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diritto alla riservatezza

Privacy: il risarcimento per gli atti pubblicati on line

La pubblicazione sull'Albo Pretorio on line. Il tempo non perentorio di affissione on line. I dati sensibili e la risarcibilità dei danni non patrimoniali. La sentenza della Cassazione del 13.10.2016.

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Privacy e Albo Pretorio - Puntata 31 - Stagione II
 

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 3  con sentenza n. 20615  pubblicata il 13.10.2016  ha accolto il ricorso di un Comune ed annullato la sentenza che aveva condannato l'Ente Locale al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto alla riservatezza di tre persone.

La sentenza è interessante in quanto analizza la problematica afferente la contemperazione tra Privacy e Trasparenza ed in particolare si sofferma dapprima sulle tempistiche di pubblicazione on line sull'Albo Pretorio degli atti dei Comuni, sui dati che consentono l'identificazione della persona, nonchè sui dati che rilevano lo stato di salute ed infine sui presupposti per la risarcibilità del danno.
 
Ma vediamo i fatti. 
 
Nel maggio del 2009, tre persone fecero causa al Comune, chiedendo di essere risarciti dei danni subiti, due di loro a seguito di un sinistro stradale, mentre la terza persona, una signora, in conseguenza di una caduta in un locale di proprietà dell'ente territoriale. 
 
Per costituirsi in giudicio, l'Ente Locale ritualmente emette una delibera di giunta con la quale conferisce incarico ad un avvocato di difendere l'Ente. Nella vicenda in esame, quindi, il Comune procedeva, come di consueto, ad adottare due delibere di giunta che, in ossequio al Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) venivano pubblicate sul sito internet istituzionale nella sezione "Albo Pretorio", il cui contenuto, a detta degli attori e poi del Tribunale, violava il proprio diritto alla riservatezza. 
 
Non è dello stesso avviso la Suprema Corte che con la sentenza in esame ha annullato per tre motivi la condanna del Comune.  
 
In primo luogo la Corte evidenzia che la pubblicazione e la divulgazione di atti che determinino una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista (come nella specie, poichè l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto adempiere alla finalità dell'atto in modo diverso da quello attuato) da una norma di legge o di regolamento - mentre il termine previsto dall'art. 124 D.lgs 267/2000 (pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi) non può ritenersi di natura perentoria (come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel Decreto legislativo 33/2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in 5 anni).
 
In secondo luogo, il contenuto delle due delibere comunali - con le quali vennero, rispettivamente, riportati il nome e cognome degli odierni resistenti, oltre alla targa e al modello di autovettura di proprietà di uno di essi, ed i dati anagrafici della signora caduta nell'atrio comunale, integrati dall'annotazione della lesione al ginocchio destro riportata a seguito della caduta nell'atrio comunale - non rende il soggetto "identificabile" se non associato ad altri elementi identificativi (data e luogo di nascita, dimora, residenza, domicilio, codice fiscale, attività lavorativa) e se calato in un contesto sociale ampio (nella vicenda in esame si tratta di un Comune con circa 83 mila abitanti).
 
Ad avviso della Corte, in tali casi "La identificazione dei soggetti menzionati nella delibera avrebbe potuto, pertanto, conseguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio di attività, di energie e di spesa del tutto sproporzionato rispetto all'interesse all'identificazione di tre soggetti coinvolti in un banale incidente d'auto ed in una altrettanto banale caduta in un locale do proprietà pubblica, non potendosi ragionevolmente sostenere che i dati contenuti nelle delibere comportassero ipso facto una automatica e certa "identificabilità" rilevante".
 
A questo punto, si potrebbe porre il problema della pubblicazione on line da parte dei comuni piccoli, dove non servono di certo ricerche per capire chi è la persona in questione. Ma tale problematica trova soluzione analizzando l'ultima parte della sentenza che identifica puntualmente quali sono i dati "idonei a svelare lo stato di salute" e i presupposti per la risarcibilità del danno.
 
Si legge nella sentenza che in che nessun dato realmente sensibile può dirsi, colpevolmente ostentato di una sua rilevanza a fini risarcitori: nè quello della mera indicazione dei nominativi dei danneggiati e del tipo di autovettura posseduta, nè quello relativo ad un banale infortunio al ginocchio, che non rientra a nessun titolo tra le notizie "idonee a rivelare lo stato di salute" del danneggiato (tali essendo per converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie, anamnesi familiari, accertamenti diagnostici). 
 
Da ultimo, ma non per importanza, la Suprema Corte, precisa come "nessun automatismo è lecito inferire tra il disposto dell'art. 4 del Codice della Privacy e la predicabilità di un danno non patrimoniale, fattispecie cui le sezioni unite di questa Corte hanno riservato un ampia e approfondita disamina, affermando il principio della irrisarcibilità di quelli che non superino una determinata soglia di serietà e gravità (con esclusione dei danni cd. bagattellari, e di quelli rientranti una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza e quelli posti a presidio della dignità libertà e salute dell'individuo), e comunque della irrisarcibilità di quelli che non risultino puntualmente allegati e provati (allegazione e prova, nella specie, del tutto assente), come ancora di recente affermato da questa Corte regolatrice (Cass. 15429 del 2014)."
 
Fonte: Civile Sent. Sez. 3   Num. 20615  Anno 2016 Data pubblicazione: 13/10/2016
Presidente: SALME' GIUSEPPE - Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
 

 

La Direzione

(16 ottobre 2016)

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