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Contratti pubblici

Attività contrattuale dei comuni

Schema di regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di scelta dei contraenti.

SCHEMA DI MASSIMA DI REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE PER I COMUNI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di scelta dei contraenti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, nonché all’individuazione dei soggetti investiti dei relativi poteri, sia di ordine pubblicistico, sia di ordine privatistico. Esso è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui agli artt. 3, 7 e 42, comma 2, lett. a) D.Lgs. 267/00.

2. Il Comune è, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/16 un’amministrazione aggiudicatrice, e più specificatamente un Ente pubblico territoriale ed in virtù di tale qualificazione, è tenuta all’osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per come attuativo delle pregresse direttive eurounitarie.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono quindi finalizzate a definire le macro-attività in cui si articolano le diverse fasi del processo di aggiudicazione di un appalto e, nel contempo, ad  ottimizzare le procedure di selezione del contraente, relativamente alle commesse di cui il Comune ha esigenza, sotto forma di contratto sia “passivo”, sia “attivo”, nel rispetto dei principi, per l’appunto, dell’ordinamento eurounitario e delle condotte stabilite dal D.Lgs. 50/16, e tenuto conto che “deve essere preceduto da gara ogni contratto della p.a. dal quale derivi un’entrata o una spesa” [Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 889, nel richiamo a R.D. 2240/23 (art. 3)].

4. La procedura di scelta del contraente, deve sempre dare conto delle motivazioni relative al perseguimento degli interessi di carattere pubblico correlate all’attività negoziale, anche – e soprattutto – ove possa non svolgersi un procedimento selettivo propriamente detto.

 

Art. 2

(Principi generali e glossario)

1. Le linee ispiratrici dell’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, sono quelle traibili dal considerando 1 della Direttiva 2014/24/UE, per come ritrasfuse nell’art. 30 D.Lgs. 50/16.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 

- per “D.Lgs. 267/00” o “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il complesso di norme contenente i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;

− per “D.Lgs. n. 50/16” o “Codice dei contratti pubblici” il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per come inciso delle successive modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il c.d. “decreto correttivo” e quelle da ultimo intercorse in esito alla L. 55/19;  

− per “D.Lgs. 231/01” o “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

− per “L. 241/90” o “norme sul procedimento amministrativo”, il complesso di disposizioni contenute nella Legge 9 agosto 1990, n. 241, per come modificata dalla L. 15/05;

− per principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

− per principio di rotazione, la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico e dunque l’alternanza e la fluidità tra i medesimi;

− per principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, assicurando – nell’effettività – la giusta concorrenza “nel” mercato e “sul” mercato (Corte Cost. n. 401/07);

− per Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), un mercato digitale, realizzato da CONSIP, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in cui le Amministrazioni registrate acquistano, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e i servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi e prodotti sul sistema.

3. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e nel presente regolamento, l’attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile, che valgono a dirimere la fase esecutiva della commessa. 

4. Pertanto, in disparte quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell’ordinamento eurounitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90.

 

Art. 3

(Responsabilità dell’Anagrafe e Referente dell’esecuzione)

1. L’Ente Appaltante è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ed è prevista la nomina del Responsabile della relativa Anagrafe (RASA), competente agli adempimenti di legge.

2. L’Ente Appaltante verifica la regolare esecuzione delle commesse da parte del Direttore dell’esecuzione di volta in volta nominato che avrà il compito di verificare il rispetto, anche e soprattutto tempistico, delle prestazioni appaltate, attraverso una puntuale verifica che le stime progettuali si siano fedelmente riverberate in sede esecutiva.

3. A tal proposito e per rendere le emarginate verifiche consone e funzionali, in sede contrattuale verrà preteso che la parte privata individui un “referente dell’esecuzione”.

 

Art. 4

(Programmazione dell’attività contrattuale e macro tipologie di commesse) 

1. Il Comune adotta, ai sensi dell’art. 21 del Codice, su base triennale il programma dei lavori e su base biennale il programma degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

2. Il suddetto programma di durata biennale inerente le forniture ed i servizi e i relativi aggiornamenti annuali riguardano le commesse di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

L’Amministrazione individua, nell'ambito del programma, i bisogni che devono essere soddisfatti con capitali privati. 

3. La Stazione Appaltante pubblica il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, sul proprio sito web, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su quello dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 213 del Codice.

 

Art. 5 

(Target di qualificazione e “sovrapponibilità” di spesa)

1. Il Comune si prefigge l’obiettivo di “qualificazione” ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti, attraverso un’adeguata performance di programmazione e progettazione, regole di gara chiare, trasparenti e non discriminanti, un accurato controllo nelle fasi esecutive e un continuo aggiornamento tecnico – scientifico attraverso la partecipazione a corsi e percorsi formativi, nonché ad iniziative congressuali.

2. Costituisce precostituito parametro di dignità comportamentale la preventiva considerazione, attraverso apposite indagini “a campione”, della “logica dell’unità di misura” e quindi della “sovrapponibilità” della spesa con altre  omologhe tipologie di affidamento aliunde confrontabili dai portali di trasparenza.

Art. 6

(Elenco di affidabilità)

1. Per le procedure non necessariamente aperte verrà istituito un apposito “elenco aperto” cui, compatibilmente con gli obblighi di consultazione del MEPA, ci si potrà riferire per le commesse da assegnare in via diretta o per il tramite dell’invito ad offrire, ai fini della relativa procedura negoziata relativamente all’affidamento di lavori.

2. Si rinviene l’opportunità che gli operatori economici verso i quali individuare la relativa selezione di competenza della Stazione Appaltante,  per quanto attiene alle ipotesi per cui la legge consente o la “via diretta” o la “procedura negoziata”, siano tratti a fronte di una prefigurata guarentigia di professionalità da definire come appresso. 

 

Art. 7

(Griglia di preselezione in termini di reputazione professionale)

1. Al fine di poter aspirare ad essere affidatari delle procedure non aperte, gli operatori economici dovranno essere inseriti in un’apposita griglia che preindividua i livelli minimi di reputazione professionale, indispensabili per aspirare a competere.

Tale griglia sarà quindi composta dagli aspiranti partecipanti in possesso di determinati profili di performance individuati dalla S.A.

2. Le dichiarazioni rilasciate dai competitor ed attestanti il possesso dei suddetti profili saranno rimesse alla valutazione ed alla verifica da parte del Comune committente. Tale verifica risulterà decisiva proprio perché dalla stessa dipenderà l’inserimento dell’operatore economico nell’apposita griglia.

 

 

 

Art. 8

(Novero dei competitor nell’ambito degli affidamenti diretti e delle procedure “negoziate” e premialità del rating)

 

Gli operatori economici sia per quanto riguarda i lavori, sia per quanto riguarda i servizi e le forniture, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa primaria, potranno essere, fermo il principio della turnazione di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/16, tratti dall’apposita “griglia” di cui si avvale il Comune e  in sede di valutazione criteriale, in una misura pari al 10% del sub-punteggio complessivamente previsto per la componente meritocratica, verrà indicato il livello di rating reputazionale raggiunto alla data della presentazione della domanda partecipativa quale indice di premialità (in misura proporzionale).

 

Art. 9

(Controlli prestazionali e trasparenza delle risultanze anche a disposizione di terzi qualificati)

1. In sede di esecuzione delle commesse, previa specifiche contrattualmente dettagliate come da propedeutica indicazione da rendere nella lex specialis, la risorsa della S.A. investita dei controlli di specie e il referente dell’esecuzione indicato in sede contrattuale dall’aggiudicatario concerteranno (e coopereranno per) il fedele rispetto del D.M. 49/18.

2. Le pedisseque risultanze sono di immediata disponibilità del secondo graduato per la relativa (e legittima) tutela e con esplicito consenso dell’aggiudicatario  medesimo reso nella stessa sede contrattuale, previa disciplina in tal senso stabilita dalla vincolante lex specialis, così da poter essere fornite alle altre Stazioni Appaltanti, ove vogliano verificare la correlata “affidabilità prestazionale” per i relativi fini di procedura selettiva.

 

 

Art. 10

(Pubblicità degli atti e trasparenza)

1. Le forme di pubblicità delle gare d’appalto sono regolate secondo le disposizioni contenute nel Codice.

1.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del Codice medesimo, tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresa la determina a contrarre, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (nell’ipotesi di procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), devono essere pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune.

Le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti:

  • Codice Identificativo Gara e Oggetto del lotto identificato dal CIG;
  • denominazione della struttura proponente e Responsabile del procedimento di scelta del contraente;
  • procedura di scelta del contraente utilizzata;
  • elenco degli OE partecipanti, nonché quelli invitati a presentare offerta;
  • provvedimento ex art. 76 comma 2 bis D.Lgs. 50/16, in sede di prima valutazione della documentazione amministrativa; 
  • indicazione dell’operatore economico aggiudicatario;
  • termini di completamento dell’esecuzione (inizio e ultimazione);
  • esito della gara anche quando essa vada deserta

 

Art. 11

 (Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale)

1. Il Comune contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, nel rispetto dell’art. 30 del Codice dei contratti, conformandole alle rispettive tipologie d’appalto. 

2. I criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per il relativo cespite valutativo di cui al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice.

 

Art. 12

 (Valore)

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

2. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore di riferimento è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

3. La disciplina delle modalità di calcolo del valore per le diverse fattispecie è contenuta nell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

 

CAPO II – Contratti di sponsorizzazione

Art. 13

(Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

1. Le procedure per l’individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 D.Lgs. 50/16. 

2. L’Ente Appaltante può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore. 

 

CAPO III – Avvio della procedura

Art. 14

(Volontà a contrarre)

1. Prima dell’avvio propriamente detto della procedura (vale a dire, approvazione e pubblicazione delle regole di gara) il Comune determina di contrarre per tramite di apposito atto ai sensi dell’art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/16 e art. 192 D.Lgs. 267/00 (salvo contestualizzarla, anche in termini di definizione procedimentale, ove ricorrano le condizioni di “affidamento diretto”)..

2. Nella determina a contrarre, dovranno essere individuati:

i) la scelta del criterio di aggiudicazione, nel rispetto delle indicazioni normative al riguardo e assumendo, se del caso, le pertinenti ragioni argomentative;

ii) l’opportunità di procedere o meno alla segmentazione dell’appalto in lotti;

iii) l’eventualità che, nella sede procedimentale in argomento, si decida per un affidamento in via diretta, all’uopo fornendo, fermo e impregiudicato il rispetto del principio di turnazione, accurata motivazione;

iv) l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali;

v) apporto di terzi, quale supporto al RUP, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo successivo.

Quanto ad i), si applica la normativa di riferimento dettagliando al riguardo la conferente motivazione.

Quanto ad ii), la non tassatività della suddivisione degli appalti in lotti funzionali o prestazionali, nell’attuale sistema rinviene cittadinanza nell’art. 51, comma 1 D.Lgs. 50/16. La mancata suddivisione in lotti, pertanto, deve essere adeguatamente motivata nella sede procedimentale qui in argomento.

Ed inoltre, la suddetta Determina dovrà avere tale contenuto minimo: 

- indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;

-  le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;

-  l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;

-  nel caso di procedura “sotto soglia” indicazione dell’impossibilità di effettuare l’acquisto mediante il Me.PA., in quanto nel mercato medesimo non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire o nell’ipotesi in cui la S.a. abbia un risparmio appaltando in autonomia; ed inveroIl risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell’attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937);

- l’indicazione del Cig e del Cup (codice unico di progetto) ove previsto;

-  l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Quanto ad iii), per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro [oppure oggetto di “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)] D.Lgs. 50/16, deve essere predisposta una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

-  l’oggetto dell’affidamento;

- l’importo;

-  il prestatore d’opera;

- le ragioni della scelta del medesimo in termini di valutazione economica per quanto riguarda i lavori ed in termini di valutazione “oggettiva” per quanto riguarda i servizi e le forniture;

- la verifica dell’inserimento degli operatori economici messi a confronto nella “griglia” reputazionale di cui all’art. 7;

- il possesso in capo all’affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, necessari in termini di “affidabilità”;

-  l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

-  la copertura contabile.

 

Art. 15

(Supporto al RUP nell’ambito del procedimento, quale attività di “committenza ausiliaria”)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 39, comma 2 D.Lgs. 50/16 secondo cui: “Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice” e che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto delle Linee Guida ANAC di precipua pertinenza, ancorchè in vigore ad tempus, nonché dal continuo aggiornamento normativo e di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, possano, per l’appunto, essere adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria.

2. Il supporto dell’entità prescelta può tradursi nelle seguenti modalità: 

- confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre e attività susseguenti all’avvio del procedimento;

- studio, verifica della conforme gestione del rischio anticorruzione in capo al RUP per la procedura specifica e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;

- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna;

- risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;

- individuazione della legittima sequenza procedimentale, anche nelle logiche del project management effettuata da PM certificati ISO 11648:2016;

- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/16;

- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all’entrata a regime della nuova Banca dati) per l'efficacia dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;

- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;

- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;

- supporto alla stesura del contratto.

3. Il relativo corrispettivo può essere posto a carico dell’aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo del bando di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16. 

4. L’efficienza dell’iter procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia l’Ente Appaltante per ovvie ragioni, sia i partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza delle regole di gara e dalla speditezza della procedura, per come supportata da idonea professionalità.

 

Art. 16

(Clausola sociale)

Il Comune, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all’interno della lex specialis di gara. L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo è riportato nel contratto, salva l’armonizzazione con la propria organizzazione imprenditoriale.

 

CAPO IV – Affidamenti sotto soglia eurounitaria

Art. 17

(Rinvio alla fonte sovraordinata)

Si applica il vigente testo dell’art. 36 D.Lgs. 50/16 e i relativi organi deputati alle incombenze opteranno di conseguenza, nel presupposto che l’ “invito” è una richiesta informale, l’ “invito ad offrire” è norma di selezione.

Art. 18

(Rating di professionalità)

Tutti gli affidamenti che rientrano nella soglia di cui al presente capo avranno quali operatori del settore di riferimento esclusivamente quelli che rientrano nella griglia di professionalità prefigurata dal Comune e di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

 

CAPO V – Regole di gara 

Art. 19

(Analitiche previsioni dei bandi  e incombenza di pubblicazione)

1. I bandi di gara, oltre alle ordinarie prescrizioni di legge e suggerite dal principio di proporzionalità, dovranno essere corredati delle seguenti formulazioni di salvaguardia del “giusto procedimento”:

- oggetto dell’appalto, importo e durata;

- possibilità di rinnovo del contratto e conseguente indicazione del “valore stimato”, ex art. 35, comma 4 D.Lgs. 50/16;

-  specifica dei soggetti ammessi e condizioni di partecipazione;  

- sussistenza o meno di oneri da interferenza ed in caso affermativo allegazione del DUVRI;

- clausola di sbarramento (riferita alla gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa): clausola che consente di escludere automaticamente dal procedimento gli operatori economici, laddove la valutazione dell’offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari ad una determinata percentuale rispetto al punteggio massimo attribuibile;

- data e luogo della prima seduta pubblica di gara;

- cause espresse di esclusione;

- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti;

- la documentazione amministrativa dei concorrenti sarà resa nella disponibilità dei richiedenti partecipanti alla gara all’esito della verifica delle documentazioni amministrative e contestualmente all’emissione del provvedimento di ammissione e di esclusione;

- durata di vincolatività dell’offerta;

- le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- possibilità che l’elemento relativo al costo possa assumere “la forma di un prezzo o costo fisso”, per cui si compete solo in base a criteri qualitativi;

- indicazione della doverosa osservanza del presente Regolamento.

2. Il Comune può prevedere in un eventuale avviso, nel bando o nell’invito ad offrire che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

3. Gli avvisi da pubblicare in G.U. dovranno essere possibilmente brevi ed essenziali, demandando, expressis verbis, alla lettura completa delle regole di gara e ad eventuali elaborati di completamento.

 

CAPO VI – Principi generali da osservare non solo per gli affidamenti sopra soglia eurounitaria

Art. 20

(Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte e adozione della relativa piattaforma telematica)

1. Dato atto della doverosità del rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito dalla normativa primaria per le diverse tipologie di procedura e dell’indicazione della data e dell’ora di apertura delle offerte, le regole di gara devono rendere la relativa specificazione circa l’inoltro dell’offerta medesima.

2. Essa infatti, dovrà pervenire entro un dato termine ed una data ora esclusivamente tramite le modalità indicate dalla lex specialis. 

3. A tal proposito e dato l’obbligo sancito dall’art. 40 comma 2 del Codice dei Contratti ed in vigore dal 18 ottobre 2018 inerente l’indizione di una procedura di gara per il tramite di piattaforma telematica, l’utilizzo di piattaforma adeguata al fine dovrà essere preceduto da idonea procedura selettiva, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente “esperto”, attraverso la tipologia di commessa dell’ “accordo quadro”.

 

Art. 21

(Apertura delle offerte e svolgimento operazioni di gara)

1. La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed all’ora stabiliti dalla lex specialis con relativa indicazione della sede presso la quale recarsi. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica, si procederà, ad attestare il tempestivo invio delle offerte telematiche trasmesse dai concorrenti ed a controllare la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa.

2. Le operazioni di gara potrebbero essere sviluppate in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

 

Art. 22

(Verbali di gara ed ipotesi di parità di punteggio)

1. I verbali di gara dovranno essere redatti, quanto meno sotto forma di “puntuazione”, contestualmente alle relative operazioni del seggio giudicante, per poi renderli definitivi e quindi:

- al termine di ciascuna seduta, sia essa pubblica o riservata, consegue un verbale di gara, previa eventuale “puntazione” ed eventualmente accorpando essi verbali in un unico contesto documentale se afferenti a fasi identiche nell’aspetto (valutazione parte amministrativa, oppure tecnica, oppure economica);

- le circostanze dalla cui verbalizzazione non si può assolutamente prescindere sono tre e segnatamente: l’articolazione e l’indicazione delle varie sedute (numero e specificazione di orari), la regolare composizione dell’organo di ciascuna di esse (indicazione membri), nonché la sufficiente descrizione delle attività valutative compiute, e ciò in misura direttamente proporzionale rispetto all’ampiezza della discrezionalità tecnica disponibile ed inversamente proporzionale rispetto all’analiticità del bando in termini di assegnazione dei sub-punteggi per la (eventuale) componente progettuale.

2. Al termine di ogni (singolo) verbale si dovrà riportare quanto segue: “La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica, la manomissione e/o integrazione”.

3. Nelle gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si sceglierà quella che comporta un minor onere finanziario per la S.A..

In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica: tale prescrizione dovrà essere inserita nelle regole di gara ex ante note ai concorrenti.

 

CAPO VII – Commissione giudicatrice

Art. 23

(Procedimento di insediamento della Commissione giudicatrice e attività conseguenti)

1. I componenti della Commissione giudicatrice, nominata nei soli casi di procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77, comma 3 D.Lgs. 50/16 sono scelti e nominati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fra persone che assicurino – nel complesso – la giusta professionalità dell’Organo, previo accertamento delle relative risorse in seno al Comune. 

2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente Appaltante.

3. Quest’ultimo è tenuto a pubblicare sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/16.

4. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità in esito ad eventuale fumus di anomalia;  ed invero, essa, una volta insediatasi, previa insussistenza degli sbarramenti di legge, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lex specialis, in uno alla verifica della regolarità formale.  

5. In una o più sedute riservate la Commissione medesima procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di riferimento.

6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (causa clausola di sbarramento o quant’altro) e nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

7. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica,in disparte quanto disposto al comma successivo, redige la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

8. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/16 “è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”.

9. Qualora la Commissione medesima, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 D.Lgs. 50/16 e di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis 2-ter del Codice medesimo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà agli adempimenti del caso. 

CAPO  VIII – Accesso agli atti

Art. 24

(Accesso agli atti e ai documenti di gara)

1. Rilevano le disposizioni di cui alla L. 241/90 (art. 22 e ss.), al D.Lgs. 50/16 (art. 53) e al D.P.R. 184/06 e al vigente Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi di questo Comune, posto che la disciplina sull’ “accesso civico” (anche “generalizzato”) va rapportato con la richiamata disciplina primaria fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall’art. 9 rispetto alla fase esecutiva dell’appalto.

2. Per quanto concerne la specifica applicazione dell’art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/16, la richiesta supportata dalla motivazione “in vista della difesa in giudizio” va correlata, ai fini di considerare l’effettivo interesse, alla valutazione secondo cui “la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…omissis …” (art. 24, comma 7, L. 241/90), fermi ed impregiudicati gli adempimenti formali di cui all’art. 3 D.P.R. 184/06, dando atto che la mancata opposizione del controinteressato assorbe la valutazione di correlazione di cui sopra, per cui in tal caso se ne potrà prescindere.

3. Devono essere pubblicati i verbali della Commissione di gara, posta, altresì, la trasmissione della determina che approva l’aggiudicazione medesima ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16. È fatta comunque salva la possibilità da parte dei concorrenti incisi dai suddetti procedimenti di richiedere accesso agli atti de quibus nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.

 

CAPO IX – Eventuale instaurazione del sub-procedimento di anomalia dell’offerta, aggiudicazione e adempimenti conseguenti

 

Art. 25

(Sub-procedimento di verifica delle offerte anomale) 

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, per le procedure da assegnare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis 2-ter del Codice per le procedure da assegnare mediante il criterio del prezzo più basso  e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

3. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede alla proposta di aggiudicazione.

6. Ai fini dei relativi calcoli più dettagliati si fa rinvio alla fonte legislativa di pertinenza.

 

 

 

Art. 26

(Atto di aggiudicazione, declaratoria di efficacia e comunicazioni di rito)

1. Resta inteso che, successivamente alla proposta di aggiudicazione la Commissione di gara definisce il proprio operato, salvo – ex post – il verificarsi della condizione di cui all’art. 77, comma 11 del Codice. Spetterà, pertanto, alla S.A., per tramite del RUP, verificare la correttezza dell’excursus del procedimento, tanto in punto formale, quanto sostanziale, e redigere il provvedimento, soggetto (giocoforza) alla comunicazione di rito.

Ed invero, sarà l’Organo deputato all’approvazione de qua, in quanto competente ad emettere l’atto c.d. di “aggiudica”, a dover accertare:

i) che, in merito ai costi della mano d’opera, sia rispettata la previsione dell’art. 97, comma 5 lett. d) e quindi che i minimi salariali non siano inferiori alle apposite tabelle di legge (art. 23, comma 16 D.Lgs. 50/16);

ii) che l’offerta rispetti gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, posto che l’art. 50 del Codice, nel testo riformato dall’art. 33 D.Lgs. 56/17 impone che le clausole sociali tese a promuovere la stabilità occupazionale devono essere giocoforza inserite nei bandi o negli inviti relativi agli affidamenti;

iii) che l’offerta risulti “conveniente”, oppure “idonea”, opportunamente rapportata all’oggetto del contratto, previa perspicua (e prodromica) indicazione nella lex specialis.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/16, dovrà essere comunicata l’aggiudicazione, “all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”.

3. Dopo aver reso le comunicazioni di rito, al fine di determinare la decorrenza dello stand still e cioè, in assenza delle esimenti di legge, dei 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, antecedentemente al medesimo bisognerà verificare, nei termini di legge, l'effettiva sussistenza dei requisiti autodichiarati.

4. Tale accertamento fa sì che l'aggiudicazione definitiva acquisti efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16, e bisognerà darne conto nel corpo del contratto di esecuzione, da redigere ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/16. 

 

 

CAPO X – Pubblicità

Art. 27

(Ottemperanza agli obblighi di pubblicità)

1. La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente Appaltante, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

2. Nel sito web sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

Art. 28

(Affidamenti in concessione)

1. L’Amministrazione aggiudica le concessioni di lavori e servizi ex art. 164 e ss. D.Lgs. 50/16, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/16 deve prevedere soluzioni per assicurare l’adeguata pubblicità del procedimento selettivo. 

 

 

CAPO XI – Appalti riservati  e cooperative sociali

Art. 29

(Appalti riservati ex art. 112, D.Lgs. 50/16)

A prescindere dal discrimen sotto soglia/sopra soglia eurounitaria e dalla normativa sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, qualora determinati tipi di appalti siano compatibili, con individuazione di scelta rimessa all’estensore della determina a contrarre, l’Ente Appaltante è tenuta a valutare la possibilità di riservare la partecipazione e/o l’esecuzione delle commesse, in applicazione dell’epigrafata norma.

 

 

 

Art. 30

(Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) L. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell’Unione europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive eurounitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, nel rispetto delle regole selettive.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 L. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 

 

CAPO XII - Selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

Art. 31

(Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con l’Ente Appaltante, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni. 

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività. 

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale. 

4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale. 

5. Il programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere adeguatamente pubblicizzato per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati. 

6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia. 

 

CAPO XIII – Stipula del contratto

Art. 32

(Termini dilatori e acceleratori antecedenti all’esecuzione)

1. Il contratto pubblico non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici; tale termine non si applica nei casi di cui all’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/16.

2. L’esecuzione in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/16, è consentita solo nei modi ed alle condizioni previste dal comma 8 della medesima disposizione normativa.

3. La stipulazione del contratto pubblico ha luogo entro il termine di sessanta giorni da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 8, D.Lgs. 50/16 “salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”.

 

Art. 33

(Esecuzione del contratto)

1. In relazione all’esecuzione dei contratti il Comune applica quanto previsto dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113-bis D.Lgs. 50/16.

2. L’Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell’esecuzione degli appalti. 

3. Rileva altresì, il D.M. 49/18, rapportandolo alle diverse tipologie di commesse (lavori, servizi, forniture).

4. Per gli appalti di lavori (compiti attribuiti al D.L.):

  1. controllo in fase di consegna dei lavori: si devono riportare le risultanze delle verifiche fatte dalla S.A. in fase di consegna dei lavori, in ordine al personale, attrezzature e materiali che l’esecutore ha messo a disposizione al momento della sottoscrizione del verbale consegna lavori;
  2. controllo del cronoprogramma: si tratta di riportare le verifiche sui tempi di esecuzione dei lavori, indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliati dall’esecutore nel programma di esecuzione dei lavori;
  3. controllo degli ordini di servizio: si tratta di registrare il rispetto o meno delle istruzioni impartite dal D.L. in fase di esecuzione dei lavori, evidenziando eventuali riserve agli ordini di servizio formulate dall’esecutore ed annotate nel giornale dei lavori;
  4. controllo sui materiali: dove si riportano le risultanze dei controlli sui materiali utilizzati in cantiere dall’esecutore (ndr la loro conformità alla normativa nazionale ed europea sulla sostenibilità ambientale), la eventuale rimozione di componenti deperiti o non conformi agli standars europei ed alle caratteristiche tecniche indicate dall’esecutore nei documenti allegati al contratto, gli eventuali rifiuti della S.A. di materiali diversi da quelli previsti contrattualmente o che si siano rivelati inadeguati o difettosi;
  5. verifica in materia ambientale: in questo campo si riportano le risultanze delle verifiche sul rispetto della normativa in materia di sostenibilità ambientale, come ad esempio le modalità utilizzate dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere;
  6. controlli sul subappaltatore: si tratta di registrare la presenza dei subcontraenti sul cantiere e la rispondenza delle attività eseguite dagli stessi rispetto alle prestazioni agli stessi affidate nel contratto;
  7. verifiche in caso di avvalimento: dove si riportano i dati relativi ai controlli di cui all’art. 89, comma 9 D. Lgs. 50/16;
  8. verifiche in caso di risoluzione contrattuale: dove si registrano i motivi della risoluzione (ex art. 108 D. Lgs. 50/16);
  9. eventuali penali: si tratta di indicare le penali da ritardo previste da contratto;
  10. eventuali sinistri: dove si annotano eventuali danni alla proprietà o sinistri a persone;
  11. verifiche su eventuali modifiche esecutive non autorizzate;
  12. verifiche in caso di sospensione dei lavori: si tratta di registrare eventuali sospensioni dei lavori, ove imputabili all’esecutore;
  13. controlli in fase di collaudo: dove si riportano le risultanze del collaudo dei lavori e le relative verifiche dei materiali  (previste dal DM a campione anche in fase di collaudo);
  14. verifiche amministrativo-contabile: dove si annotano eventuali irregolarità nella tenuta dei documenti contabili da parte dell’esecutore ed eventuali anomalie sulle spese legate all’esecuzione dell’opera;
  15. eventuali contestazioni: dove si registrano le eventuali contestazioni dell’appaltatore in occasione dei pagamenti.

5. Per gli appalti di servizi e forniture (compiti attribuiti al D.E.C.):

  1. controllo in fase di avvio dell’esecuzione del contratto: si devono riportare le risultanze delle verifiche fatte dalla S.A. in fase di avvio della prestazione, laddove sia indispensabile in relazione alla natura ed al luogo di esecuzione delle prestazioni, in ordine allo stato degli ambienti dove si svolge l’attività, i mezzi e gli strumenti in ipotesi messi a disposizione della S.A.;
  2. risultanze del rapporto periodico: si tratta di evidenziare le risultanze dei controlli periodici sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto, svolte dal D.E.C.;
  3. controllo degli ordini di servizio: si tratta di registrare il rispetto o meno delle istruzioni impartite dal D.E.C. in fase di esecuzione dei servizi, ove necessario in base alla natura della prestazione, evidenziando eventuali riserve agli ordini di servizio formulate dall’esecutore ed annotate a cura del D.E.C.;
  4. controlli nell’esecuzione del contratto: si tratta di riportare le verifiche: 1) sui tempi di esecuzione dei servizi o delle forniture e la loro conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento; 2) sulla qualità del servizio o della fornitura, secondo gli standars qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato; 3) sulla soddisfazione del cliente o dell’utente finale; 4) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3 D. Lgs. 50/16;
  5. controlli sul subappaltatore: si tratta di registrare la presenza dei subcontraenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e la rispondenza delle attività eseguite dagli stessi rispetto alle prestazioni agli stessi affidate nel contratto ed eventuali contestazioni alle stesse da parte dell’esecutore e le eventuali inosservanze da parte dell’esecutore alle disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/16;
  6. verifiche in caso di avvalimento: dove si riportano i dati relativi ai controlli di cui all’art. 89, comma 9 D. Lgs. 50/16;
  7. controlli nei casi di modifiche, variazioni e varianti contrattuali ex art. 106 D.Lgs 50/16, che devono essere disposte dal D.E.C.;
  8. verifiche in caso di sospensione dei lavori: si tratta di registrare eventuali sospensioni dei lavori, ove imputabili all’esecutore, in quanto non conformi a quanto disposto dal D.E.C.;
  9. eventuali penali: si tratta di indicare le penali da ritardo previste da contratto;
  10. eventuali sinistri: dove si annotano eventuali danni alla proprietà o sinistri a persone;
  11. controlli al termine dell’esecuzione del contratto: dove si registrano le risultanze del certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal D.E.C.;
  12. verifiche amministrativo-contabile: dove si annotano eventuali irregolarità nella tenuta dei documenti contabili da parte dell’esecutore ed eventuali anomalie sulle spese legate all’esecuzione dell’opera;
  13. eventuali contestazioni: dove si registrano le eventuali contestazioni dell’esecutore in occasione dei pagamenti.

 

CAPO XIV - Controversie

Art. 34

(Transazione) 

1. L’Ente Appaltante si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall’art. 208 del Codice dei contratti pubblici. 

2. L’Ente Appaltante per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l’accordo bonario a norma degli artt. 205 e 206 D.Lgs. 50/16. 

 

Art. 35

 (Risoluzione delle controversie tramite l’ANAC)

1. L’Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere, ai sensi dell’art. 211, comma 1, D.Lgs. 50/16, all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimere parere “relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

 

Art. 36

(Arbitrato) 

1. L’Ente Appaltante – salva diversa volontà esplicitata nel bando – non applica l’art. 209 del Codice dei contratti pubblici. 

2. E’ vietato in ogni caso il compromesso. 

 

Art. 37

(Giurisdizione e riferimenti processuali)

1.  Per le controversie sorte all’esito della pubblicazione della determina a contrarre e fino alla stipula contrattuale, il giudice competente è il relativo  Tribunale amministrativo regionale e le norme procedurali sono quelle dettate dal D.Lgs. 104/10.

2. Per le problematiche sorte in corso di esecuzione dei contratti, la competenza è del Giudice Civile competente, salvo l’ipotesi di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria  la cui competenza “civilistica” è devoluta al Tribunale delle Imprese, quale sezione Specializzata istituita presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione.

 

CAPO XV – Disposizioni di chiusura

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora il quadro di riferimento per l’aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. 50/16, le disposizioni del Regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicate. 

 

Art. 39

(Disposizioni finali)

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/16 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti. 

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono  abrogati  i precedenti  Regolamenti afferenti i contratti, anche in essere presso soggetti incorporati, con relativa applicazione, relativamente all’acquisizione da parte dell’Ente Appaltante, di beni e servizi in economia, del presente Regolamento, e per quanto non disposto, delle specifiche norme di cui al D.Lgs. 50/16.

 

Art. 40

(Norma di chiusura e indicazioni implementative)

1. Il presente Regolamento dovrà essere immediatamente pubblicato sul sito una volta approvato dall’Organo consiliare ed entra immediatamente in vigore, salvo che per determinate procedure debba essere esperita medio tempore la “proroga tecnica”, nelle more della definizione dell’indetta gara..

2. Dovrà essere indicato nelle regole esternate ai concorrenti dalle rispettive procedure concorsuali così ivi statuendo: la partecipazione alla gara implica l’osservanza del “Regolamento dei contratti e degli appalti pubblici”, approvato con apposito atto dell’Organo Amministrativo che assume ragione etero integrativa delle singole regole di gara.

3. L’attivazione di un interno mercato elettronico comporterà un ordine di servizio cui i rispettivi destinatari dovranno adeguarsi.

Art. 41

(Aggiornamento di rito)

Il presente Regolamento, in quanto l’oggetto di indagine è  materia in continua evoluzione e modifica normativa, tale da incidere sulla caducazione implicita delle previsioni eventualmente antinomiche, sarà oggetto di semestrale verifica in termini.

Avv. Francesco Caputo

(5 luglio 2019)

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