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Giustizia amministrativa

Dichiarazione di interesse culturale: inalienabile l'immobile durante tutto l'iter procedimentale

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul termine ex art. 12 del Codice Urbani.

Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania ha dichiarato con decreto dell’11 settembre 2013, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.L.vo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l’interesse storico-artistico di un fabbricato sito in un Comune partenopeo, acquistato dalla una cittadina nel corso del procedimento di verifica della sussistenza di tale interesse.

Proposto ricorso al TAR campano, i giudici amministrativi hanno annullato il decreto: la sentenza ha ritenuto infatti fondato il motivo principale dedotto con il ricorso, considerando “sproporzionato” il tempo di conclusione del procedimento (30 gennaio 2009/11 settembre 2013). La decisione muoveva dall’assunto che lo scadere del termine stabilito dall’articolo 12 del Codice (120 giorni dal ricevimento dell’istanza) senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento per la verifica dell’interesse storico-artistico comporti il venir meno del particolare regime stabilito dal comma 1 del medesimo articolo (inalienabilità momentanea).

Il Ministero per i beni culturali ha proposto appello, che è stato accolto con sentenza della Sezione Sesta n. 3560 del 16 luglio 2015. Il Consiglio di Stato ha premesso che l’assunto da cui muove la sentenza del TAR configura un silenzio produttivo di effetti risolutivi della condizione di bene culturale, vale a dire una forma di silenzio significativo su un’istanza di verifica negativa. 

Un tale assunto non tiene però conto dell’evoluzione normativa sul punto.

Il silenzio significativo era stato infatti introdotto a questo riguardo dall’art. 27 (“Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico”), comma 10, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, a tenore del quale “La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica”. La previsione - recepita mediante rinvio dall’originario art. 12, comma 10, del Codice - fu poi tacitamente abrogata dall’integrazione e correzione di cui al D.L.vo n. 156 del 2006 (art. 2, comma 1, lett. c, n. 1). 

Peraltro, un confronto sistematico con le disposizioni del Codice sugli altri procedimenti di tutela evidenzia, a contrariis, che se la disposizione avesse voluto fissare una durata massima di tale regime – legata al termine previsto dai regolamenti per la conclusione del procedimento ovvero anche ad un termine ragionevole di durata – l’avrebbe espressamente previsto.

Il decreto impugnato (tenuto conto che il superamento del termine legale per la sua adozione “non comporta consumazione del potere, in tal modo non determinando alcun effetto viziante sulla determinazione comunque adottata in ritardo”: cfr. sul punto Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3894) secondo i giudici di Palazzo Spada aveva dunque legittimamente consolidato gli effetti provvisori di sottoposizione presuntiva, ai sensi dell’art. 12, al regime di bene culturale. 

Per l’effetto è stato dichiarato nullo l’atto di compravendita in quanto stipulato in presenza di una condizione di inalienabilità del bene perdurante non solo dopo l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse storico-artistico, ma fino all’atto che conclude il procedimento nel senso dell’irrilevanza culturale della cosa: atto che nel caso di specie non è mai sopravvenuto, in quanto la rilevanza culturale è stata confermata, seppure a conclusione di un procedimento la cui durata è stata definita anche dal Consiglio di Stato “effettivamente fuor di misura”.

Rodolfo Murra

(19 luglio 2015)

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