente costante per tutto l’anno.

Se da una parte quando si tratta di energia eolica pensiamo che l’ambiente ne giovi (e la nostra salute), dall'altro dobbiamo tenere da conto il gravoso impatto su paesaggio e territorio che ne risentono fortemente.

Il progetto presentato dalla WPPO UNO S.p.a. doveva essere di 22 torri eoliche, alte quasi 100 metri, da disseminare su 7 chilometri di crinale a 2000 metri di quota, sul dorso montuoso Sattelberg nel Comune di Brennero.

Il parco, autorizzato dalla Provincia Autonoma, era avversato da cittadini, ambientalisti e club alpini contrari alla diffusione di questi impianti, classificati sì come energie rinnovabili, ma con un impatto molto invasivo sull’ambiente e molti interrogativi sulla reale produttività nelle valli alpine.

Così alcune associazione e amministrazioni coinvolte (Comune di Gries am Brenner in Austria, il Club Alpino Austriaco Österreichischer Alpenverein ed il  WWf Italia O.n.l.u.s.), armatesi di avvocati, hanno presentato nel 2012 due ricorsi (poi riuniti) contro la delibera provinciale.

Vinti i ricorsi in primo grado dinanzi al Tar di Bolzano, gli agguerriti sostenitori della tutela paesaggistica (bisogna dire che anche questa non è estranea ad interessi economici, in particolare turistici) hanno dovuto resistere all’appello della società progettista.  

Senza dubbi di sorta, ieri, 22 settembre, il Consiglio di Stato (sesta sezione, sentenza n. 4775/2014) ha chiuso definitamente la partita: “nel bilanciamento degli interessi tra le esigenze sottese alla produzione di energia rinnovabile tramite impianti eolici e le esigenze di tutela del paesaggio alpino nel territorio della Provincia di Bolzano, doveva darsi prevalenza a quest’ultima”.

Già in primo grado il Tar aveva posto dei punti fermi affermando la necessità di tenere nella debita considerazione i pareri e le osservazioni formulate da vari soggetti ed organi pubblici e privati (italiani e austriaci) che hanno partecipato al procedimento, tra cui, in particolare, il parere negativo del Comitato ambientale di cui all’art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 (Valutazione ambientale per piani e progetti), che avevano evidenziato una serie di effetti pregiudizievoli sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

Nell’appello la società pro-parco ha insistito nell’affermare che il potere discrezionale, riservato all’amministrazione attiva, non può essere ridotto, in senso limitativo, ai pareri resi dagli organi tecnici consultivi (nella specie, dal Comitato ambientale).

Il giudici di Palazzo Spada sono stati chiari e, seppure sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello sviluppato dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, hanno confermato la sentenza di primo grado.

Innanzitutto è stata affermata la legittimazione a ricorrere in capo al confinate Comune austriaco di Gries am Brenner (come anche del Club Alpino Austriaco sulla base, per questo, del riconoscimento nel 2005 di pubblico interessato in materia ambientale). È vero, non è un Ente Italiano, ma trovandosi al confine, in base al principio della “vicinitas” avrebbe subito effetti immediatamente e macroscopicamente transfrontalieri.

Inoltre, contrariamente all’assunto della società appellante, la valutazione di impatto ambientale deferita al Comitato tecnico non poteva essere ridotta alla sola verifica dell’impatto ecologico (ossia, dell’incidenza sull’ambiente-quantità), ma – come dimostrato dalle definizioni legislative – ricomprende una serie di altri aspetti quale, primariamente, l’incidenza sul paesaggio.

Se è vero che il giudice non può sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione, allo stesso tempo non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento sul piano della comparazione degli interessi da compiere in sede di valutazione di impatto ambientale dell’impianto eolico.

Un ruolo preminente è affidato infatti, dice il Collegio, al valore della tutela paesaggistica (art. 9 Cost.), con conseguente sussistenza di un onere di motivazione particolarmente gravoso a suffragio di una valutazione sull’impatto positiva.

Si consideri, conclude il giudice, che la scelta del parco eolico è contraria ai principi di proporzionalità ed adeguatezza data la diffusa presenza (con ulteriori potenzialità espansive), in territorio provinciale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrico).

Chiusa la vicenda, i residenti tirano un sospiro di sollievo e potranno ancora godere della natura incontaminata. Niente pilastri di cemento e niente piloni di intralcio alle rotte migratorie. Anche alpinisti, ciclisti ed escursionisti di passaggio saranno felici di sapere che per un bel po’ di tempo nessuna gru o escavatore rovinerà le loro foto.

Luca Tosto

(23 settembre 2014)

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