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Appalti

Il Consiglio di Stato condanna Expo

Euro 343.455,51 di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e danno curriculare nella sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2015.

La vicenda ruota attorno alla gara per l’affidamento dei servizi di gestione alloggi, pulizia, vigilanza armata e non armata, manutenzione e coordinamento generale nel campo base in uso alle maestranze impegnate nei lavori di costruzione del sito Expo Milano 2015.

Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso presentato dal Consorzio Geco contro l'aggiudicazione della gara effettuata da Expo 2015 S.p.A. (d’ora in avanti Expo per brevità) a favore del gruppo Manutencoop.  Il contratto con Manutencoop era stato sottoscritto dalla stazione appaltante e, pertanto, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f, del D.L. n. 43/2013 in ordine al quale il giudice non può pronunciarsi sulla caducazione del contratto e sul subentro, il TAR si era limitato all’accertamento dell’illegittimità della procedura ai fini esclusivamente risarcitori quantificandola nella complessiva somma complessiva di € 228.970,33.

Di qui l’appello proposto da Expo relativamente al quale la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 9 febbraio 2015 n. 656 ha rigettato l'appello ed al contempo ha accolto, parzialmente, le doglianze mosse dalla Geco.

In particolare il Consiglio di Stato dopo aver verificato l’illegittimità dell’operato di Expo è passato ad esaminare i profili risarcitori della decisione del TAR. Entrambe le parti hanno proposto motivi di appello, sotto differenti profili, contro il riconoscimento e l’ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice di prime cure.

Sul danno da mancata aggiudicazione il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la statuizione del TAR che con la propria decisione si è attenuto ai parametri forniti dalla prevalente giurisprudenza, sulla scorta dei quali il danno da mancata aggiudicazione in assenza di allegazione probatoria debba essere liquidato nella misura del 5 per cento dell’offerta, in quanto è ragionevole ritenere che essa abbia riutilizzato mezzi e manodopera impiegati per la gara da cui è stata esclusa illegittimamente per lo svolgimento di altri lavori analoghi o di servizi e forniture, vedendo così ridotta la propria perdita di utilità.

Relativamente al "danno curriculare" il Consiglio di Stato ha, invece, accolto la richiesta di Geco di vedersi riconosciuto (ed accresciuto rispetto al quantum di cui alla sentenza del Tar, pari al 2%, calcolato sull’ammontare dell’importo offerto) un danno curricolare del 5% posto che la mancata aggiudicazione dell’appalto e l’impossibilità di subentro in virtù della normativa vigente, impongono di ristorare la Geco in una misura più congrua il danno derivante dalla mancata esperienza lavorativa in un ambito ed in un contesto di rilevanza internazionale, quale appunto Expo 2015. 

In considerazione del considerevole ed oggettivo mancato incremento dell’esperienza dell’impresa e conseguentemente del miglioramento delle opportunità rispetto alle gare future, il danno curricolare è, quindi, stato rideterminato per un ammontare pari ad euro 190.808,62 che vanno ad aggiungersi al quantum di ristoro a titolo di lucro cessante, rimasto invariato nel presente giudizio di appello.

Expo è stata, quindi, condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 343.455,51, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, a partire dalla data di deposito del ricorso di primo grado e fino all’effettivo soddisfo.

Enrico Michetti

La Direzione

(9 febbraio 2015)

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