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Lavoro

Bonus 80 euro 2015: i soggetti esclusi, i limiti di reddito e la regola per la concessione del credito

Il messaggio dell'INPS sulla stabilizzazione del credito d'imposta.

L’articolo 1, comma 12, della legge 190/2014 ha previsto che il credito di imposta, cosiddetto “bonus”, di 80 euro,  spetti dal periodo di imposta 2015, pertanto la norma ha stabilizzato il credito che nel D.L. n.  66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, era previsto per il solo periodo di imposta 2014. 
 
Sulla materia da ultimo è intervenuto l'Inps con il messaggio n. 2946 del 29.4.2015 l'Inps diretto a chiarire i requisiti necessari per la concessione del credito.
 
In particolare vengono precisati i limiti di reddito dei contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R..
 
Tali lavoratori hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
 
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e non concorre alla formazione del reddito.
 
Quanto alla regola per la concessione del credito, nel messaggio viene chiarito che per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
 
La legge di stabilità conferma il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.
 
I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.
 
Per quanto attiene ai soggetti esclusi, Inps precisa che per espressa previsione legislativa (articolo 1 comma 12), sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati  a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 sopra citata. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
 
Relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito, sulle modalità di calcolo l'Inps rinvia alla circolare n.67/2014 con la precisazione che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto della durata  teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
 
In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).
L'Inps, inoltre, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni, anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.
 
Da ultimo sulla "Riemissione in pagamento del credito per la riduzione del cuneo fiscale – Reintroito" si precisa che rate del “c.d.bonus 80 €” del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, fornito da Banca d’Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche, tramite la funzione “Gestione dei Riaccrediti” rilasciata con il messaggio n. 6089 del 17 luglio 2014.
 
Viene poi confermato che non è possibile, invece, rimettere in pagamento le rate del bonus relative all’anno 2014, riaccreditate nel 2015. Il contribuente può recuperare le somme spettanti e non percepite in sede di dichiarazione reddituale 2014, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 28/4/2014, par. 5.
 
Maggiori informazioni:
 
 

La Direzione

(2 maggio 2015)

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