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Antimafia

L'iscrizione dell'informativa prefettizia nel casellario giudiziale è un atto pressoché vincolato per l'ANAC

I casi in cui è irrilevante l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale ex art. 7 L. 241 del 1990 per l’annullamento dell’atto di annotazione. La sentenza della Terza Sezione del TAR Lazio.

L’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale ex art. 7 L. 241 del 1990 di iscrizione nel casellario giudiziale dell'informativa prefettizia atipica e, quindi, il mancato contraddittorio non possano di per sé condurre all’annullamento dell’atto di annotazione, quando appare palese in corso di giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto essere diverso.

È questo il principio sancito dalla Terza Sezione del TAR Lazio nella sentenza del 11 marzo 2015 con la quale il giudice amministrativo quanto alla asserita violazione del contraddittorio procedimentale ed alla contestata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ha evidenziato come ben conosca e condivida l’orientamento ormai consolidato secondo cui - ancor prima dell’entrata in vigore della previsione di cui al comma 12, art. 8, D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici), che oggi impone espressamente all’Autorità di assicurare, nell’inserimento dei dati nel casellario “la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241…” - doveva comunque assicurarsi all’impresa interessata la possibilità di conoscere l’avvio procedimentale e di contraddire, prima dell’inserimento dell’annotazione, in omaggio ai principi della L. 241, nei procedimenti dell’AVCP (oggi ANAC) finalizzati all’inserimento nel casellario informatico delle molteplici e multiformi informazioni tipizzate dall’art. 8 D.P.R. n. 207 del 2010 e, in precedenza, dall’art. 27 del D.P.R. n. 34 del 2000. 

Quanto precede, tuttavia, deve necessariamente coordinarsi con quanto statuito dall’art. 21 octies comma 2 L. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 14 della Legge 11.2.2005, n. 15) che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato “in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Pur non potendo definirsi a carattere, in assoluto ed in generale, “vincolato”, il provvedimento di inserimento dell’informazione prefettizia quando assunto ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) D.P.R. n. 207 / 2010 (corrispondente all’ art. 27, comma 2, lett. t) del previgente D.P.R. n. 34 del 2000) - in quanto margini di valutazione in capo all’Autorità appaiono impliciti nell’espressione ivi presente che menziona “le altre notizie riguardanti le imprese che….sono dall’Autorità ritenuti utili ai fini della tenuta del casellario…” - ciò nonostante sembrano, se non assenti comunque grandemente ridotti, gli spazi per una scelta diversa dall’annotazione di fronte ad una informativa proveniente dalla Prefettura che, sebbene non interdittiva, attesti il pericolo in atto di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare l’impresa.

Non essendo, quindi, compito dell’ANAC quello di poter sindacare nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni l’informativa prefettizia pervenuta dall’Organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche “antimafia”, precisa il TAR come sia difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall’Autorità una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti, senza che le stazioni appaltanti siano messe in condizione di conoscere e ponderare il rischio in corso.

La non annotazione, in altri termini, ove lasciata alla discrezionalità dell’Autorità, oltre ad essere in concreto difficilmente motivabile o giustificabile (se non in casi limite, per esempio ove si ravvisi un “error in persona” o altro travisamento di fatto presente “ictu oculi” nell’informativa) si porrebbe in contrasto con la stessa funzione di pubblicità notiziale fondamentalmente svolta dal casellario informatico ex art. 8 D.P.R. n. 207 del 2010, privando l’universo delle stazioni appaltanti di informazioni certamente rilevanti in funzione della stipula e della conservazione di contratti pubblici.

La natura in sostanza vincolata dell’annotazione susseguente all’informativa prefettizia atipica esclude, alla luce del citato art. 21 octies, comma secondo, primo periodo, che l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale ex art. 7 L. 241 del 1990 e il mancato contraddittorio (omissioni in effetti verificatesi nella specie) possano di per sé condurre all’annullamento dell’atto di annotazione, quando appare palese in corso di giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto essere diverso.

Per acquisire gratuitamente il testo della,sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

La Direzione

(15 marzo 2015)

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