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Sostegno al reddito

Ammortizzatori sociali: i chiarimenti sull'indennità di disoccupazione

L'Inps evidenzia che, a seguito della pubblicazione della circolare n.94 del 12 maggio 2015, si è reso necessario fornire istruzioni di carattere amministrativo-operativo.

Con la Circolare n. 142 del 29 luglio, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito chiarimenti sulla “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”.

Nelle premesse, l’INPS precisa che - a seguito della pubblicazione della circolare n.94 del 12 maggio 2015 attuativa degli artt.1-14 del decreto legislativo n.22 del 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, si è reso necessario fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa richiamata ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Con l’occasione l’Istituto ha fornito, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015, in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
L’INPS evidenzia che - nelle more dell’attuazione tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.22 del 2015 in materia di condizionalità alla erogazione della indennità NASpI, stante il rinvio all’applicabilità alla NASpI delle disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili - si confermano le disposizioni attuative e di prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

In queste ipotesi l’elemento della distanza della sede di lavoro - entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici - rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

In ordine al mantenimento della prestazione, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 41 e 42 dell’art.4 della legge n.92 del 28 giugno 2012, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina.

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 e licenziamento disciplinare.

Accanto all’ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell’art.1 della legge n.92 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In definitiva, l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art.6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari. Per maggiori dettagli vedasi in fondo il testo integrale della Circolare.

Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

La Circolare in esame si occupa quindi del “Meccanismo di neutralizzazione”, con riferimento alla individuazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto, unitamente agli altri requisiti legislativamente previsti..
Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Di seguito si riporta l’elenco di tutti i punti trattati dall’INPS nella Circolare n. 142/2015, il cui testo integrale è consultabile in calce:

1. Premessa. 2. Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore. 3. Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare. 4. Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 4.1. Meccanismo di neutralizzazione. 4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970. 4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga. 4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati. 5. Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”. 5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga. 5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro. 6. Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni. 7. Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI. 8. Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI. 8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo. 8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale. 9. Nuova attività lavorativa in corso di prestazione. 9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI. 9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI. 9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI. 10. Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

Per avere maggiori informazioni:

Vai al testo integrale della Circolare

Fonte: INPS 

Moreno Morando

(31 luglio 2015)

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