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CORTE DI CASSAZIONE

Dimissioni dall'impiego pubblico: la revoca per grave turbamento psichico

I giudici di legittimitá ribaltano le decisioni di merito.

Un ex dipendente di un Comune rassegnava le proprie dimissioni dall’impiego e, successivamente, le revocava. Tale revoca (giustificata da una presunta incapacità naturale del dimissionario) non veniva ritenuta ammissibile e quindi l’ex dipendente adiva il Tribunale chiedendo di accertare l'efficacia della revoca in questione (e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni stesse). Stante il rigetto della domanda, veniva interposta impugnazione alla sentenza di primo grado ma anche la Corte d'appello di Bologna, respingeva la domanda (sulla base del fatto che il CTU nominato in appello, nonostante avesse rilevato che, anche se il dimissionario mostrava un notevole turbamento psichico pure nel momento della presentazione delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale).

Da qui la presentazione del ricorso per cassazione articolato su tre motivi, dei quali è stato ritenuto fondato il primo, con assorbimento degli altri due.

Con il primo motivo, infatti, si è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 428 Cod. civ. e 115 e 116 Cod. proc. civ. oltre che l’illogicità manifesta, la contraddittorietà e  l’incoerenza della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che la Corte d'appello, contraddittoriamente, dopo aver riconosciuto l'esistenza della patologia collegata all'ambiente di lavoro ne ha negato l'incidenza al momento delle proprie dimissioni che ha considerato il frutto di una scelta consapevole, facendo riferimento alla necessità di uno stato di totale incapacità di intendere e volere, mentre per la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'art. 428 Cod. civ. non è affatto necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva essendo sufficiente un turbamento psichico che menomi la suddetta capacità (posto che il CTU aveva concluso proprio nel senso della sussistenza di tale situazione).

Come anticipato, la Corte, con sentenza n. 30126 del 21 novembre 2018, ha ritenuto fondato il ricorso.

La fattispecie prevista dall'art. 428 Cod. civ. è stata più volte presa in considerazione dai giudici di legittimità, la cui giurisprudenza ha elaborato i seguenti principi, che sono stati richiamati come quadro di riferimento utile anche per decidere la controversia in esame:

a) ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 Cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere;

b) l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che - con riguardo al momento in cui il negozio è posto in essere - abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente ;

c) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità;

d) nel caso di incapacità dovuta a malattia non si può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento dell'atto;

I riportati principi trovano, secondo la Corte, applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore dal rapporto di lavoro, con alcune puntualizzazioni quanto alle peculiari caratteristiche dell'atto stesso e alle conseguenze del suo possibile annullamento.

In particolare i giudici di legittimità hanno ricordato che:

a) nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento - attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso;

b) in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 Cod. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice; solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione, in quanto l'efficacia totalmente ripristinatoria dell'annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, la quale di regola, salvo espressa eccezione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa;

c) poiché il lavoro pubblico contrattualizzato è regolato dalle norme del Codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore pubblico costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, anche se tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione di cui si tratta;

d) peraltro, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, al dipendente dimissionario si applica l'istituto della riammissione in servizio, che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un nuovo rapporto, anche se disposizioni di legge (quale l'art. 132 del D.P.R. n. 3 del 1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l'attribuzione dell'anzianità pregressa; pertanto, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l'anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici.

Ne consegue, secondo la Corte, che la disciplina che regola le dimissioni nel lavoro pubblico non coincide del tutto con quella prevista per il lavoro privato, però anche ad essa va comunque applicato il principio generale della piena genuinità e dell'autenticità delle dimissioni, perché non estendere tale principio ai dipendenti pubblici equivarrebbe ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad accomunare le discipline muove dall'opposto presupposto.

Del resto, proprio nel lavoro pubblico perché l'eventuale annullamento delle dimissioni non comporta l'automatico rientro del dipendente nel posto precedentemente occupato, è evidente che il rispetto del suddetto principio assume valore centrale.

Ciò posto in generale, come quadro di riferimento della giurisprudenza rilevante in materia, per quel che riguarda il caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato che la Corte d'appello ha dato atto di un incontestato accertamento dei fatti caratterizzato da:

a) la relazione del CTU nominato in appello attestante che il dimissionario pure nel momento delle dimissioni aveva mostrato un "notevole turbamento psichico" anche se non era in condizioni di "totale" esclusione della capacità psichica e volitiva;

b) la riconosciuta necessità di valutare la decisione di rassegnare le dimissioni nell'ambito del contesto lavorativo dell'epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l'interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonché dei molteplici tentativi di cambiare l'ambiente lavorativo effettuati invano dal dipendente comunale;

c) la sussistenza di un serio pregiudizio, sicuramente arrecato dalle dimissioni al dipendente, visto che egli all'epoca era privo di un'alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere.

Su questa base la Corte territoriale è pervenuta alla erronea conclusione di escludere, per non meglio precisati "criteri di maggiore probabilità logica", la configurabilità delle dimissioni come il frutto di un momento di inconsapevolezza dell'agire, pur considerandole l'epilogo di una condizione di malessere lavorativo, che si era tradotto di conclamate patologie.

È del tutto evidente che una simile conclusione si pone in contrasto con i principi sopra riportati in primo luogo perché, come risulta dalla complessiva lettura della sentenza, in essa si muove dall'erronea premessa secondo cui il "notevole turbamento psichico", oltretutto inserito in un quadro patologico diagnosticato, non è sufficiente ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 Cod. civ.), essendo necessaria una totale esclusione della capacità psichica e volitiva.

Questa tesi è, di per sé, il frutto di una interpretazione dell'art. 428 Cod. civ. non conforme a quella offerta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata, con la formulazione del seguente principio di diritto:  "ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 Cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso".

Rodolfo Murra

(27 novembre 2018)

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