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Unione Europea

E-book, Iva ridotta bocciata dalla Corte di Giustizia

Due sentenze stabiliscono che Francia e Lussemburgo non possono applicare un'aliquota IVA ridotta ai libri elettronici. Dal 1 gennaio 2015 anche l'Italia ha previsto l'aliquota super ridotta.

Alcuni Stati membri dell'Unione europea - tra i quali la Francia, il Lussemburgo e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Italia - hanno previsto l'applicazione di aliquote dell'IVA ridotte alla fornitura di libri digitali o elettronici (nel caso di Italia e Lussemburgo, le aliquote in questione sono inferiori al 5%). 

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha assunto però un orientamento di tipo restrittivo, non reputando ammissibile che uno Stato membro estenda l'ambito di applicazione delle aliquote dell'IVA ridotte al di fuori dei casi e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia

In Francia e in Lussemburgo, la fornitura di libri elettronici è soggetta ad aliquota IVA ridotta. In particolare, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un'aliquota IVA del 5,5% e del 3%. 
 
I libri elettronici o digitali oggetto della presente causa comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura. 
 
Nelle sentenze nelle cause C-479/13 e C-502/13 Commissione/Francia e Commissione/Lussemburgo, la Corte ha accolto i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione rilevando innanzitutto che un'aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l'aliquota IVA ridotta è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l'allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri. 
 
Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l'argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici. 
 
La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un'aliquota IVA super ridotta al 3%, mentre la direttiva IVA vieta, in via di principio, le aliquote IVA inferiori al 5%. La Corte ricorda che, secondo la direttiva IVA, uno Stato membro può applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, fra l'altro, a condizione che le aliquote ridotte siano conformi alla legislazione dell'Unione. Dato che la Corte ha poco prima concluso che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici non è conforme alla direttiva IVA, la condizione di conformità alla legislazione dell'Unione non è soddisfatta, cosicché il Lussemburgo non può applicare un'aliquota IVA super ridotta al 3% alla fornitura di libri elettronici. 
 
Sulla problema il Servizio Studi del Senato ha pubblicato una nota nella quale viene chiarito l'attuale quadro della normativa italiana dove le aliquote dell’IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
 
Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento), l’Italia ha introdotto una sola aliquota ridotta fissata al 10 per cento. Inoltre, il nostro ordinamento fiscale prevede anche un’aliquota «super-ridotta» del 4 per cento. In particolare, nella parte III della Tabella A allegata al suddetto DPR vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati all’aliquota del 10 per cento;nella parte II della stessa Tabella A vi è invece l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati all’aliquota del 4 per cento. Quest’ultima è compatibile con la Direttiva IVA solo nella misura in cui si applicava ai beni e servizi, di cui alla Tabella A, già alla data del 1° gennaio 1991.

L’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assoggettato all’applicazione dell’aliquota dell’IVA «super–ridotta» (nella misura del 4 per cento) anche quelle pubblicazioni che, identificate da codice ISBN, siano però veicolate attraverso mezzi di comunicazione elettronica. L’estensione dell’applicazione dell’aliquota del 4% anche ai libri digitali è stata tecnicamente operata mediante interpretazione autentica del numero 18) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, di modo, così, da evitare di cadere, almeno formalmente, nella violazione del suindicato termine del 1° gennaio 1991. In particolare, il comma 667 dell’articolo 1 precisa che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. In precedenza, le operazioni aventi ad oggetto la fornitura di libri elettronici erano assoggettate all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Da ultimo, vengono effettuate due segnalazioni.

In primo luogo, si segnala che il Consiglio UE Istruzione, gioventù, cultura e sport del 25 novembre u.s., benché non formalmente competente in materia fiscale, ha invitato, nelle sue conclusioni, gli Stati membri e la Commissione a “promuovere la lettura come strumento per diffondere il sapere, incoraggiare la creatività, sostenere l’accesso alla cultura e la diversità culturale e sviluppare la consapevolezza dell’identità europea, affrontando il tema delle diverse condizioni applicate ai libri elettronici e ai libri a stampa”. Il Consiglio UE “Cultura” ha, in sostanza, auspicato che sia modificata la Direttiva IVA, al fine di permettere l’applicazione di aliquote ridotte anche ai libri digitali. Si consideri, tuttavia, che anche nel caso in cui la Direttiva IVA fosse modificata in tal senso, l’aliquota IVA al 4% stabilita dalla Legge di Stabilità potrebbe comunque essere ancora sub iudice, per violazione dell’art. 110 della Direttiva.

In secondo luogo, si segnala, altresì, che il 5 marzo 2015, la Federazione degli Editori Europei (FEP), la Federazione delle associazioni europee degli scrittori (EWC) e la Federazione europea e internazionale dei librai (EIBF) hanno inviato una lettera (sottoscritta, per l'Italia, dal Presidente dell'Associazione Italiana Editori) ai Presidenti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, per sollecitare l'adozione di modifiche alla legislazione europea per far sì che essa tenga conto del progresso tecnologico e rimuova un serio ostacolo allo sviluppo del mercato dell'editoria digitale.

Enrico Michetti

La Direzione

(14 marzo 2015)

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Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

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