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Enti locali

Entrate: ravvedimento operoso anche per tributi locali e regionali

L'Agenzia, con la Circolare n. 23E/2015, evidenzia l'ampliamento delle modalità e dei termini della sua applicazione.

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione, anche ai tributi locali e regionali, dell’istituto del ravvedimento operoso, a seguito delle novità recate dalla lett. a-bis), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

La legge di stabilità per il 2015 - articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, determinando un radicale cambiamento dell'assetto originario dell'istituto. 

In particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, incentivando la “compliance fiscale” – volta a ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, anche attraverso uno scambio sempre più agevole di informazioni – il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale  ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.  

In primo luogo, sotto il profilo temporale, l'istituto – che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione” – può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.

Si fa anche presente che, tra i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, rientrano anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.   

Con la Circolare in esame, Le Entrate sottolineano che sono state introdotte diverse misure di riduzione della sanzione, con l'obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione. 

E' stato chiesto quale sia il corretto ambito applicativo e, in particolare, se la riduzione sia applicabile anche alle violazioni relative a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia. 

Sono pervenute anche richieste di chiarimenti in merito alla portata della previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) del comma 1 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il dubbio interpretativo - comunica l'Agenzia - attiene, in particolare, alla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”. 

In via preliminare, con la Circolare n. 23/E si precisto che la previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, rientrano nell'ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui  le tasse automobilistiche.

Rimangono ferme, sottolinea l'Agenzia, le ordinarie modalità di regolarizzazione relative ai tributi locali e regionali già applicabili prima delle modifiche apportate all'istituto dalla legge di Stabilità 2015.

Così, ad esempio, è possibile avvalersi del c.d. “ravvedimento lungo”, di cui alla lett. b) del citato articolo 13, per le violazioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, come precisato nella Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013 e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D.M. 30 ottobre 2012. 

Quanto alla corretta interpretazione della lettera a-bis), le Entrate precisano che il Legislatore, mediante l'inserimento della norma in commento, ha voluto contemplare un'ipotesi di regolarizzazione “intermedia” tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lettera b). 

Nell'interpretare la nuova disposizione occorre tener conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da versare da parte del contribuente che intenda avvalersi dei benefici previsti dalla norma, in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.

In caso di regolarizzazione della violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (29 dicembre), la sanzione potrà essere ridotta, ai sensi della lettera a-bis), ad 1/9 del minimo edittale.

Infine, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, una volta decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter).  

Per saperne di più: Circolare n. 23/E/2015

Moreno Morando

(12 giugno 2015)

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