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Corte dei Conti

Polizia municipale: divieto di incarichi dirigenziali anche a titolo gratuito

Bocciata qualsiasi forma di reclutamento nel parere sull'assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale.

Tra i primi pareri del 2016 depositati dalla Corte dei Conti si segnala quello reso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in risposta al quesito di un Comune che chiedeva "Se sia possibile conferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per la durata di un anno, a un ex  dipendente pubblico, collocato a riposo; ovvero se tale assunzione , ancorché gratuita, confligga con il divieto di reclutamento di personale da assegnare alla polizia municipale , previsto dall’art.5, comma 6 del d. l.n. 78/2015, convertito con l. n. 125/2015; nonché, nel caso di applicazione di tale norma, in quale ambito, regionale o nazionale, debba essere ricercata l’unità di personale di area vasta da ricollocare".

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 4/2016/PAR del 12 gennaio 2016 dopo aver ricostruito la normativa intervenuta in materia ha evidenziato come l’art. 5* del d.l. n. 78/2015, convertito con modifiche dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall’ art.1 comma 770 della legge di stabilità 2016 (vedi il testo nella nota) ridefinisce il percorso di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle  proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art.1, comma 423, della legge n. 190/2014.

Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili. 

Sulla base di tale premessa la Corte dei Conti ha, quindi, ritenuto che la volontà del legislatore è stata quella non solo di confermare, ma di rafforzare quanto già previsto dal comma 424 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative. 

La formula usata dal legislatore “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude, ad avviso della Sezione, la possibilità di ricorso anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, come modificato dall’art.6 del d.l. n. 90/2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito.

Per quanto riguarda il quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare, se a livello regionale o nazionale, la Corte dei Conti rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 30/9/2015.  

Fonte: Corte dei Conti

Enrico Michetti

 

Nota: * l’art. 5 del d.l. n. 78/2015, convertito con modifiche dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall’ art.1 comma 770 della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone:

In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

La Direzione

(14 gennaio 2016)

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Prof. Enrico Michetti
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