Tribunale dell'Unione Europea
Limiti all'accesso agli atti nei procedimenti in tema di concorrenza
Per i giudici UE, la divulgazione dei documenti scambiati tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza potrebbe arrecare pregiudizio.
Il Tribunale dell'Unione Europea, con la Sentenza nella causa T-623/13 (Uniòn de Almacenistas de Hieros de Hespana / Commissione) si è pronunciato su una particolare richiesta di “accesso agli atti”.
In sostanza, i giudici UE hanno ritenuto che i documenti scambiati tra la Commissione Europea e un’autorità nazionale garante della concorrenza (in Italia, a titolo di puro esempio, si tratterebbe dell'AGCM, la c.d. Autorità Antitrust), nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme sulla concorrenza non sono, in linea di principio, accessibili al pubblico.
Si noti che, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.
In particolare, un regolamento dell’Unione (Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 – GU L 145, pag. 143) fissa i principi e le condizioni in cui tale diritto può essere esercitato.
Il regolamento prevede diverse eccezioni a questo diritto come, in particolare, quella relativa alla tutela degli interessi commerciali e quella riguardante la tutela delle attività di indagine.
La Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), un’associazione di categoria operante in Spagna, ha chiesto alla Commissione l’accesso all’integralità della corrispondenza intercorsa tra la stessa Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza).
La richiesta concerneva due procedimenti avviati dalla CNC in Spagna (lo scopo di tali indagini consisteva nel raccogliere informazioni e prove sufficienti per reprimere pratiche concordate in grado di incidere sul commercio tra Stati membri e di falsare la concorrenza all’interno del mercato interno).
La Commissione ha concesso l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti, ma ha invece rifiutato l’accesso ai progetti di decisione della CNC riguardanti i due procedimenti nazionali e alle presentazioni in inglese di tali due casi redatte dalla CNC.
A questo fine, la Commissione si è basata sull’esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti, come quelli richiesti, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, nonché agli obiettivi delle attività di indagine.
Secondo la Commissione, questa presunzione, applicabile in materia di controllo delle concentrazioni, può applicarsi, per analogia, ai documenti che le sono stati trasmessi da un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme in materia di concorrenza.
La UAHE ha impugnato la decisione della Commissione avanti al Tribunale dell’Unione Europea e ne ha chiesto l’annullamento.
Con la Sentenza richiamata in apertura, il Tribunale UE ha respinto il ricorso dell'associazione di categoria spagnola, osservando che la Commissione ha motivato il proprio rifiuto basandosi sulla summenzionata presunzione generale.
Orbene, il Tribunale ha ritenuto appunto che esista una presunzione generale, secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi da una autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme in materia di concorrenza arreca pregiudizio, in linea di principio, agli interessi commerciali delle imprese interessate nonché alla tutela, ad essa strettamente collegata, degli obiettivi delle attività di indagine dell’autorità nazionale.
Più specificamente, il Tribunale UE, ha sottolineato che la presunzione si applica indipendentemente dal fatto che la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso o un procedimento pendente.
Infatti, l’accesso del pubblico alle informazioni riservate riguardanti le attività economiche delle imprese coinvolte, anche qualora avvenisse dopo la conclusione definitiva del procedimento, può pregiudicare gli interessi commerciali di tali imprese e nuocere alla loro disponibilità a collaborare. Inoltre, in base al regolamento, le eccezioni riguardanti gli interessi commerciali o i documenti riservati possono essere applicate per un periodo di 30 anni, o anche maggiore, se necessario.
Il Tribunale ha aggiunto che il buon funzionamento del meccanismo di scambio di informazioni, istituito in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’Unione in materia di concorrenza, implica che le informazioni scambiate rimangano riservate.
Inoltre, secondo il Tribunale dell'Unione Europea, il regolamento in esame non prevede che tale tutela debba cessare dopo la conclusione definitiva delle attività d’indagine che hanno consentito di acquisire le informazioni.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia (Sentenza nella causa T-623/13).
Per maggiori informazioni: www.curia.europa.eu
Moreno Morando
(14 maggio 2015)
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