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legge di Stabilità 2016

Salvaguardia pensionistica: la circolare dell'Inps

Le prime istruzioni operative nel provvedimento n. 1/2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).

In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute -  risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.

Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.

Sulla base di tali premesse, l'Inps con la circolare n. 1 dell'8 gennaio 2016 ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro,  le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.

 

1.   Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

 

 

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015

Criteri di ammissione alla salvaguardia

a)   n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

-          a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;

-          ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.

 

-          cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;

  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

ovvero

-          cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014

 

  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

 

-          Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia

b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

 

-Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

 

 

 

  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.

 

  • Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.

 

  •  Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

  • Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data.

 

  • A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.

 

  • A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):

 

  • in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):

 

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

 

  • in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

 

 

 

-          Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

 

-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

 

-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

 

-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

d) n. 2.000 lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

-          Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;

 

-          Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

 

 

2.  Decorrenza dei trattamenti pensionistici

L’articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della stessa legge.

  

3.  Modalità e termine di presentazione delle istanze 

Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, l'Istituto precisa quanto segue.

 

a)  Soggetti che devono presentare istanza all’Inps. 

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPSentro e non oltre il 1° marzo 2016.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.

A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:

“Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”

Gruppo: Certificazione

Sottogruppo: Diritto a pensione

Tipo: Salvaguardia legge 208/2015

E’ prevista anche un’ ulteriore suddivisione in base alla tipologia di lavoratore:

  • Lavoratori in Mobilità o in trattamento speciale edile;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti Volontari;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;

Per tutte le tipologie è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

b)  Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a:

  • Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
  • Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
  • Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011

 

Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto

Si sottolinea che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

 

4.  Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia 

L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

 

5.  Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Da ultimo l'Inps fa riserva di illustrare con successiva circolare le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia in esame ai fini dell’istruttoria delle relative istanze.

Fonte: circolare Inps

La Direzione

(11 gennaio 2016)

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