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Consulta

Corte Costituzionale: pena sospesa fino a 4 anni con l'affidamento “allargato”

È incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale.

Chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere ha diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali,  nella versione “allargata” introdotta dal legislatore nel 2013. È quindi incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la sospensione solo per pene fino a 3 anni.  

Lo ha stabilito la Corte costituzionale  con la sentenza n. 41 depositata oggi (relatore Giorgio Lattanzi), scongiurando così  l’effetto “porte girevoli” della norma impugnata, che comportava l’ingresso in carcere per un periodo di alcuni mesi del condannato che avesse titolo per scontare la pena in altra forma.

La sentenza rileva che il legislatore ha  creato un “tendenziale parallelismo” tra la sospensione della pena e la possibilità di fruire dell’affidamento in prova, per cui il “filo” che le lega non può essere spezzato senza una ragionevole giustificazione, considerata la “natura servente” della prima rispetto  alla misura alternativa.  

Tuttavia, all’introduzione dell’affidamento  in prova per pene da scontare fino a 4 anni non è seguita, contestualmente, anche una modifica dell’articolo 656 sulla sospensione. Modifica peraltro prevista dalla delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario che però, ha osservato la  Corte, ancora non è stata esercitata.  

Si tratta quindi di “un’incongruità” legislativa che si discosta dal “parallelismo” tra le due misure senza una ragionevole giustificazione. È ovvio che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire le deroghe a questo parallelismo, in presenza di situazioni  particolari che impongono un passaggio in carcere in attesa della decisione sulla richiesta di affidamento (come per i reati che nella valutazione del legislatore sono indice  di particolare pericolosità e di reati, come quelli previsti dall’articolo 4 bis della legge 354 del 1975, per i quali la concessione della misura alternativa è soggetta a stringenti condizioni).

In queste ipotesi, le ragioni ostative prevalgono sulla  coerenza sistematica e si sottraggono a censure di incostituzionalità.   Ma in via generale (ovvero per reati che non rientrano nelle deroghe previste) il mancato adeguamento della disposizione censurata “appare di particolare gravità perché è proprio il modo in cui la legge ha configurato l’affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario,  la corrispondente sospensione dell’ordine di esecuzione”.

I giudici costituzionali non hanno condiviso la tesi dell’Avvocatura secondo cui l’affidamento allargato sarebbe stato introdotto soltanto per i detenuti, allo scopo di svuotare le carceri.

Il legislatore “ha esplicitamente optato per l’equiparazione tra detenuti e liberi, ai fini dell’accesso alla misura alternativa”, ha obiettato la Corte, notando che “si è trattato di una scelta del tutto coerente con lo scopo di deflazionare le carceri, visto che esso si  persegue non solo liberando chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero”. E però, la scelta di consentire l’affidamento in prova anche ai condannati con pene tra tre anni e un giorno e quattro anni che  si trovano in stato di libertà rimarrebbe senza senso se non venisse anche sospeso l’ordine di esecuzione, perché di fatto la misura non potrebbe che essere applicata dopo l’ingresso in carcere.  

Pertanto, omettendo di adeguare la norma  “ancillare (quella sulla sospensione, ndr), il legislatore smentisce se stesso, insinuando nell’ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre  gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale”.

Non si  tratta – ha concluso la Corte – di “un mero difetto di coordinamento” ma della lesione dell’articolo 3 della Costituzione perché “si è derogato al principio  del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi eguali quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato”.

Di qui l’incostituzionalità dell’articolo 656, comma 5, Cpp “nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni”.

Fonte: Corte Costituziobale, comunicato del 2 marzo 2018 

La Direzione

(2 marzo 2018)

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