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Corte di Cassazione

Incidenti stradali: l'obbligo di fermarsi e le diverse sanzioni in caso di fuga

Le sanzioni per danno alle cose, l'arresto per danno alle persone e la sospensione della patente.

La costante giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell’affermare come il codice della strada all'articolo 189 descriva in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Sul punto, nell’ordinanza del 24 ottobre 2019 (Presidente: MONTAGNI Relatore: PEZZELLA Data Udienza: 09/10/2019), la Suprema Corte di Cassazione ricorda come “è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.”

L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi, se il conducente si è dato alla fuga, la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza.

Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.

La Suprema Corte ribadisce poi che - quanto al reato di cui all'art. 189, comma sesto - trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente.

Sul punto la Corte richiama la pronuncia della medesima Corte che ha già avuto modo di precisare come integra il reato di cui all'art. 189 del Codice della Strada, comma 1 e 6 (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne' l'identificazione del conducente, nè quella del veicolo, ne' lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica.

Quanto poi all'obbligo di prestare assistenza (art. 189 comma 7 CDS), è pacifico che l'elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone. 

La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza.

L’obbligo di assistenza, infine, sussiste a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo. 

Enrico Michetti

 

Fonte: Banca Dati G.A.R.I.

Per approfondire vai al testo integrale dell’ordinanza.

La Direzione

(27 ottobre 2019)

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