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Esercizi pubblici

La revoca della licenza commerciale non presuppone necessariamente episodi criminali

Le finalità  preventive prevalgono sul diritto del titolare. La sentenza del Consiglio di Stato del 18.5.2015.

Un Comune calabrese, su richiesta della Prefettura, provvede a revocare la licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con installazione di congegni automatici da gioco al titolare, per il legame di parentela di costui con un “elemento di spicco di  una nota famiglia, già sorvegliato speciale di P.S. e precedente titolare della licenza”.

Proposta impugnativa da parte del soggetto revocato, il TAR ne accoglieva le doglianze. Il Comune interponeva appello.

Il Consiglio di Stato, con sentenza della Quinta Sezione n. 2511 del 18 maggio 2015, ha ribaltato l’esito della lite stabilendo che ai fini dell’adozione di un provvedimento di revoca della licenza commerciale è irrilevante che nel locale dove l’attività viene svolta non si siano verificati episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblici, laddove questi ultimi siano intesi nel senso di tutela dell’incolumità delle persone.

Ciò in ragione dell’estensione dei due concetti in questione, tale per cui essi abbracciano “l’insieme dei precetti e dei valori etici fondamentali di un ordinamento giuridico, a presidio dei quali sono da questo poste norme inderogabili, tra cui vengono in primo luogo in rilievo quelle penali e quelle repressive del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed in particolare della capacità pervasiva di queste di inserirsi nell’economia reale del Paese ed investirvi gli ingenti profitti delle loro attività criminose”.

Depone in questo senso l’art. 100 del t.u.l.p.s., il quale attribuisce infatti all’Autorità di polizia il potere di sospendere e quindi revocare la licenza commerciale relativa ad esercizi non solo teatro di “tumulti o gravi disordini”, ma anche “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Pertanto, secondo il Collegio di appello, combinata quest’ultima disposizione con l’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande prevista da quest’ultima disposizione può essere disposta anche nei confronti di intestatari che di fatto non gestiscano il locale, ma che ne risultino formalmente titolari.

Infatti, con l’espediente – ormai tipico – dell’intestazione fittizia della licenza a persone incensurate con loro imparentate o comunque affiliate, soggetti noti all’Autorità di pubblica sicurezza, in virtù di precedenti di polizia ovvero penali, denotano la volontà di eludere il regime di sorveglianza al quale sono assoggettati, al fine di proseguire l’attività aggirando precedenti provvedimenti amministrativi di revoca e, in tal modo, di riaffermare la capacità economica dell’organizzazione criminale cui appartengono mediante il reimpiego dei proventi delle attività delittuose.

E’ noto, poi, che la richiesta prefettizia, ed il conseguente provvedimento di revoca del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, hanno una finalità preventiva, analoga all’informativa antimafia, per cui non richiedono la prova di specifici reati, potendo legittimamente fondarsi su un quadro di elementi indiziari aventi una ragionevole valenza sintomatica in ordine al fatto che l’impresa è comunque espressiva della criminalità organizzata.

Rodolfo Murra

(18 maggio 2015)

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