Condividi la notizia

Riforma della P.A.

Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici: il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato

Invito ad eliminare la responsabilità penale dei dirigenti e le azioni per danno all'immagine. I punti principali ed il testo del parere n. 864/2016 sullo schema di decreto.

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (6-4-2016) .

I punti principali del parere del Consiglio di Stato sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.
 
Il parere, dopo aver ricordato il ruolo e la natura della funzione consultiva del Consiglio di Stato, prosegue con la attenta e dettagliata ricostruzione normativa della disciplina in materia disciplinare.
Segue l’esame ricostruttivo, anche in termini di obiettivi, delle regole predisposte nello schema.

In particolare, lo schema di decreto prevede:

– l'ampliamento del novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie “falsa attestazione della presenza in servizio”, con la statuizione che risponde della violazione anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta;

– l'introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, da irrogarsi immediatamente e comunque entro 48 ore;

– l'introduzione di un procedimento disciplinare accelerato nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”;

– l'introduzione dell’azione di responsabilità per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo;

– l'estensione della fattispecie di reato “Omissione d’atti d’ufficio”, di cui all’artt. 328 c.p., ai casi in cui il dirigente (o il responsabile del servizio) ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza;

– l'estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai casi in cui lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare.
 
Modifiche proposte.
Quanto alle modifiche proposte, vanno segnalate le osservazioni concernenti la necessità di introdurre specifici e chiari termini procedimentali, in specie in tema di contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, i quali devono essere compatibili con il termine di conclusione del procedimento, ma anche idonei ad assicurare l’effettività del diritto di difesa, nonché con la specifica indicazione del 
dies a quo di decorrenza del termine di conclusione del procedimento.
Viene poi suggerita una riflessione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, in ordine all’introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio per i casi previsti dal comma 3-
bis, che sostanzialmente equipara il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente, cui la norma si riferisce, è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.

 

Eccesso di delega.
Di particolare rilievo appaiono le considerazioni conclusive svolte in termini di eccesso di delega, sotto due  profili. 

In primo luogo, è chiesta l’espunzione dal testo della disciplina concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione, in quanto posta al di fuori della delega conferita dall’art. 17, comma 1, lett. s), l. 7 agosto 2015, n. 124. Tale disciplina appare, infatti, estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, vertendosi in tema di responsabilità di diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste.
 
Ad avviso del Consiglio di Stato la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione. Né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro. L’unica parte della disposizione che risulta pienamente compatibile con la previsione della  lett. s) dell’art. 17 della legge delega - prosegue il Consiglio di Stato - è la prima parte del comma 3-quater, laddove prevede che “Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare”, rinvenendosi in tal caso la posizione di un mero obbligo di denuncia connesso alla commissione di fatti per i quali è avviato ed è in corso un procedimento disciplinare; collegamento che potrebbe essere rafforzato dalla espressa previsione di tale obbligo in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari. Da tale denuncia, e dalla segnalazione alla Corte – correttamente previste dalla norma delegata – già discende l’obbligo per la giurisdizione contabile di valutare la consistenza dei fatti, senza certo potersi escludere che il danno alla immagine debba costituire componente significativa del danno “erariale” risarcibile dal dipendente infedele.

E' poi evidenziata l'introduzione, con riferimento alla disposizione del comma 3-
quinquies, di una nuova ipotesi di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Il cit. comma 3-quinquies ha infatti previsto che "Il comma 3-quinquies prevede che, per i casi di cui al comma 3-bis, l’omessa comunicazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono, a carico dei dirigenti ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, a carico dei responsabili di servizio competenti, illecito disciplinare punibile con il licenziamento; tali comportamenti configurano il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall’art. 328 del codice penale". Indubbia è la differenza rispetto all'art. 328 c.p. che, per la configurabilità del fatto di reato, prevede la preventiva formulazione di una richiesta, il mancato compimento dell’atto dell’ufficio e la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo. Trattasi, dunque, di introduzione di una nuova norma penale, in relazione alla quale non si riscontra il supporto di idonea delega legislativa. Ad avviso del Consiglio di Stato qualora il Governo, nel quadro di un inasprimento della responsabilità dei dirigenti, ed al fine di dare forte impulso alla iniziativa di controllo e denuncia dei fenomeni di assenteismo, intenda introdurre una estensione, ai comportamenti dirigenziali omissivi nei casi in esame, dell’art. 328 c.p.., sarà necessario un intervento con norma primaria giacchè la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così l’obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare i comportamenti.

Il parere quindi conclude con il suggerimento di espungere dal testo le disposizioni che attengono all’azione di responsabilità per danno d’immagine e alla responsabilità penale dei dirigenti, senza con ciò voler porre alcuna preclusione in merito e in diritto a che le stesse previsioni siano riprese in considerazione per l’inserimento in un successivo idoneo provvedimento legislativo, anche in via urgente.

La Direzione

(10 aprile 2016)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

15 giugno 2016
Consiglio dei Ministri | Al dipendente colto in flagrante sospensione cautelare entro 48 ore e procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. Responsabilità disciplinare del dirigente.

 
 
Condividi la notizia

10 aprile 2016
Giustizia Amministrativa | Le criticità individuate negli schemi di decreto sulla Conferenza di Servizi, sul Codice Appalti, sulla SCIA e sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici.

 
 
Condividi la notizia

22 gennaio 2017
Riforme | Il parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 
 
Condividi la notizia

28 maggio 2014
Funzione Pubblica | Renzi:"Madia mi ha portato il report delle consultazioni sulla riforma della P.A.". "Ci siamo"

 
 
Condividi la notizia

16 maggio 2014
Angelo Rughetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, annuncia gli obiettivi della riforma per la P.A. | Ruolo unico della Dirigenza e carriera a termine | Licenziamento del Dirigente privo di incarico | Valutazione dei risultati non del singolo ma del gruppo | Retribuzione di risultato subordinata all’andamento dell’economia | Trasparenza e semplificazione attraverso gli open-data | Una sola scuola nazionale della Pubblica Amministrazione | Gestione manageriale dei poli museali | Le incompatibilità dei Giudici Amministrativi | Apertura del Governo all’ascolto di cittadini e dipendenti pubblici

 
 
Condividi la notizia

27 aprile 2016
Giustizia Amministrativa | È partito il nuovo canale di comunicazione dei Giudici di Palazzo Spada. On line su YouTube la conferenza stampa.

 
 
Condividi la notizia

26 maggio 2016
Corte di Cassazione | I principi sanciti dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 10842 del 25.5.2016.

 
 
Condividi la notizia

27 aprile 2016
Lavori in corso | Creare un nuovo canale di comunicazione è l'obiettivo della conferenza stampa di Mercoledì 27 aprile, alle ore 15.30, a Palazzo Spada.

 
 
Condividi la notizia

15 novembre 2016
Reati contro la P.A. | I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza del 9 novembre 2016.

 
 
Condividi la notizia

25 febbraio 2017
Consiglio dei Ministri | Approvati in esame preliminare i decreti legislativi di riforma del testo unico del pubblico impiego, della disciplina della valutazione, del riordino delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dell’Aci/Pra.

 
 
Condividi la notizia

2 aprile 2016
Segnalazione certificata | I punti principali, tra criticità e suggerimenti, del parere 30 marzo 2016 n. 839 sul primo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 124/2015.

 
 
Condividi la notizia

29 maggio 2014
Forum P.A. | Il Ministro dell'Economia interviene al Forum PA soffermandosi sui debiti della pubblica amministrazione e sulle strategie di riforma quale utile mezzo per stimolare la crescita

 
 
Condividi la notizia

10 aprile 2016
Riforma della P.A. | I punti principali ed il testo del parere n. 890 del 7 aprile.

 
 
Condividi la notizia

13 febbraio 2015
politica e socialnetwork | Gli atti d'indirizzo della politica debbono concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione. La sentenza del 12 febbraio 2015 sui "cinguettii" dei Ministri.

 
 
Condividi la notizia

12 agosto 2015
MIPA | Il Ministero pubblica sul sito istituzionale una sintesi della Legge che ha appena avuto il via libera dalle Camere.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.