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Inps

Mamme lavoratrici, le istruzioni per ottenere il contributo di 600 euro

Dopo il decreto arrivano le istruzioni. A chi spetta, a chi non spetta, le modalità di utilizzo, la domanda e tutto quello che bisogna sapere nelle circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.

A seguito del decreto del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287 di cui avevamo dato notizia nell'articolo  del 12 dicembre, che ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure a sostegno delle dipendenti pubbliche, private e iscritte alla gestione separata, l'INPS con apposita circolare n. 169 del 16 dicembre ha innovato ed integrato quanto disposto con la circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

In particolare con riferimento all'Ambito di applicazione viene precisato che possono accedere al contributo esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Per le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, si precisa che sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).
A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

Sono, in ogni caso, escluse:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Relativamente alla Misura e durata del beneficio l'Inps chiarisce che il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla circolare (All.2).

Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Per quanto attiene al Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher,  nella circolare viene chiarito che il voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.

In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
• la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Realativamente al Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture, il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere nell’elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo 2011).

Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.

L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente. Nella richiesta dovranno essere riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.

Sulla Presentazione della domanda di accesso al beneficio si precisa che la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.
Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).

Nella circolare vengono anche chiariti i casi di "Variazione e cancellazione della domanda", di "Accoglimento o rigetto della domanda", "Rinuncia al beneficio" e "monitoraggio".

Per approfondire scarica la circolare

La Direzione

(16 dicembre 2014)

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