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Pubblica Sicurezza

Autorizzazioni di polizia: il giudizio sull'affidabilità e buona condotta

L'adeguata istruttoria ed il motivato e ragionevole giudizio nei principi sanciti dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della terza Sezione 4.12.2015, n. 5522 interviene in una materia delicata quale quella delle autorizzazioni di pubblica sicurezza ben rappresentando come, anche in tali casi, l’autorità debba muoversi nel pieno rispetto del principio di legalità e dei principi generali che governano l’azione amministrativa di tipo procedimentale.

E lo fa bacchettando la questura che aveva revocato una licenza per l’esercizio di attività di commercio di oggetti preziosi senza idonea motivazione e istruttoria.

Nel caso di specie il Giudice amministrativo (sia di primo sia di secondo grado: il Consiglio di Stato, nel caso in esame, conferma sentenza del TAR Calabria, Rc, n.802/2014) rileva come il provvedimento di revoca si fondasse “su una episodica frequentazione e su un indimostrato pericolo di abuso, dedotto da una altrettanto indimostrata contiguità con soggetti terzi, coinvolti in vicende penali, alla quale non è stato offerto alcun valido riscontro e dalla quale non può inferirsi nessun pericolo di abuso che raggiunga il limite della rilevanza anche solo un un’ottica pubblicistica

 Ma il Consiglio di Stato va anche più in là.

Nel replicare alle deduzioni processuali dell’Avvocatura, sottolinea anche come  la mancanza della “buona condotta” (art. 11 del r.d. 773/1931) non possa “sostanziarsi solo in una genericacolpa d’autore”, costituita da un giudizio di disvalore su eventuali cattive frequentazioni e sulla vita spregiudicata e, più in generale, sul comportamento del titolare della licenza, ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata.

 Al contrario, prosegue il Consiglio di Stato, nella materia delle autorizzazioni di polizia, la carenza di affidabilità e buona condotta devono esser desunte da condotte significative,  collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio deve partire dai dati  - e dunque da una corretta istruttoria - per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso (CdS, III, 3.4.2013, n. 1867).

In assenza di tale motivato e ragionevole giudizio, sorretto da adeguata istruttoria e non da meri sospetti o denunce anonime, dunque i provvedimenti di dinieghi e revoche di autorizzazioni sono illegittimi per difetto di motivazione.

 Sentenza da condividere pienamente non solo perché conforme ai principi elementari in materia di motivazione provvedimentale ma perché pone dei significativi e chiari paletti in una materia, quale quella delle autorizzazioni di Pubblica sicurezza, dove diritti “fondamentali” direttamente garantiti dalla costituzione si scontrano con i penetranti poteri restrittivi e impeditivi delle autorità di Pubblica sicurezza.

In questo contesto,  è il procedimento amministrativo la cartina al tornasole del grado di democraticità del sistema, spartiacque tra libertà e autorità. 

Fonte: Consiglio di Stato

Paolo Pittori

(11 dicembre 2015)

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