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Viminale

Separazione e divorzio, i chiarimenti sull'accelerazione del procedimento

In attesa della pubblicazione in G.U. della legge sul c.d. "divorzio breve", la circolare n. 6/15 interviene su negoziazione assistita, accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco.

Nelle scorse settimane, il Parlamento ha approvato in via definitiva la norma che riduce i tempi che devono intercorrere fra separazione e divorzio (il c. d. “divorzio breve”). Anticipato anche il momento dello scioglimento della comunione dei beni. In sostanza, dopo 45 anni, tutto cambia in materia di separazione e divorzio.

Nelle more della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ci limitiamo a sottolineare, brevemente, che la nuova disciplina dello scioglimento del matrimonio,  interviene direttamente sulla legge n. 898 del 1970, frutto di una lunga e dibattuta battaglia parlamentare. Inutili furono i successivi tentativi di abrogare la legge, anche attraverso il referendum.

Oggi tutto cambia velocemente e questa esigenza di rapidità è stata avvertita anche dal Legislatore, che è intervenuto con soli tre articoli, ma in maniera assolutamente significativa in una materia particolarmente delicata.

La nuova legge, in primo luogo, prevede la riduzione del tempo che deve passare fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio, da tre anni a 6 mesi se si tratta di una separazione consensuale. Se, al contrario, le parti non sono d'accordo sui termini della separazione, i tempi si allungano a 12 mesi (separazione giudiziale). Tutto ciò, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

La separazione decorre da quando si compare davanti al Presidente del Tribunale; inoltre, la norma anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Con la vecchia legge, invece, occorreva aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti attualmente in corso. L'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati sarà comunicata all'ufficio dello stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Dal provvedimento, durante la discussione a Palazzo Madama, era stata stralciata la norma che prevedeva il c.d. "divorzio immediato", vale a dire "senza il periodo di separazione".

Sull'accelerazione del procedimento di separazione e divorzio erano già state adottate nel 2014 alcune misure acceleratorie, come la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

In particolare, il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede due modalità che semplificano i procedimenti di separazione e scioglimento degli effetti del matrimonio, ovvero delle condizioni di separazione o di divorzio, entrambi adottabili solo in caso di totale accordo dei coniugi.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - è intervenuto in questi giorni con la circolare n. 6/15 con importanti chiarimenti applicativi proprio in riferimento al decreto n.132/14 (conv. nella l. n. 162/14).

Con circolari ministeriali n. 16 del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014, erano state emanate le prime indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 della norma testè citata.

In sede di applicazione delle nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile, in ragione della diversificata casistica delineatasi, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all'ambito degli indirizzi diramati dal Viminale.

L'eventualità che possa essere pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle nuove norme, ha suggerito al Ministero dell’Interno la necessità di ulteriori puntualizzazioni, che hanno tenuto conto anche approfondimenti condotti con il Ministero della Giustizia.

1. Applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi.

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, si riferisce all’ipotesi in cui i coniugi abbiano “figli in comune”, che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo.

Al contrario, nulla osta l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

2. Ambito di applicazione dell'articolo 12, con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale).

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamentodi una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile).

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed, in particolare, possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si tratta, infatti, di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio, chenon produce effetti traslativisu di un bene determinato preclusi dalla norma.

Al riguardo, il Viminale precisa che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

Non può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum), perché si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

3. Decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6.

Il termine dei 10 giorni, entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, a cura della segreteria o della cancelleria.

4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato.

Il dato letterale della disposizione normativa, preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

A tal proposito, tuttavia, il Ministero dell’Interno chiarisce, in ogni caso, che alla trasmissione della copia dell’accordo potrà provvedere anche uno soltanto degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

Per maggiori informazioni: circolare n. 6/15

Moreno Morando

(2 maggio 2015)

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