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Consiglio di Stato

ICI: il comune non è obbligato a motivare la quantificazione dell'aliquota

La scelta della percentuale di imposta nel limite stabilito dalla legge e l’adempimento del comune nell’iter procedimentale del bilancio chiariti dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 24 luglio ha accolto l'appello proposto dal Comune di Sangineto travolgendo la decisione del TAR Calabria che annullava la delibera di giunta municipale avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – aliquota per l’anno 2002”. Secondo la sentenza di primo grado, la delibera era viziata nell’iter procedimentale del bilancio e per difetto di motivazione. In particolare, la delibera che ha fissato l’aliquota – a parer dei giudici di prima istanza – era “del tutto disancorata da stime che riflettono le concrete esigenze finanziarie” dell’ente.

Il Comune calabrese non contento del dispositivo impugnava la decisione innanzi al Supremo Consenso Amministrativo che  con sentenza n. 3930/2014, osserva che esiste un concreto legame istruttorio tra la decisione impositiva (aliquota) e la presupposta situazione finanziaria dell’ente. Secondo la consolidata prassi di contabilità pubblica, nel quantificare l’aliquota ci si riferisce ai criteri previsionali già utilizzati per le decisioni impositive e di bilancio dell’anno precedente. Bene ha fatto il Comune ha seguire una cd. Metodica di appostazione “incrementale” consistente nel prendere in considerazione le previsioni formulate negli ultimi anni, con riferimento ai bilanci più recenti e nell’esaminare l’andamento nel corso dei relativi esercizi. L’applicazione di questa regola è poi connessa a precisi obiettivi di risanamento e di pareggio di bilancio che l’ente si è imposto a seguito del disseto degli anni ’90. Quindi, diversamente da quanto affermato dal TAR, “ciò non significa che non sono state valutate le stime di fabbisogno, ma solamente che sono stata ancorate le previsioni ai dati reali e certi contenuti nel bilancio 2001, valutandoli nell’ottica incrementiva”.

Inoltre, per quanto concerne l’obbligo motivazionale, i giudici di Palazzo Spada precisano che la determinazione dell’aliquota I.C.I. “come per qualunque atto impositivo è assolto con provvedimenti di natura finanziaria a carattere generale”. La natura dell’atto, quindi,  non integra un atto propriamente amministrativo da valutare alla stregua dei parametri fissati dalla legge n. 241 del 1990. L’atto in questione, infatti, rimane al di fuori della disciplina detta dalla citata legge che riguarda al contrario gli atti individuali. Per di più, anche la normativa sull’imposta comunale sugli immobili ( d.lgs. n. 504 del 1992; L. n.421 del 1992) non richiedeva un particolare obbligo motivazionale. Per questi motivi il Comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta se questa rimane nel limite stabilito dalla legge (dal 4 al 6 per mille),salvo tale obbligo non sia espressamente previsto.

Non è contemplato, poi, dalla legge la rigida consecuzione temporale tra la decisione sullo schema di bilancio e la manovra impositiva. Il procedimento di approvazione del bilancio – secondo la normativa, d.lgs. n. 267 del 2000, all’epoca dei fatti vigente – si sviluppa attraverso l’approvazione da parte della giunta dello schema di bilancio e dei relativi allegati, tra i quali è compreso il provvedimento di approvazione delle aliquote.

Il bilancio degli enti locali costituisce un sistema di più documenti previsionali tra loro complementari e strettamente legati. Pertanto, la decisione sull’aliquota dell’ I.C.I. non deve seguire la predisposizione dello schema bilancistico ma anzi secondo recente normativa (L. n. 296 del 2006) l’approvazione delle aliquote e delle tariffe ha compiuta ed autonoma disciplina anche in ordine ai termini e alle modalità di approvazione.

Per maggiori informazioni e per scaricare la sentenza cliccare Gazzettaamministrativa.it

Gianmarco Sadutto

(25 luglio 2014)

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