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giustizia

Vittime del dovere: il giudice che decide sull'indennizzo

Il TAR Lazio fa chiarezza sul riparto di giurisdizione.

Un cittadino, ricorrendo per l’annullamento del provvedimento di rigetto di un’istanza intesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 1 co. 564 della L. n. 266 del 2005 (indennizzo per le vittime del dovere), adiva il T.A.R. Lazio evocando il Ministero della Difesa (Stato Maggiore della Marina).

In data 12 giugno 2015, infatti, l’Amministrazione resistente disponeva, per mezzo di un apposito provvedimento amministrativo, l’archiviazione dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio finalizzata a conseguire i benefici di cui all’art. 1 co. 564 della L. n. 266 del 2005. La legge menzionata, ai commi 563 e 564, per “vittime del dovere”, intende “i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” .

Il T.A.R. Lazio, Sez. Prima bis, dopo aver accolto l’istanza cautelare (“ai fini della sospensione dell’atto di archiviazione, che ha determinato l’interruzione dell’iter procedimentale, con conseguente riapertura del procedimento”, con sentenza pubblicata in data 2 marzo 2018, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Il collegio giudicante, conformandosi ad un orientamento della Corte di cassazione, ha sancito che “in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell’art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”.

La linea di confine, dunque, secondo quanto deciso dal T.A.R., tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, risiede nella posizione giuridica che assume il ricorrente (diritto soggettivo e non di interesse legittimo), rimanendo del tutto estraneo, nella valutazione giurisdizionale, il rapporto “giuslavoristico”  intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il ricorrente.

Più specificatamente, in conclusione, stante la natura assistenziale del diritto vantato, la posizione di subordinazione professionale del ricorrente (quale dipendente dell’Amministrazione) appare avulsa rispetto a tale valutazione, rilevando esclusivamente l’aver prestato un servizio di qualsivoglia natura anche in un tempo storicamente diverso rispetto a quello di proposizione del ricorso.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Mattia Murra

(6 marzo 2018)

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