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Giustizia contabile

Vigili Urbani: divieto assoluto di concorsi, assunzioni e scorrimento graduatorie

Il parere della Corte dei Conti sul riassorbimento del personale di Polizia Provinciale.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 231/PAR/2015 del 2.12.2015 ha risposto al quesito formulato da un Comune sulla possibilità di completare la procedura, avviata del 2014, per l’assunzione di una unità di polizia municipale alla luce della disciplina introdotta dalla l. 190/2014 commi da 418 a 430 (legge di stabilità 2015).

La legge da ultimo citata prevede un articolato percorso volto al graduale riassorbimento del personale in servizio presso province e città metropolitane, in conseguenza della riduzione delle funzioni operata dalla legge Delrio (legge n. 56/2014) e della parallela imposizione di diminuzione proporzionale degli organici di personale (e della relativa spesa).

Nell’ambito del citato quadro normativo assume una posizione di primo piano il comma 424 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità che prevede per il biennio 2015 e 2016 che le regioni e gli enti locali “destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”.

Con esclusivo riferimento alla ricollocazione del personale soprannumerario viene, inoltre, previsto che “le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

L’inderogabilità della regolamentazione viene garantita attraverso l’espressa comminatoria della nullità delle assunzioni effettuate in violazione di quanto sancito dal comma in esame, sicché l’eventuale contratto stipulato contra legem è ab origine invalido ed inefficace, con eventuali conseguenti responsabilità in capo a chi ha disposto l’assunzione illegittima.

In particolare, l’assunzione del personale di polizia municipale, cui espressamente si riferisce la richiesta di parere, trova la propria base positiva di riferimento non tanto nella l. 190/2014, quanto nel d.l. 78/2015 conv. dalla l. 125/2015 che, all’art 5, disciplinando il passaggio del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale, dispone che “il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e che “personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1”.

La disposizione da ultimo citata prevede una disciplina peculiare, per certi versi più restrittiva rispetto a quella contenuta nella legge di stabilità, volta ad agevolare al massimo il riassorbimento di quello speciale settore di personale che è la polizia provinciale, anticipando il transito effettivo anche con la previsione di forme di avvalimento tra l’ente originario di appartenenza e l’ente locale destinatario.

Il transito del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale viene agevolato sia attraverso la previsione di deroghe sia attraverso l’espressa statuizione di un divieto assoluto di reclutamento aliunde, a pena di nullità.

Il comma 6 del citato art 5 d.l. 78/2015, infatti, sancisce che “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.

Sulla base di tale premessa  e richiamando i precedenti della Sezione, la Corte ha affermato che la disciplina in esame impone anche un divieto particolarmente stringente ed atto a comprendere qualsivoglia forma di utilizzo di nuova forza lavorativa.

L’unica deroga al divieto di assunzione predetto è contemplata dalla medesima disposizione in relazione a “personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili “(deroga introdotta in sede di conversione, a conferma dell’insuperabilità del divieto sul piano interpretativo)”. 

Nel solco di tale linea interpretativa si inserisce una recente deliberazione della Sezione controllo Lombardia (n. 416/PAR/2015 del 10.11.2015) secondo cui l’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento). 

Per le ragioni sopra esposte, ad avviso della Corte dei Conti, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all’art 5, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, e nella conseguente sanzione della nullità.

Conclude, quindi, la Corte richiamando la pronuncia della Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha sottolineato come non è consentito “all’ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2015) di procedere all'assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012 – 2014”.

Fonte: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione n. 231/PAR/2015 del 2.12.2015

Per approfondire scarica il parere su Gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

 

La Direzione

(30 dicembre 2015)

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