Condividi la notizia

Giustizia amministrativa

Malato terminale in stato vegetativo: il risarcimento per mancata interruzione dell'alimentazione disposta dal giudice

La sentenza del TAR Milano del 6 aprile 2016 n. 650.

Il Tar Milano, sez. III,  6 aprile 2016, n. 650   – Pres. Di Mario, Est. Di Vita affronta in sede risarcitoria le conseguenze della mancata esecuzione, da parte della Regione, della decisione del giudice di interrompere l'alimentazione forzata di un malato terminale in stato vegetativo 

"La responsabilità della Pubblica amministrazione ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi di responsabilità civile. In primo luogo presuppone che il comportamento illecito si inserisca nell’ambito di un procedimento amministrativo. L’amministrazione, in ossequio al principio di legalità, deve osservare predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione. L’esercizio del potere autoritativo non è assimilabile alla condotta di chi – con un comportamento materiale o di natura negoziale – cagioni un danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre posizioni tutelate ai fini risarcitori erga omnes dal diritto privato.  In secondo luogo, rispetto alla responsabilità contrattuale, sono diverse le posizioni soggettive che si confrontano: da un lato, dovere di prestazione (o di protezione) e diritto di credito, dall’altro, potere pubblico e interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo. Gli elementi costitutivi della responsabilità della p.a. sono rappresentati, quindi, dall’elemento oggettivo, dall’elemento soggettivo (colpevolezza o rimproverabilità), dal nesso di causalità materiale o strutturale e dal danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo.


Sussistono gli elementi costituitivi della responsabilità della P.A., nel caso in cui un Ente pubblico non abbia deliberatamente e scientemente eseguito l’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano (con provvedimento passato in giudicato) ad interrompere l’alimentazione artificiale ad un malato terminale in stato vegetativo (distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente il predetto malato) non con la semplice inerzia o con un mero comportamento materiale, agendo “nel fatto”, o adducendo a motivo di tale mancato adempimento l’impossibilità tecnica della prestazione richiesta o un impedimento di ordine fattuale, bensì con l’emanazione di un espresso provvedimento. In tal caso sussiste anche il nesso di causalità, in quanto l’inottemperanza al giudicato civile prima, ed a quello amministrativo poi, ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato e contro la sua volontà, con tutte le conseguenza che ne sono derivate.


Gli organi e gli enti dello Stato (quale è la Regione Lombardia) non possono ignorare le leggi dello Stato e l’autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, comportando ciò una rottura dell’ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile. Nè è possibile invocare, a giustificazione di tale comportamento, "motivi di coscienza", in quanto solo gli individui hanno una “coscienza”, mentre la “coscienza” delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano.


 Il genitore della persona cui è stata illegittimamente rifiutata l’interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione, ha diritto al risarcimento sia del danno a titolo di erede, sia di quello iure proprio per lesione del rapporto parentale. In particolare per ciò che concerne il danno di natura non patrimoniale a titolo ereditario, il comportamento della P.A. ha determinato la lesione del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute, così come ricostruito nelle sentenze che li hanno riconosciuti (c.d. diritto di staccare la spina) e la lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale. Sussiste altresì il danno alla lesione del rapporto parentale che costituisce un pregiudizio a diritti fondamentali che trovano la loro fonte diretta nella Costituzione, atteso che nell’art. 2059 c.c. trova adeguata collocazione anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Tale figura di danno, da collocare nell’ambito del danno-conseguenza non patrimoniale, risulta quindi pienamente risarcibile, anche laddove la lesione del legame familiare non dipenda da una condotta penalmente illecita".

 
Con la sentenza in commento il Tar Milano ha accolto l'azione di risarcimento danni proposta dal genitore e tutore di una ragazza (che prima del decesso si trovava in stato di coma vegetativo)  a titolo di danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali nonchè a titolo di danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale. 

La sentenza, nel riprendere una serie di approfondimenti già svolti nei precedenti gradi di giudizio esperiti con l'azione di annullamento del diniego, opposto dalla Regione Lombardia, di interrompere l'alimentazione forzata di un soggetto che versava in stato vegetativo, ha affrontato problematiche dell'azione risarcitoria, in specie in relazione alla peculiarità e rilevanza dei diritti coinvolti. 

Sia in via generale, in ordine ai presupposti per il risarcimento dei danni per responsabilità della P.A., diversi da quelli civilistici. Sia in via di dettaglio con riferimento alla responsabilità della Regione per il rifiuto di ottemperare a provvedimenti – passati in giudicato – dell’autorità giudiziaria che ordinavano l’interruzione dell’alimentazione artificiale per un malato in stato vegetativo.

Inoltre, la pronuncia ha approfondito il tema della spettanza, in tale fattispecie, non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali e del danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale.

Fonte: Giustizia amministrativa

La Direzione

(11 aprile 2016)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

5 agosto 2015
Fiscalità locale | La sentenza non definitiva del TAR Lazio del 4 agosto.

 
 
Condividi la notizia

11 giugno 2018
Porto d'armi | Il Consiglio di Stato ribalta una sentenza del TAR Campania.

 
 
Condividi la notizia

22 maggio 2018
Offerte in gare d'appalto | Per il Tar Calabria la sentenza di applicazione della pena su richiesta è assimilata ad un accertamento di responsabilità.

 
 
Condividi la notizia

25 marzo 2018
Silenzio-inadempimento | Il TAR del Lazio affronta il tema del danno da ritardo.

 
 
Condividi la notizia

26 febbraio 2015
giustizia amministrativa | Con la sentenza della Sezione II del TAR Lazio del 23 febbraio 2015 viene definito ed "ampliato" il concetto di atto amministrativo ai fini dell'accesso ai documenti.

 
 
Condividi la notizia

11 gennaio 2015
Giustizia amministrativa | Possibili divieti solo a partire dalla effettiva disponibilità di vie alternative rispetto a quelle attualmente in uso. Necessaria una determinazione analitica dei rischi connessi al transito di tali imbarcazioni.

 
 
Condividi la notizia

9 ottobre 2016
Corte di cassazione | Elezioni provinciali del 2002: chi ha sbagliato nel computare i voti (oggi) non paga più. La sentenza n. 19911 del 5 ottobre 2016.

 
 
Condividi la notizia

9 luglio 2015
Giustizia amministrativa | I principi sanciti dal TAR Emilia Romagna dell'8.7.2015 sulle modalità di recesso/revoca.

 
 
Condividi la notizia

2 aprile 2016
Giustizia amministrativa | Il commento alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del del 25 marzo 2016 n. 1239.

 
 
Condividi la notizia

18 marzo 2018
Antimafia | I principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato.

 
 
Condividi la notizia

16 ottobre 2016
diritto alla riservatezza | La pubblicazione sull'Albo Pretorio on line. Il tempo non perentorio di affissione on line. I dati sensibili e la risarcibilità dei danni non patrimoniali. La sentenza della Cassazione del 13.10.2016.

 
 
Condividi la notizia

26 giugno 2019
TAR LAZIO | All'hotel fu impedito (illegittimamente) di ospitare due concorsi pubblici: che tipo di ristoro gli spetta?

 
 
Condividi la notizia

26 settembre 2019
Corte Costituzionale | In attesa dell'intervento del legislatore la pronuncia della Consulta.

 
 
Condividi la notizia

7 aprile 2015
Danno da ritardo | Il ritardo nell'emanazione di un provvedimento non genera automaticamente il diritto al ristoro dei danni. La sentenza del Consiglio di Stato del 7.4.2015.

 
 
Condividi la notizia

6 settembre 2015
Legge Pinto | I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza pubblicata il 3 settembre 2015 n. 17572.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.