TAR LIGURIA
L'aspettativa per motivi di studio negata arbitrariamente al "secondino"
Il diniego deve essere giustificato da una motivazione specifica e rigorosa, e non con le esigenze complessive della P.A.
Un funzionario della Polizia penitenziaria, in servizio presso una Casa Circondariale ligure, chiedeva il collocamento in aspettativa con mantenimento di trattamento economico, previdenziale e di quiescenza (ai sensi dell’art. 2 L. 13 agosto 1984 n. 476), essendo risultato vincitore di un concorso per dottorato di ricerca.
L’amministrazione intimata denegava l’istanza motivando il provvedimento adducendo l’incompatibilità della richiesta aspettativa con le esigenze organizzative dell’Istituto penitenziario di assegnazione del ricorrente in considerazione della sua complessità operativa, data da una popolazione detenuta superiore alla capienza regolamentare e dalla presenza di un numero di funzionari appena necessario a coprire la pianta organica.
Il dipendente proponeva, allora, ricorso giurisdizionale, lamentando in primo luogo il vizio di motivazione alla luce della piena copertura del ruolo dei commissari della pianta organica della Casa circondariale cui era addetto (erano infatti presenti tutti e 5 i commissari previsti, dei quali 4 del ruolo direttivo ordinario ed 1 del ruolo direttivo speciale).
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, perché infondato, ribadendo la valutazione di incompatibilità del congedo richiesto con le esigenze dell’Amministrazione, precisando che dei 5 commissari assegnati alla Casa circondariale solo 3 erano effettivamente in servizio presso il reparto di polizia dell’Istituto, mentre le altre unità prestavano servizio l’una al nucleo cittadino traduzioni e piantonamenti e l’altra presso il provveditorato regionale.
Il TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 16 luglio 2018 n. 626 ha accolto il ricorso.
La normativa invocata dal ricorrente, nella sua formulazione originaria (art. 2 L. n. 476 del 1984) prevedeva il diritto pieno e incondizionato del dipendente ad essere collocato in aspettativa ai fini della frequenza di un dottorato di ricerca. L’articolo 19, comma 3, della L. 30 dicembre 2010 n. 240 ha modificato tale disposizione, subordinando la concessione del congedo alla compatibilità dello stesso con le esigenze dell’Amministrazione.
I giudici liguri, consapevoli che il beneficio previsto dalla richiamata normativa è espressione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, hanno mostrato di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le rammentate modifiche legislative non stravolgono la natura dell’istituto in questione, nel senso che il collocamento in aspettativa, così come un suo eventuale diniego, è subordinato ad un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza alle sue esigenze organizzative, delle quali la stessa deve rendere conto fornendo una motivazione rigorosa che, a maggior ragione nel caso di diniego, esprima le oggettive ragioni di incompatibilità del collocamento in aspettativa richiesto dal dipendente con gli interessi e la funzionalità della P.A.
La legittimità del provvedimento di diniego è, pertanto, subordinata ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’Amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda.
Invece, le motivazioni addotte dall’Amministrazione, nel caso di specie, non rispondevano secondo il TAR a detti stringenti requisiti, considerato da un lato che il riferimento alla popolazione detenuta non risultava correlata in modo evidente alla necessità della presenza del vicecommissario, in quanto allo stesso non erano assegnate funzioni operative di gestione dei detenuti; dall’altro lato è apparso inconferente il riferimento al numero di funzionari appena sufficiente a far fronte alle esigenze dell’Amministrazione, atteso che l’organico di 5 commissari previsto per l’Istituto in argomento risultava comunque interamente coperto alla data della domanda di aspettativa.
Rodolfo Murra
(24 luglio 2018)
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