Condividi la notizia

Corte di Cassazione

Responsabilità professionale medica: quanto "pesa" una concausa non umana?

Il caso di un bambino affetto da sindrome di Down reso invalido al 100% a seguito di un parto scorrettamente eseguito.

I genitori di un bambino nato con un imponente danno neurologico determinato da grave asfissia e permanente invalidità totale, cagionata dalla negligente condotta di un ginecologo nella gestione del travaglio e nel corso delle operazioni di parto, ottenevano dopo un giudizio di primo grado il giusto risarcimento del danno.

A seguito di impugnazione spiegata dalla compagnia di assicurazione del medico, la Corte d'Appello di Genova ha  rideterminato in diminuzione (al 50%) la somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di danno patrimoniale subito dal minore. La diminuzione, in via equitativa, è stata motivata ponendo a base di calcolo il criterio del “triplo della pensione sociale” in luogo di quello del “reddito nazionale medio” preso a base di riferimento dal Tribunale, ravvisando quest'ultimo come non corretto parametro di determinazione della presumibile capacità reddituale del bambino, in quanto “cause preesistenti alla invalidità cagionata dal personale  responsabile avrebbero, presumibilmente, comunque impedito il  raggiungimento di un livello reddituale medio”: sicché, “stante  la sua situazione di invalidità precedente la negligenza attribuita al personale medico operante avrebbe potuto attingere un reddito medio statisticamente ottenuto comparando posizioni  reddituali diverse, le quali hanno però quale naturale presupposto  l'assenza di invalidità, che di per se stessa comporta una capacità reddituale inferiore alla media”.

Il giudice dell'appello ha al riguardo argomentato dal rilievo che, pur essendo stata dal tribunale esclusa la responsabilità del ginecologo in relazione all'insorta sindrome di Down del quale il bambino risultò essere affetto, ciononostante “nel caso di specie il bimbo ha subito una  invalidità permanente del 100% grazie al concorrere di due cause”: oltre a quella umana, consistente come detto nella “non corretta gestione del travaglio” e nella “conseguente  ipossia”, quella “attribuibile solo a fattori naturali, senza il concorso della causalità umana: la sindrome di Down”, che preesisteva alla causa di origine umana.

Rilevato che la porzione di responsabilità professionale è stata determinata dalla sentenza del Tribunale nella misura percentuale del 50%, restando così  imputata al personale medico operante la residua percentuale del  50%, la Corte di merito è pervenuta quindi ad affermare che “in mancanza di indicazioni specifiche che possano orientare verso il  riconoscimento tranquillante di una maggiore efficacia causale  dell'una sindrome (di Down) sull'altra causa di invalidità (ipossia da travaglio)” dovesse nella specie trovare applicazione il  principio generale dell'eguaglianza delle concause espresso  dall'art. 2055 comma 3 c.c., sottolineando che “il  riconoscimento di una minore efficienza causale alla sindrome di  Down dipende anche dal riconoscimento di una maggiore  possibilità di integrazione, grazie anche ai progressi della  medicina, alle persone affette da tale malattia, rispetto a quanto avveniva in passato e dalla maggiore longevità della quale essi  possono godere in oggi, rispetto a quella tipicamente ridotta, sulla quale, in passato, potevano riporre aspettativa”.

Proposto ricorso per cassazione la III Sezione della Corte Suprema, con sentenza n. 3893 del 29 febbraio 2016, ha mostrato di non condividere gli assunti posti a base della pronuncia impugnata, cassandola con rinvio.

Qualificandola in termini di concausa, la Corte di merito non ha in particolare dato conto delle ragioni per cui, pur trattandosi di patologia solitamente idonea a determinare un'invalidità  permanente del 100% (o di termini percentuali a tale soglia molto  prossimi) l'ipossia cagionata dalla condotta colposa del ginecologo non sia stata nella specie considerata  assurgente a causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva l'invalidità del minore.

Al riguardo, hanno osservato i giudici di legittimità, il nesso di causalità (il quale esprime la derivazione dell'evento dalla condotta colposa (o dolosa) va distinto dall'altro e  diverso elemento costitutivo dell'inadempimento e dell'illecito civile rappresentato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante per il significato da riconoscersi alla  colpa, sia in ambito contrattuale che ai fini della  configurabilità della responsabilità extracontrattuale, quest'ultima invero  propriamente costituendo il criterio di imputabilità della  responsabilità.

La verifica sull’attitudine della causa umana a generare da sola il danno, richiesta dalla Cassazione, quindi, s'impone già sul piano logico come  prioritaria, essendo idonea a definire la questione  dell'accertamento del nesso di causalità, solamente al cui esito può quindi addivenirsi alla determinazione dell'ambito del danno risarcibile ed alla quantificazione dell'ammontare del risarcimento  spettante al creditore/danneggiato.

Osservato che la tradizionale concezione della causalità giuridica come regolarità statistica del decorso causale ha ceduto  al criterio della consequenzialità scientifica o della credibilità  razionale, nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui l'evento lesivo sia conseguenza  necessitata del fatto dannoso quand'anche statisticamente anomalo,  va posto in rilievo che il criterio della prevedibilità va distinto da quello della normalità delle conseguenze.

Ove all'esito del detto accertamento dovesse emergere che la condotta colposa del medico abbia nella specie assunto rilievo di causa del danno indipendentemente dalla causa originaria, e cioè come autonoma causa efficiente eccezionale ed atipica rispetto alla prima e di per sé idonea a determinare l'invalidità  permanente al 100% del minore , deve trarsene che il  relativo autore è tenuto a risarcire il danno per intero.

La parola, allora, passa di nuovo ai giudici di merito.

Fonte: Corte Cassazione

 

Rodolfo Murra

(17 marzo 2016)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

2 dicembre 2018
Inps | Dal 1 gennaio 2019 entra a regime il servizio per gli ultrasessantacinquenni.

 
 
Condividi la notizia

27 settembre 2015
Lotta ai falsi invalidi | La sospensione partirà dal mese di ottobre e riguarderà solo le convocazioni regolarmente effettuate in relazione ai controlli previsti dalla L. n. 114/2014.

 
 
Condividi la notizia

12 dicembre 2019
Previdenza | Accesso semplificato anche a tutti i soggetti tra i 18 e i 67 anni di età.

 
 
Condividi la notizia

16 settembre 2014
Reati contro l'ordine pubblico | La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il “saluto romano” e l'intimazione del coro "presente" effettuato durante una manifestazione pubblica integrano condotte idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista.

 
 
Condividi la notizia

23 aprile 2017
Inps | La non computabilità del reddito della casa di abitazione nella circolare n. 74 del 21 aprile 2017.

 
 
Condividi la notizia

22 febbraio 2016
responsabilità Professionale | Per il "consenso informato" "occhio" ai moduli da far sottoscrivere ai pazienti. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2177/2016.

 
 
Condividi la notizia

21 settembre 2014
Corte dei conti | Le storie di falsi invalidi, falsi infermi di mente sono all'ordine del giorno. C'è una novità: ora il copione lo recitano uomini in divisa.

 
 
Condividi la notizia

19 dicembre 2014
TRUFFA | Si spacciava per avvocato in grado di sbloccare le pratiche per le pensioni di invalidità e chiedeva da 1.000 a 3.000 euro a pratica. Quaranta le denunce presentate in tutta Italia. L'arresto a Settimo Torinese mentre incassava l'ultimo pagamento.

 
 
Condividi la notizia

29 marzo 2018
ministero della Salute | In Gazzetta Ufficiale il decreto sulla legge Gelli.

 
 
Condividi la notizia

3 novembre 2014
Responsabilità medica | Policlinico Umberto I di Roma, accertata anche dalla Corte dei Conti la colpa grave degli anestesisti che dovranno risarcire l'Università La Sapienza.

 
 
Condividi la notizia

30 giugno 2014
Diritto alla riservatezza | E' illecito l'invio di fax promozionali a numeri estratti dalle "Pagine Gialle" senza il consenso dell'interessato.

 
 
Condividi la notizia

10 giugno 2019
Giustizia | I principi sanciti dalla Corte di Cassazione.

 
 
Condividi la notizia

23 marzo 2021
Giustizia | La sentenza della Corte di Cassazione Penale.

 
 
Condividi la notizia

19 maggio 2016
Abrogatio cum abolitio | Orientamenti diversi sugli effetti in ordine alle statuizioni civili. L'eco di una disputa giuridica di grande attualità caratterizzata da un fascino antico.

 
 
Condividi la notizia

14 dicembre 2014
Edilizia | Interventi ulteriori, anche di frazionamento o accorpamento, su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Il principio espresso dalla Terza Sezione Penale nella sentenza dell'11.12.2014.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.