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Consiglio di Stato

Niente soldi in più al dipendente pubblico che svolge mansioni superiori

Senza un atto formale di nomina e un posto vacante in organico, l'effettivo svolgimento non rileva ai fini del pagamento delle differenze retributive.

Ai fini del riconoscimento delle differenze retribuitive per lo svolgimento di mansioni superiori è necessario un atto formale di nomina, un posto in organico vacante e l’effettivo svolgimento delle stesse. E' questo il principio ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 25 luglio 2014, n. 3969.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, “lo svolgimento da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento non rileva ai fini sia giuridici che economici, sia perché il provvedimento di inquadramento è presupposto indefettibile delle mansioni e del correlativo trattamento economico, sia perché, ancor più in generale, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, vista anche la natura indisponibile degli interessi coinvolti, non potendo essere il trattamento economico del dipendente liberamente determinabile da parte degli organi amministrativi”.

In virtù di tale principio è stato respinto l’appello del ricorrente che aveva articolato la tesi proprio sul presupposto che se non fosse stato possibile l’inquadramento nel livello superiore corrispondente alle sue mansioni per mancanza di un atto formale di nomina, certamente dovevano essergli corrisposte almeno le differenze retributive.  

Alla luce di quanto appena precisato ed evidenziato con questa sentenza, non vi sono margini di vittoria per i dipendenti che ricorrono ai TAR competenti per il riconoscimento di differenze retributive in assenza di un atto formale di nomina. 

 

Paolo Turco

(14 agosto 2014)

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