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MINISTERO DELL'INTERNO

Uffici elettorali: dal 1° gennaio cambia la comunicazione telematica tra Comuni

Ecco un provvedimento per snellire le procedure, abbattere i costi e facilitare la vita degli amministratori.

Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 43/2014 (prot. n. 14558 del 13 novembre 2014) indirizzata ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari del Governo per la Provincia di Trento e Bolzano ed al Presidente della Regione Valle D’Aosta.

La Circolare riguarda le disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale. In particolare la disciplina stabilita dalla normativa in materia di semplificazione e sviluppo (L. 4 aprile 2012 n. 35) ha stabilito che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223) vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Inizialmente per individuare le soluzione tecniche più opportune si è avviata una sperimentazione del nuovo modello telematico di trasmissione di informazioni utili ai fini elettorali. Ad essere coinvolti in questo senso è stata la Prefettura di Firenze, il capoluogo fiorentino e altri quattordici comuni della Sottocommissione elettorale circondariale.

Nella sperimentazione si è testato un nuovo modello 3D, configurato in un file .xml, “predisposto – afferma la Circolare – per sostituire sia il precedente modello cartaceo, sia il fascicolo personale dell’elettore, che è stato sinora, come è noto, inviato in forma cartacea al comune di immigrazione in caso di trasferimento di residenza dell’elettore stesso”.

Le disposizioni contenute nella Circolare non sono facoltative.  Il Ministero dell’Interno e il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione mediante il Decreto Legge 12 febbraio 2014, per la parte relativa alla materia elettorale, hanno sostanzialmente imposto l’obbligo “a tutti i comuni dal 1° gennaio 2015, dopo la cancellazione delle proprie liste elettorali, di trasmettere ai comuni di immigrazione degli elettori cancellati il nuovo modello 3d in formato .xml”, snellendo così le procedure.

Inoltre, “deve chiarirsi – afferma il Ministero –  che il modello 3d elettronico va utilizzato esclusivamente per i cittadini italiani in possesso dell’elettorato attivo che si trasferiscono di residenza da un comune ad un altro, ivi compresi anche gli elettori italiani residenti all’estero che si iscrivono nell’AIRE di altro comune o che rientrano dall’estero in altro comune”.

Dal 1° gennaio in poi quindi le revisioni dinamiche ordinarie o straordinarie (che hanno lo scopo di iscrivere, cancellare e aggiornare le Liste Elettorali in base ai movimenti elettorali registrati dalle funzioni di Anagrafe e di Stato Civile) cambieranno veste.

Il ministero infatti ha affermato che “c’è la necessità di evitare la trasmissione per corrispondenza di documentazione cartacea al comune di immigrazione” si dovrà quindi inviare telematicamente il suddetto modello, debitamente compilato per ogni singolo elettore trasferito.

Si è fatto poi un passo ulteriore. Scaricando la Circolare (ecco il link), troverete un altro file, in formato .xsd, il quale descrivere le regole di compilazione del nuovo modello. Questo infatti ha campi obbligatori “che vanno riempiti con la massima attenzione”:

Cognome

 

I dati dell’atto di nascita

 

Nome

Lo stato civile (con due soli campi: stato libero o coniugato/a)

 

Codice Fiscale ( e se tale codice è stato validato)

 

La data di cancellazione delle liste elettorali da parte del comune di emigrazione

 

Il possesso dell’elettorato attivo

Il numero della tessera elettorale ( e se tale tessera sia stata o meno consegnata all’elettore)

 

Sesso

Il codice Istat del Comune "mittente"(c.d. di emigrazione)

 

Anno di Nascita

 

Il codice Istat del Comune “destinatario” (c.d. di immigrazione)

 

Dati del Comune di nascita per i nati in Italia o quelli dello Stato di Nascita per i nati all’estero

Data del documento (ove tecnicamente possibile, quella della firma del documento stesso)

 

La trasmissione del modello è disposto che “avvenga tramite posta elettronica certificata istituzionale, che garantisce piena validità legale e certezza della destinazione e tracciabilità della casella mittente. Ed inoltre ha valore legale di una raccomanda con ricevuta di ritorno”. 

La documentazione dovrà poi “essere sottoscritta in firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dal sindaco o “per il sindaco” dal responsabile dell’ufficio elettorale comunale”.   

Il Dicastero poi ci ha tenuto a precisare che le eventuali problematiche tecniche ed organizzative che sorgeranno non possono incidere sul diritto al voto degli elettori, che “dovranno essere ammessi al voto nel comune di immigrazione tramite attestazione del sindaco ai sensi dell’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/67”.

Ora la palla passa ai soggetti a cui sono destinate le istruzioni: sindaci, segretari comunali, ufficiali elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

 

Gianmarco Sadutto

(17 novembre 2014)

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