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Agcom

Calcio, il Consiglio di Stato sulle sanzioni per la diffusione di immagini senza diritti sportivi

I principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato del 27.4.2015, n. 2156.

I diritti degli incontri del campionato di calcio (e più in generale dei campionati, coppe e tornei degli sport professionistici a squadre) sono oggetto di sfruttamento economico secondo le regole che sono state dettate dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 e dal Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009.

Tali disposizioni normative prevedono i limiti entro i quali i soggetti che non sono risultati assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi possono, per esercitare il diritto di cronaca, utilizzare le immagini degli eventi sportivi.

 In particolare, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 9 del 2008, consente alle emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione delle immagini relative alle competizioni sportive i cui diritti sono stati oggetto di commercializzazione, purché si tratti di «immagini salienti e correlate» e sempre che la trasmissione sia fatta nei «telegiornali» anche sportivi, nel rispetto di determinati limiti temporali (durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento), decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento.

Il regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/Cons dell’AGCOM ha poi previsto all’art. 3, comma 2 che «ai fini dell’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall’art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell’evento secondo le modalità di cui al presente articolo» e al comma 3 che «le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali», con la precisazione che «nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell’ultima partita disputata nel turno». 

Al di fuori di tali limiti non è consentito ai soggetti che non sono assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi e che non hanno, quindi, acquisito il diritto oneroso di sfruttamento economico degli eventi sportivi, trasmettere le immagini riguardanti quegli eventi.

Inoltre anche l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 9 del 2008 e dal comma 8 del citato art. 3 del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, stabilisce che non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. 

È inciampata in tale normativa un'emittente televisiva R.O., sanzionata dall’AGCOM per tre episodi, verificatisi nel mese di marzo 2011, e, in particolare, per aver trasmesso:

a) durante il telegiornale sportivo “TGR News Sport”, andato in onda il 4 marzo 2011, a partire dalle 19.30, immagini di alcuni incontri di calcio disputatisi fra la S.S. Lazio e altre squadre del Campionato di Serie A, in violazione del divieto di trasmissione una volta decorse 48 ore dalla conclusione dell’evento;

b) nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “Casa Roma”, nella medesima giornata del 4 marzo 2011, immagini salienti e correlate della squadra di calcio della Roma;

c) nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “Casa Lazio” del 7 marzo 2011, immagini salienti e correlate relative all’incontro Lazio-Palermo disputatosi il giorno precedente.

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza del 27.4.2015 n. 2156 - chiamata a valutare la legittimità della sanzione confermata dal TAR - ha ritenuto che sia pacifico che l'emittente televisiva R.O. ha trasmesso immagini degli incontri di calcio oggetto di sfruttamento economico, per l’avvenuta cessione dei diritti sportivi televisivi, in programmi diversi dai telegiornali e con il superamento dei limiti temporali consentiti, in conseguenza, correttamente l’AGCOM ha sanzionato le irregolarità riscontrate.

La società appellante ha, peraltro, sostenuto in giudizio che le immagini non costituivano l’oggetto diretto della trasmissione, ma ne costituivano solo il contorno e lo sfondo per le discussioni e i dibattiti che si tenevano nello studio fra i vari ospiti.

Sul punto si legge nella sentenza che tale circostanza non può costituire una esimente all’applicazione della sanzione in quanto le richiamate disposizioni che regolano le trasmissioni degli eventi sportivi oggetto di sfruttamento economico non consentono tale possibilità che, peraltro, non può essere inclusa nemmeno nel diritto di cronaca che le indicate disposizioni regolano.

Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione di € 30.987,42 oltre alla condanna ad Euro 3.000 di spese processuali per il grado di appello.

Valentina Romani

La Direzione

(28 aprile 2015)

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