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TAR PIEMONTE

Revoca dell'aggiudicazione provvisoria: quando spetta il risarcimento dei danni

La correttezza della revoca può comportare comunque la culpa in contrahendo.

Una società pubblica piemontese bandiva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto sia la progettazione definitiva ed esecutiva e sia l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un collettore fognario (unico lotto, con valore a base di gara di oltre venti milioni di Euro, da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

Alla gara partecipavano tre concorrenti ed in favore di uno di questi veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria.

Successivamente, però, la gara non perveniva all’aggiudicazione definitiva, dal momento che la stazione appaltante stabiliva di revocare la procedura di gara, dando mandato ai propri uffici tecnici di procedere alla revisione della progettazione dei lavori oggetto della procedura stessa. La revoca della gara era motivata, quanto ai suoi presupposti tecnici, con riferimento alla necessità di procedere ad alcuni approfondimenti legati all’esigenza di verificare soluzioni migliorative (in relazione, in particolare, ad un attraversamento ferroviario).

Impugnava, ovviamente, questa decisione, l’aggiudicatario provvisorio, chiedendo l’annullamento del provvedimento (per insussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca) oltre al ristoro dei danni.

Il TAR Piemonte (II Sezione), con sentenza n. 482 del 24 aprile 2018, ha accolto solo in parte il gravame.

Dagli atti di causa è risultato che la progettazione preliminare dell’intero collettore (elaborata a far data quanto meno dal 2007 ed approvata nel 2016) era gravemente carente ab origine il che, secondo i giudici amministrativi, è un fatto che ha ben giustificato la revoca della gara al fine di procedere ad una sostanziale revisione della progettazione e all’indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica.

Tale legittimità della disposta revoca, per i comprovati interessi pubblici in gioco, ha quindi impedito di dare ingresso alle censure formulate dalla parte ricorrente sul merito delle valutazioni tecniche svolte dalla Stazione appaltante. Si trattava, secondo il TAR, di argomentazioni non intaccate prima facie da vizi evidenti di illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, unici profili sindacabili dal giudice amministrativo in ambiti connotati, come nella specie, dall’esercizio dei poteri di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Nel contempo, peraltro, la circostanza che la revoca della gara, per quanto legittima, sia dipesa da un grave vizio progettuale imputabile alla stessa Stazione appaltante, ha però reso fondata la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, nei limiti della cosiddetta responsabilità precontrattuale per culpa in contrahendo di cui all’art. 1337 Cod. civ., e quindi nei limiti del c.d. “interesse negativo” della parte ricorrente a non investire inutilmente tempo e risorse economiche per partecipare ad una gara d’appalto viziata ab origine da carenze progettuali imputabili alla stessa stazione appaltante, con conseguente risarcibilità dei (soli) danni consistenti nelle spese di partecipazione alla gara e nel mancato conseguimento di altre favorevoli occasioni contrattuali.

In particolare, i giudici torinesi hanno ribadito il principio in forza del quale la legittimità di un provvedimento non è da sola sufficiente ad escludere la scorrettezza o l’illiceità della condotta (e la conseguente pronuncia risarcitoria) ove sia provato il danno, qualificandosi l’atto amministrativo come uno dei fatti oggetto di valutazione nel giudizio sul comportamento complessivo. Infatti, nel caso di pur legittima revoca di una procedura di gara può residuare una responsabilità per culpa in contrahendo qualora sussista un affidamento in capo all’impresa, suscitato dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi revocati e perdurato fino alla comunicazione dell’avvenuto ripensamento.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha partecipato alla procedura di gara modellando la propria offerta tecnica sul progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, confidando senza colpa nella bontà e nella completezza tecnica di tale progetto; essa ha dunque diritto, secondo la sentenza in commento, a vedersi risarcire i danni costituiti da tutte le spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e per la redazione del progetto.

A tale voce di danno va aggiunta quella relativa alla perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali, quanto meno in relazione al limitato periodo intercorrente tra la data dell’aggiudicazione provvisoria e quella della revoca della procedura di gara, periodo nel quale è verosimile che la ricorrente, confidando nella imminente aggiudicazione della gara, abbia omesso di prendere parte ad altre procedure selettive, con conseguente perdita delle relative chance di aggiudicazione.

In conclusione, alla ricorrente è stato accordato il diritto ad un ristoro pari ad un importo di poco superiore ai centomila euro.

 

Rodolfo Murra

(30 aprile 2018)

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