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Consiglio dei Ministri

Jobs act: le novità dello schema di decreto legislativo

Lavoro accessorio con tracciabilità dei Voucher, contratti di solidarietà, dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, queste ed altre le modifiche approvate in via preliminare.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016, reca le prime modifiche e integrazioni ai decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cd. Jobs Act

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 81 del 2015, le modifiche apportate dall’articolo 1 dello schema di decreto riguardano il lavoro accessorio i c.d. voucher.

In particolare, la modifica all’articolo 48 esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche agli ulteriori limiti di cui all’articolo 48, comma 3, secondo il quale in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).
Al riguardo, si evidenzia che il limite dei 2.000 euro per singolo committente imprenditore già oggi non trova applicazione nei confronti degli imprenditori agricoli in virtù dell’interpretazione fornita dalla circolare n. 4/2013 del 18 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali resa sul testo del previgente articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

La modifica apportata all’articolo 49 è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014.
Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2014.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 2 dello schema di decreto introduce alcune modifiche agli articoli 41, 42 e 45.
Nel dettaglio, la modifica all’articolo 41, tramite l’inserimento del comma 3-bis, prevede espressamente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.
La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.
La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo.
Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.

La modifica all’articolo 42 dispone che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, su domanda, possa essere concessa, con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi. All’onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede entro il limite di spesa previsto dal comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti al monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa.

La modifica dell’articolo 45 introduce la possibilità anche per l’ISFOL (che, ai sensi dell’articolo 4 dello schema di decreto in esame, assume la denominazione di INAPP) di accedere ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL e dall’Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.

Con riguardo al decreto legislativo n. 149 del 2015, l’articolo 3 dello schema modifica l’articolo 1, sostituendo il comma 4, al fine di consentire, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

L’articolo 4 dello schema prevede poi che l’ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto.

L’articolo 5 del provvedimento reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.
La modifica all’articolo 4, comma 9
, riguarda ancora l’ISFOL (ora INAPP) e dispone la soppressione del «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) istituita con lo stesso decreto legislativo n. 150 del 2015. La soppressione del ruolo ad esaurimento è finalizzata ad evitare che i lavoratori ISFOL vedano pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare per quanto concerne la partecipazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

L’introduzione del comma 4-bis nell’articolo 5 è finalizzata a prevede che l’ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale (MLPS/MEF), in seguito alle verifiche effettuate dall’ANPAL, verranno individuale le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sempre con riguardo all’ANPAL, si modificano in parte le funzioni attribuite ad essa attribuite dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’ANPAL tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome.

Le modifiche all’articolo 13 sono volte, da un canto, ad inserire il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l’ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dall’atro, ad integrare la base dati, che costituisce il sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro, con i dati della banca dati reddituale, delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e delle banche dati del MIUR, contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati.
Con riferimento ai dati reddituali, la disposizione è strettamente connessa con il ripristino dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, tale da comportare redditi non superiori alla soglia minima esente da imposizione fiscale effettuata tramite l’inserimento nell’articolo 19 del comma 1-bis.
Riguardo ai dati contenuti nelle banche dati che fanno capo al MIUR, la disposizione è connessa con la necessità di assicurare la conoscenza di dati relativi al livello di istruzione degli utenti dei servizi per l’impiego, ai fini della valutazione del profilo professionale di occupabilità e conseguentemente alla individuazione del possibile percorso di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, nonché ai fini dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La modifica all’articolo 19, tramite l’inserimento del comma 1-bis, precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Infine, si modifica l’articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 al fine di prevedere espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

L’articolo 6 dello schema di provvedimento concerne il decreto legislativo n. 151 del 2015.

Nello specifico, vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità recata dalla legge n. 68 del 1999:

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;

b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che alle violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si introduce anche una modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza, già novellato dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2015. La modifica è conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.
In ogni caso, si esplicita che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

Da ultimo, si interviene sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 recante la disciplina della procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con lo scopo di chiarire che la nuova procedura, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E ciò in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Cons. Giuseppe LEOTTA 

Per maggiori informazioni scarica lo schema di decreto legislativo

La Direzione

(1 luglio 2016)

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