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Autodifesa

Bocciato anche dal Consiglio di Stato il laureato in legge che voleva farsi giustizia da solo

Avere la laurea in giurisprudenza non sempre é sinonimo di adeguata preparazione giuridica. La vicenda giudiziaria in esame é un esempio eclatante di "giuristi" inesperti che restano sordi nonostante le chiare affermazioni del TAR.

Se si ritiene ingiusta una contestazione per violazione del Codice della Strada o si vuole evitare di pagare un avvocato per una causa di basso valore, il cittadino può far valere i propri diritti senza l’assistenza legale.

Tranne pochissimi casi, tuttavia, nel nostro Paese, anche se si è esperti di diritto, per poter effettuare una causa davanti a un qualsiasi Tribunale l’assistenza di un legale iscritto all’albo è obbligatoria.

Non è una novità nel nostro ordinamento, ma, evidentemente, al dottore in giurisprudenza protagonista della vicenda conclusa con sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 5028/2014, non andava giù: voleva difendersi da solo contro l’Università di Bologna e il Ministero dell’istruzione.

Al giurista era stata negata l’ammissione alle prove concorsuali di accesso alle Scuole di specializzazione, così personalmente, senza un legale, ha chiesto prima al TAR e poi addirittura al Consiglio di Stato l’annullamento dei provvedimenti di diniego, dei bandi di concorso delle stesse scuole e, ancora, dell’istanza di immatricolazione al corso di laurea in scienze filosofiche con esonero totale del pagamento della quota di immatricolazione per carenza di reddito, anch’essa rigettata.

A prescindere dai fatti di causa, interessanti sono le ragioni che hanno ritenuto del tutto inammissibili (quindi non analizzate nel merito) le richieste del laureato è la reazione di quest'ultimo.

In primo grado il TAR aveva chiarito al laureato che il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato e iscritto al previsto albo professionale, fatta eccezione per i giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il laureato a quel punto non solo non si premura di approfondire meglio i principi sopra riportati, ma addirittura, nuovamente senza avvocato, decide di impugnare la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.

A quanto pare non aveva neppure tenuto conto dell'art. 22 del Codice del Processo amministrativo che é lapidario nello stabilire che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Se neppure un semplice avvocato puó patrocinare cause davanti al Consiglio di Stato, figuriamoci un mero laureato!

La conseguenza é “la mancanza di una valida instaurazione del rapporto processuale per nullità dell’atto difensivo”.

Errare é umano, perseverare é diabolico!

Invocare un supposto diritto alla “autodifesa”, scomodando, oltre alla Costituzione, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è stato inutile.

Ricordano i giudici che “la Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha riconosciuto quindi che il diritto all’autodifesa può essere limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali.”

In conclusione, richiamato l’art. 22 del Codice del processo amministrativo, applicabile al caso, è stato chiarito che il patrocinio di un avvocato era obbligatorio, pertanto, il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, di per sé, non consentiva una difesa senza il legale.

Per approfondire e scaricare gratuitamente la sentenza clicca gazzettaamministrativa.it

Luca Tosto

(14 ottobre 2014)

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