Condividi la notizia

Accesso agli atti

Il Consiglio di Stato lascia il giornalista senza scoop

Il diritto di cronaca si piega davanti all'interesse ad accedere agli atti.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 04748/2014(depositata il 22.09.2014) è tornato ad approfondire la disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

La sentenza é interessante in quanto chiarisce i limiti dell’accesso agli atti quando colui che propone l’istanza è un giornalista.

A parer del Supremo Consesso Amministrativo la questione è delicata e coinvolge “il rapporto tra il diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e il diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione”, se da un lato la libertà di informazione assume un valore particolare, dall’altro emerge un preciso orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. di Stato, Sez. VI 5 marzo - 6 maggio 1996 n.570), circa la posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Ma vediamo cosa è accaduto. L’allora Prefetto de L’Aquila presentava querela nei confronti di un giornalista pubblicista su fatti attinenti le attività istituzionali delle diverse Autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza post – sisma in Abruzzo. Il giornalista allo scopo di reperire atti e documenti rivolgeva istanze di accesso alle varie autorità coinvolte (Prefettura de L’Aquila, Questura de L’Aquila, Dipartimento Protezione Civile e Ministero dell’Interno). L’istanza proposta alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi  (presso il Consiglio dei Ministri) veniva rigettata.

Il pubblicista impugnava il provvedimento di rigetto innanzi al Tar del Lazio che accoglieva parzialmente il ricorso, sancendo l’obbligo delle Amministrazioni di competenza a far conoscere solo determinati atti. In particolare, le relazioni, i rapporti, ed ogni atto equivalente sugli accessi nei cantieri dei lavori riguardanti le strutture abitative e scolastiche. Tali atti sono stati ritenuti accessibili in ragione della posizione legittimamente derivante al pubblicista dal giudizio penale attivato a suo carico al fine di consentire al medesimo di poter esercitare a pieno il diritto di difesa nel giudizio.

Per quanto concerne invece gli atti non ostensibili, il pubblicista continua la sua “battaglia” e propone appello al Consiglio di Stato, dove afferma di avere “il diritto di accesso in ragione della dovuta tutela all’esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione, a sua volta del principio di informazione di cui all’art. 21 Costituzione”.  

Valutate le argomentazioni delle parti, i giudici di Palazzo Spada, hanno dichiarato infondato l’appello.

A mancare – secondo i giudici di secondo grado – era il presupposto per l’accesso agli atti, stabilito dal legislatore nella legge sul procedimento amministrativo (art. 22 L. n. 241/1990). Infatti, “si ha diritto di accedere quando in capo al richiedente ci sia un interesse personale e concreto, strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Invero nel caso di specie, non può equipararsi la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Secondo il Consiglio di Stato anche se non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico, nella vicenda in esame il giornalista pubblicista aveva avanzato un’istanza che sembrava volesse “dilatare l’ambito applicativo dell’art.22 L. n. 241/1990” in quanto finalizzata al diritto di cronaca e non strettamente legata all'esercizio del diritto di difesa.

Il numero dei documenti chiesti nonché la genericità della richiesta avanzata, lasciavano intravedere un intervento diretto ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della Pubblica Amministrazione. Per il Collegio ciò equivale a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa.

Nella motivazione si legge che "non è dato in ogni caso conoscere in concreto la necessaria, stretta correlazione logica tra il contenuto di tali determinazioni di carattere organizzativo e il processo penale da cui si origina la vicenda all’esame."

In altri termini, conclude il Consiglio di Stato "le ragioni dell’accesso appaiono strumentali alla finalità di rendere informazioni al pubblico, nell’esercizio dell’attività di pubblicista e le stesse si sovrappongono a quelle inerenti strettamente l’esercizio del diritto di difesa: la richiesta di accesso va ad interessare indiscriminatamente atti di tipo organizzativo la cui conoscenza appare finalizzata all’esercizio del diritto di cronaca che qui però, come già sopra esposto, non può essere fatto valere."

Per approfondire e scaricare la sentenza cliccare www.gazzettaamministrativa.it

Gianmarco Sadutto

(23 settembre 2014)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

5 maggio 2014
Procedimenti elettorali | Ricorso al giudice, denuncia penale o querela di falso, la via e' indicata da Palazzo Spada

 
 
Condividi la notizia

27 aprile 2016
Lavori in corso | Creare un nuovo canale di comunicazione è l'obiettivo della conferenza stampa di Mercoledì 27 aprile, alle ore 15.30, a Palazzo Spada.

 
 
Condividi la notizia

27 aprile 2016
Giustizia Amministrativa | È partito il nuovo canale di comunicazione dei Giudici di Palazzo Spada. On line su YouTube la conferenza stampa.

 
 
Condividi la notizia

17 giugno 2014
Terremoto l'Aquila | Reati di corruzione, falso, turbativa d'asta, millantato credito ed emissione e utilizzo di fatture inesistenti. Arrestato l’ex vicecommissario alla ricostruzione

 
 
Condividi la notizia

17 novembre 2015
Registri dello Stato civile | I giudici di Palazzo Spada chiariscono il rapporto inter-organico tra Sindaco, ufficiale di Governo, e Prefetto nella materia in esame.

 
 
Condividi la notizia

8 dicembre 2014
Allevamento di animali | La perimetrazione del territorio comunale ai fini del codice della strada non produce effetti sulla collocazione degli allevamenti. Il principi espressi dai giudici di Palazzo Spada nella sentenza del 5 dicembre 2014.

 
 
Condividi la notizia

9 febbraio 2015
Appalti | Euro 343.455,51 di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e danno curriculare nella sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2015.

 
 
Condividi la notizia

15 maggio 2018
TAR VENETO | Un singolare caso di accesso, a "parti invertite", sull'imposta di soggiorno.

 
 
Condividi la notizia

5 giugno 2018
Lavoro | Per il TAR Toscana è illegittimo il diniego di accesso se gli informatori degli Ispettori non sono piú dipendenti della società.

 
 
Condividi la notizia

6 febbraio 2018
Consiglio di Stato | Secondo i giudici di Palazzo Spada non è neppure necessario acquisire il parere della Soprintendenza.

 
 
Condividi la notizia

28 aprile 2015
Agcom | I principi sanciti nella sentenza del Consiglio di Stato del 27.4.2015, n. 2156.

 
 
Condividi la notizia

10 giugno 2014
Consiglio di Stato | I giudici di Palazzo Spada accolgono l'appello del Ministero della Giustizia e rinviano per la discussione al 1° luglio.

 
 
Condividi la notizia

27 aprile 2015
Consiglio di Stato | I Giudici di Palazzo Spada bocciano la sentenza n.1351/2015 del TAR Lazio che aveva escluso il rimborso.

 
 
Condividi la notizia

7 maggio 2016
Riforma | I punti principali evidenziati dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale, nel parere del 3 maggio 2016 n. 1075.

 
 
Condividi la notizia

26 aprile 2015
Concorsi | La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 24.4.2015.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.