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MEF

Quando si paga l'IMU sui terreni agricoli, in affitto o in comodato

La circolare prot.n. 2162 del 3.2.2015 del Dipartimento delle Finanze.

Niente esenzione se il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, non ha egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
 
Questa in sintesi la risposta al quesito formulato al MEF, Dipartimento delle Finanze che, con circolare prot.n. 2162 del 3.2.2015 ha precisato che in base ai nuovi criteri, l'esenzione si applica a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT con riguardo ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  
 
L'esenzione in parola si applica nel primo caso a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore, mentre nel secondo caso è necessario che il possessore sia un CD o uno IAP, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, in questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell'esenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.
 
Tale premessa è indispensabile ai fini dell'esatto inquadramento della disposizione contenuta nel successivo comma 2 dell'art. 1 secondo cui “l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”.  La norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell'esenzione prevista dalla lett. b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola  
 
Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dal comma 2 dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 è indispensabile, in base al combinato disposto di cui alla lett. b) e al comma 2 dell'art. 1, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola. Ciò in quanto è lo stesso comma 2 dell'art. 1 in parola che, nel precisare che l'esenzione si applica anche “nel caso di concessione” dei terreni di cui alla lett. b),  definisce i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale.  
 
E' chiaro, aggiunge il MEF,  che la disposizione fiscale non è suscettibile di intervenire sulle condizioni richieste dalla normativa di settore diretta a stabilire i requisiti per la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l'estensione di cui alla lett. b) in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno. 
 
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La Direzione

(3 febbraio 2015)

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