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Medici: se il depliant informativo non è completo scatta il risarcimento dei danni

Per il "consenso informato" "occhio" ai moduli da far sottoscrivere ai pazienti. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2177/2016.

Una cittadina siciliana convenne in giudizio un chirurgo oculista in servizio presso l'Azienda Ospedaliera-Policlinico Universitario di Messina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti (quantificati in lire 359.420.000) a seguito dell'intervento chirurgico, eseguito dal chirurgo nel 1995, di cheratomia radiale all'occhio destro, con ritocco di analogo intervento all'occhio sinistro cui la paziente si era sottoposta poco prima presso la clinica oculistica dell'Università di Padova.

A sostegno della domanda l'attrice espose che, essendo affetta da miopia corretta con lenti, "attratta da notizie di completa guarigione da tale affezione", aveva effettuato a Padova un primo intervento di cheratomia radiale all'occhio sinistro e che, rientrata a Messina si era rivolta poi al Policlinico siciliano dove le veniva consigliato "un ritocco all'occhio sinistro e una cheratomia radiale anche all'occhio destro”, poi effettivamente ivi eseguiti. Tuttavia, dopo qualche iniziale beneficio, la paziente aveva avuto un peggioramento delle condizioni visive, "registrando varie complicanze" (comparsa di astigmatismo, tendenza alla ipermetropizzazione, fluttuazione diurna della visione, astenopia e, successivamente, insorgenza di cataratta), con residuo visivo di 2/10 in occhio destro e di 3/10 in occhio sinistro ed invalidità permanente del 60%. A suo dire l’attrice "non era stata adeguatamente informata dal chirurgo sulla natura e i rischi dell'intervento, al quale non si sarebbe sottoposta se fosse stata informata delle insorgenza delle intervenute complicanze.

L'adito Tribunale di Messina, all'esito dell'istruttoria (consistita nell'espletamento di c.t.u. medico-legale e di prova orale), con sentenza del marzo 2006 rigettò la domanda attrice. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la soccombente e la Corte di appello confermava il rigetto della domanda di primo grado (rettificando solo la statuizione sulle spese di lite).

La Corte territoriale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico-legale, escludeva, anzitutto, che la cataratta bilaterale lamentata dall’appellante fosse causalmente correlata all'intervento chirurgico eseguito a Messina.

Il giudice di appello - ancora assumendo come propri gli esiti della c.t.u. - evidenziava, altresì, che "i disturbi manifestati dalla paziente (regressione dell'effetto correttivo inizialmente ottenuto, fotofobia, lacrimazione, senso di corpo estraneo e visione fluttuante)", insorti due anni dopo l'intervento chirurgico, erano "conseguenza diretta dell'intervento subito in Padova e Messina" ed erano "eventi possibili di rilevanza statistica in interventi eseguiti, come quello in esame, correttamente, avendo il secondo oculista effettuato una "corretta valutazione diagnostica preoperatoria seguita da tecnica chirurgica corretta ..., in modo tale da escludere negligenza, imperizia e imprudenza da parte dell'operatore".

In particolare, l'intervento all'occhio sinistro era stato "terapeutico in quanto diretto a correggere la anisometropia causata dall'intervento effettuato a Padova", mentre l'intervento  all'occhio destro era stato "determinato dalla volontà della paziente di liberarsi dalla schiavitù degli occhiali, che peraltro erano assolutamente idonei a correggere la miopia".

La Corte territoriale escludeva, poi, che la paziente non fosse stata adeguatamente informata dal chirurgo messinese sui "disturbi" poi manifestatisi, giacché, nel corso della visita medica prima dell'intervento, lo stesso le ebbe a consegnare un "dépliant", redatto del medesimo medico, nel quale si evidenziava: "rientrano nella normalità, e sono più o meno transitori, fastidi quali lacrimazione, fotofobia anche intensa, fluttuazioni visive, abbagliamento. Tutti questi problemi tendono a scomparire entro qualche settimana. Il vero limite dell'intervento è una relativa imprevedibilità che potrebbe comportare un residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza" ("non si tratta di un intervento di chirurgia estetica per cui se non si hanno problemi con l'uso degli occhiali o si tollerano bene le lenti a contatto non è il caso di sottoporsi ad operazione").

Il giudice di secondo grado riteneva, quindi, che la consegna dell'opuscolo alla paziente, "persona di idoneo livello culturale e che aveva deciso di affrontare analogo intervento sull'occhio sinistro alcune settimane prima in un centro come quello della clinica oculistica dell'Università di Padova (dove è verosimile che abbia pure ricevuto le più opportune informazioni)", integrasse "uno standard informativo adeguato", là dove non falsava il contenuto dell'informazione il riferimento alla transitorietà dei disturbi ed alla loro tendenza a scomparire, evidenziante comunque "i rischi che comporta l'intervento anche se ridotti", mentre il chiarimento circa la natura di intervento non di chirurgia estetica, con l'avvertenza di non sottoporsi all'operazione in caso di uso non problematico degli occhiali, rendeva "completa e dettagliata l'informazione".

La paziente allora proponeva ricorso per Cassazione la quale, con sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016 (della Sezione Terza) ribaltava le sentenze di merito.

I giudici di legittimità si sono in particolare concentrati sulla idoneità del depliant informativo a fungere da strumento idoneo ad acquisire il c.d. consenso informato.

Quanto alle modalità ed ai caratteri del consenso alla prestazione medica, la Corte ha precisato che esso, anzitutto, deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto.

Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

A tal riguardo la Corte ha richiamato il suo orientamento pregresso secondo il quale non risponde  all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.

Inoltre, la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l'informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Secondo la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza portata alla sua attenzione ha deviato dall'alveo dei richiamati principi, avendo ritenuto sussistente la completezza dell'informazione in ordine all'intervento chirurgico di cheratomia radiale, anche per ciò che atteneva alle relative conseguenze pregiudizievoli, in evidente contraddizione, però, con l'effettiva portata del contenuto dell'opuscolo consegnato alla paziente, da porsi in correlazione con gli esiti dell'accertamento medico d'ufficio - che la stessa Corte territoriale ha invece fa propri, come premessa dell'ulteriore sviluppo argomentativo, a fondamento della decisione - là dove detto accertamento era nel senso che anche la complicanza della "regressione dell'effetto correttivo inizialmente ottenuto" era da ascriversi tra gli "eventi possibili di rilevanza statistica in interventi eseguiti, come quello in esame, correttamente".

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che, attraverso la consegna da parte del chirurgo alla paziente di un "depliant informativo, dallo stesso oculista redatto", la paziente era stata adeguatamente informata sulla portata e sui rischi dell'intervento di cheratomia radiale (poi eseguito del tutto correttamente dal sanitario) e, segnatamente, sulle complicanze successivamente insorte a carico della stessa paziente, mancando però di considerare quella della regressione del visus - quale conseguenza pregiudizievole di maggior rilievo occorsa alla sfortunata -, che nel predetto depliant non veniva indicata, essendo evento diametralmente opposto quello di un possibile "residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza".

Né secondo i giudici di Piazza Cavour poteva assumere rilievo il fatto che l'opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla paziente, anche per il suo "idoneo livello culturale", giacché profilo diverso da quest'ultimo è la completezza dell'informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati.

Ad avviso della Cassazione rimane, infine, su un piano di una mera, ed inammissibile, presuntio de presumpto, in quanto del tutto sfornita di oggettivo riscontro come fatto noto, la circostanza che la paziente, in quanto già sottopostasi ad analogo intervento chirurgico poche settimana prima, fosse stata adeguatamente informata su tutte le relative complicanze.

In ogni caso, ove pure (in ipotesi) riscontrabile l'anzidetta circostanza, ciò avrebbe dovuto esonerare il medico che interveniva successivamente ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso della paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si andava ad effettuare o, comunque, a saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo disponeva nell'immediatezza di tale prestazione (nella specie, intervento chirurgico oculistico).

Fonte: Corte di Cassazione

 

Rodolfo Murra

(22 febbraio 2016)

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