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Consiglio di Stato

Il danno da ritardo della P.A.: l'accertamento dell'obbligo risarcitorio

L'applicazione dell'art. 2043 Cod. civ. e la ricerca della relazione di causalità tra la condotta dell'amministrazione ed il danno ingiusto.

Come costituisce acquisizione ormai incontrastata la risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. della lesione del credito da parte di terzi, così deve anche ammettersi la responsabilità ai sensi della medesima disposizione di colui la cui condotta colpevole abbia esposto il debitore a responsabilità contrattuale nei confronti del proprio creditore.

Ciò premesso, con specifico riguardo alla tematica del danno da illegittimità provvedimentale, nella quale rientra quella del danno da ingiustificato ritardo dell’Amministrazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. occorre stabilire una relazione di causalità tra la condotta dell’amministrazione ed il danno ingiusto, muovendo dall’applicazione dei principî penalistici, di cui agli art. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).

Del resto, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio occorre un duplice nesso causale: in primo luogo, quello tra condotta ed evento, nel senso di lesione di un interesse giuridicamente protetto (c.d. causalità materiale) e, in secondo luogo, quello tra evento e conseguenze dannose, sotto forma di pregiudizi (nel caso di specie) di carattere patrimoniale (c.d. causalità giuridica). 

Pertanto, va chiarito che nell’ambito di questa ricostruzione l’art. 2043 cod. civ. citato pone gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile ed in particolare, in combinato con le norme penalistiche sulla causalità materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), la relazione tra condotta ed evento dannoso, lasciando invece agli artt. 2056 e 1223 cod. civ. il compito di selezionare i danni patrimoniali risarcibili.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenza n. 3854 del 4 agosto 2015, ha applicato le descritte coordinate interpretative al caso di un Consorzio che aveva patito danni dal contegno di una Regione per vicende relative alla gestione di uno stanziamento a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (f.e.s.r.), secondo la formula della “sovvenzione globale”, destinata alla fornitura di servizi reali per l’innovazione e l’adeguamento tecnologico di piccole e medie imprese operanti nella regione. 

In virtù di tale assegnazione (disposta con decisione della Commissione europea n. C 256/5 del 16 febbraio 1993, in attuazione del regolamento CEE n. 2082/93 del 20 luglio 1993), il Consorzio aveva assunto la qualità di “organismo intermediario”, preposto alla gestione del contributo, sotto il controllo della Regione, a sua volta indicata dallo Stato come “autorità nazionale competente”. 

Il Consorzio, in conformità a quanto previsto nella convenzione dal medesimo stipulata con la Commissione in data 4 maggio 1993, prestava a garanzia della corretta gestione dello stanziamento apposita cauzione.

Secondo il Consiglio di Stato, non vi è dubbio che gli indennizzi sostenuti dal Consorzio nei confronti delle proprie consorziate e del proprio presidente sia causalmente imputabile all’ingiustificato ritardo con cui la Regione ha svincolato la polizza fideiussoria prestata da esso a garanzia della corretta gestione della prima tranche della “sovvenzione globale”. Più precisamente, attraverso questa condotta colposa l’amministrazione ha esposto il Consorzio alle responsabilità patrimoniali da esso contrattualmente assunte nei confronti dei propri partecipanti. 

Del resto, anche sulla base di un giudizio controfattuale si è reso evidente che senza tale illegittimo ritardo questo esborso non sarebbe mai stato sostenuto e che, quindi, il fatto colposo dell’Amministrazione ne costituisce il necessario antecedente causale.

Rodolfo Murra

(9 agosto 2015)

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