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Giustizia amministrativa

Tende da sole, per l'installazione non è necessario il permesso di costruire

I tre diversi orientamenti giurisprudenziali nella sentenza del TAR Molise del 4.5.2015, n. 181.

La vicenda giunta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda l'istanza presentata da una società che chiedeva l’autorizzazione ad installare una tenda da sole "che ombreggiava lo spazio esterno, oggetto di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico".

Il Comune, pur non avendo autorizzato l’installazione della copertura, richiedeva, comunque, alla società il pagamento del canone annuo per l’occupazione del suolo pubblico facendo espresso riferimento anche al tendaggio parasole.

Sennonché con opposta ordinanza il Comune intimava alla società di rimuovere entro 90 giorni la struttura reggi tenda e ripristinare lo status quo ante, in quanto, il pagamento del canone di occupazione non avrebbe potuto sostituire il Permesso di costruire che sarebbe invece stato necessario, stante il vincolo paesaggistico insistente su tutto il territorio comunale.

Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Molise, Campobasso, che con sentenza del 4.5.2015, n. 181 evidenzia come con riguardo alle tende parasole, in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.

Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire.

Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Nella sentenza oggi all'esame, Il TAR ha ritenuto di condividere quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infatti, ad avviso del giudice amministrativo, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia.

Il TAR, con particolare riferimento alle tende parasole installate proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto del presente giudizio, non ha mancato di richiamare la sentenza del Consiglio di Stato che ha rilevato come :<<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) >> (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Sulla base di tali premesse il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di una certa ampiezza, nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi non sia sottoposto al regime del Permesso di costruire.

Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l. 11 settembre 2014, sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice amministrativo ha affermato in tal caso che l'ordine di demolizione  è illegittimo, né si può considerare in senso contrario la circostanza che l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto la semplice menzione di tale circostanza non è sufficiente a motivare da solo il provvedimento negativo e la misura sanzionatoria, che si concentra invece sul profilo della necessità del permesso di costruire.

Enrico Michetti

La Direzione

(4 maggio 2015)

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