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Dirigenti scolastici

Concorsi pubblici e violazione del principio dell'anonimato

Qualche indicazione di buon senso del Consiglio di Stato, in un caso singolare, per limitare le ipotesi di riconoscimento dei candidati.

E’ sufficiente, in un concorso pubblico, che le buste contenenti gli elaborati scritti dei singoli candidati partecipanti siano separate in ragione delle aule dove gli stessi hanno trovato posto (per ordine alfabetico) per lo svolgimento della prova senza un successivo “rimescolamento”, per poter parlare di violazione del principio dell’anonimato?

Secondo la Sesta sezione del Consiglio di Stato, che con sentenza del 15 maggio 2015, n. 2473 ha deciso un appello proposto da un aspirante preside, evidentemente no.

I giudici di appello hanno accertato, infatti, grazie anche ad una relazione ispettiva, che al momento della correzione le buste venivano prelevate in un certo numero (senza rispettare l’ordine originario) dalla segretaria della Commissione, che le consegnava al Presidente, il quale normalmente le apriva, accantonando la minuta e procedendo alla lettura dell’elaborato finale, trasposto in “bella copia”.

L’ordine di correzione, in primo luogo, vedeva raggruppati molti concorrenti in base all’iniziale del cognome – ma non in rigoroso ordine alfabetico delle successive lettere del cognome stesso – con frequente inversione del medesimo ordine o inserimento di nominativi dalle iniziali non coerenti, come conseguenza del segnalato prelievo casuale delle buste, da cui discendevano frequenze solo frammentarie di nominativi, disposti come segnalato dagli appellanti.

In tale contesto – tenuto conto del numero molto elevato dei concorrenti (originariamente suddivisi in tredici aule di un istituto scolastico) – non appare logico ritenere che la Commissione potesse avere effettiva consapevolezza dei nominativi dei candidati, cui le singole prove fossero riconducibili. Al segnalato “posizionamento delle buste nei contenitori….seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli candidati” non corrisponde, infatti, l’accertato ordine di correzione degli elaborati, come sarebbe stato indispensabile, per una reale possibilità di anticipata identificazione dei concorrenti.

L’appello introduceva poi il tema di ipotetici segni di riconoscimento, che la verifica condotta riconduce alle minute degli elaborati in questione: secondo il Consiglio di Stato è risultato evidente che le indicate modalità di lettura, per lo più limitata alla “bella copia”, ne impedisse nella maggior parte dei casi la presa visione. Nella relazione ispettiva, in ogni caso, si segnalano alcune circostanze significative.

In primo luogo, la riconduzione della maggior parte delle segnalate anomalie a più o meno ampio utilizzo di matita (presumibilmente ispirato dall’intento di effettuare correzioni non vistose sulle minute: intento comune a numerosi concorrenti, la cui singola identificazione sarebbe risultata, pertanto, di non facile attuazione), mentre quelli, che avrebbero potuto ritenersi effettivi segni di riconoscimento (cambio di inchiostro da nero a blu, o addirittura parziale utilizzo di inchiostro rosso) risultavano riconducibili, rispettivamente, ad una candidata che aveva superato le prove scritte, ma non anche quelle orali e ad altra candidata, le cui prove scritte erano state ritenute insufficienti.

In altri casi, alle medesime situazioni di presunta riconoscibilità (foglio protocollo diviso in due, utilizzo di bianchetto), erano seguiti esiti in alcuni casi positivi e in altri negativi, o era stato verificato come la segnalata anomalia risultasse “estremamente limitata e quasi impercettibile”. Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ha ritenuto che non emergevano sufficienti elementi, per ritenere violato il principio di imparzialità, né sulla base dei criteri generali adottati, né con riferimento a concrete anomalie nel giudizio.

Non possono infatti incidere su tali conclusioni una serie di annotazioni, che in parte attengono a irregolarità non invalidanti, inevitabili in una procedura complessa, in cui intervenivano diversi operatori, in parte risultano volte a censurare inesattezze o lacune di quella relazione ispettiva, che ad avviso del Collegio ha, invece, comunque assicurato la comprensione delle circostanze essenziali, per valutare la legittimità della procedura concorsuale.

I principi fondamentali, per raggiungere conclusioni di segno opposto a quelle sposate dal Collegio, d’altra parte sono ribaditi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20 novembre 2013, in cui si richiamano anche altri precedenti giurisprudenziali, al fine di circoscrivere la violazione del principio di anonimato ai soli casi in cui le modalità operative introdotte dall’Amministrazione siano tali da consentire l’effettiva conoscenza del nominativo del candidato all’atto della correzione dei relativi elaborati, ovvero in cui emergesse l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibili gli elaborati stessi, con segni grafici plausibilmente estranei a mere correzioni. 

Nel caso valutato dall’Adunanza Plenaria, la Commissione aveva fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno, il codice alfanumerico riservato al medesimo attribuito, rendendo immediatamente associabili le buste ai nominativi.

Elementi che, invece, non si sono ravvisati nel caso di specie.

Rodolfo Murra

(18 maggio 2015)

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