Condividi la notizia

Consiglio di Stato

Rilascio di permesso di costruire richiesto solo da uno dei comproprietari dell'area

Un caso particolare di titolo edilizio formatosi per silentium.

Il TAR Emilia nel dicembre 2013 accoglieva in parte il ricorso proposto da alcuni eredi di un proprietario di un'area edificabile avverso il permesso di costruire rilasciato in forza di silenzio assenso richiesto da una società (poi divenuta) comproprietaria del fondo. La statuizione di merito accoglieva il ricorso affermando l’illegittimità del titolo edilizio formatosi per silentium affermando sussistere la violazione dell’art. 1102 Cod. civ., in quanto “la prevista trasformazione della vecchia strada (sterrata) di accesso alla proprietà dei ricorrenti in una strada asfaltata e dotata di illuminazione pubblica e segnaletica per il transito dei residenti delle nuove unità abitative (ha) determinato una sostanziale modificazione della destinazione dell’area comune, variando in modo significativo l’equilibrio tra le utilizzazioni dei comproprietari e assegnando una identità nuova”.

Ricorreva quindi in appello la società titolare del permesso, precisando in via preliminare che la realizzazione di un fabbricato residenziale, assentita dal predetto permesso di costruire, non gravava “fisicamente” sulla particella oggetto di comproprietà, bensì su altre particelle, delle quali la proprietà (esclusiva) non era invece contestata.

Il Consiglio di Stato, IV Sez., con sentenza n. 1949 del 28 marzo 2018, ha accolto l'appello.

I giudici del gravame hanno inizialmente rammentato che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo, espressione quest’ultima che va intesa nel senso della legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario.

E' vero che il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria, ma va anche detto che il permesso di costruire non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, né tanto meno pregiudica la titolarità o l'esercizio di diritti relativi ad immobili diversi da quelli oggetto d'intervento.

Nel particolare caso scrutinato dal Supremo Consesso non hanno potuto trovare ingresso le conclusioni cui è pervenuta la pregressa giurisprudenza, secondo cui di regola è necessario il consenso di tutti i comproprietari ed in presenza della opposizione di uno di essi il Comune è tenuto a non rilasciare il titolo edilizio, restando ferma l’inesigibilità di una approfondita disamina dei rapporti negoziali intercorrenti fra i vari comproprietari o condomini, posto che nella fattispecie:

a) coloro che avevano a suo tempo richiesto il permesso di costruire erano titolari del titolo per richiederlo;

b) l’intervento edilizio propriamente detto ricadeva su area di proprietà esclusiva, mentre la particella in comproprietà era interessata solo dalla strada di collegamento tra la predetta area di intervento edilizio e la strada pubblica ed era già oggetto di passaggio (non già in ragione di servitù, bensì per effetto di comproprietà della medesima) da parte dei richiedenti il permesso di costruire (e quest’ultimo si era limitato ad imporre dei “miglioramenti” della strada esistente).

In definitiva, l’area di intervento edilizio propriamente detto, non essendo oggetto di comproprietà, (posto che lo è solo l’area interessata da una preesistente strada di collegamento), consentiva la richiesta di rilascio del titolo.

Il Consiglio di Stato ha concluso, poi, affermando che ogni questione in ordine agli eventuali limiti dell’esercizio in concreto del diritto del comproprietario (ivi compreso quanto inerisce all’uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 Cod. civ.) esulava dalle valutazioni dell’Amministrazione, nei casi in cui l’immobile considerato non sia oggetto “diretto” del titolo edificatorio, nel senso che attraverso quest’ultimo si realizza una trasformazione dell’immobile, sia attraverso la realizzazione di una volumetria su di esso insistente, sia attraverso la realizzazione di altre opere che ne trasformino in modo decisivo caratteristiche e destinazioni del bene ovvero che incidano su pattuizioni tra i comproprietari in ordine all’uso del medesimo: in ordine a tali aspetti, resta ferma la tutela dei diritti reali assicurata dal giudice ordinario, ma ciò non può condizionare l’esercizio del potere autorizzatorio in materia edilizia della Pubblica amministrazione, al punto da rendere illegittimo il permesso di costruire rilasciato.

Diversamente opinando, hanno osservato in Giudici di Palazzo Spada, si perverrebbe alla conclusione che il diniego di consenso del comproprietario della particella costituente il “collegamento” con la pubblica via frustrerebbe sia l’esercizio del potere amministrativo, sia il legittimo esercizio dello jus aedificandi del proprietario dell’area propriamente oggetto dell’intervento edilizio.

Rodolfo Murra

(3 aprile 2018)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

2 ottobre 2018
TAR BRESCIA | Ribaditi quali sono gli oneri di verifica in capo al Comune in presenza di contestazioni sulla proprietà dell'area.

 
 
Condividi la notizia

29 aprile 2014
Consiglio di Stato | Pensiline o tettoie appoggiate sull'edificio che ne modificano la sagoma e il prospetto sono abusive senza il permesso di costruire. Legittimo l’ordine di demolizione che ne disponga la rimozione.

 
 
Condividi la notizia

5 maggio 2015
Giustizia amministrativa | E' necessario il permesso di costruire nella sentenza del Consiglio di Stato del 4.5.2015.

 
 
Condividi la notizia

15 ottobre 2018
Edilizia | I giudici di Palazzo Spada danno ragione al Comune che aveva ordinato la demolizione.

 
 
Condividi la notizia

1 dicembre 2014
Consiglio di Stato | Non basta la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione. La sentenza del Consiglio di Stato del 1 dicembre 2014.

 
 
Condividi la notizia

5 giugno 2019
TAR PUGLIA | Una interessante pronuncia risolve il caso.

 
 
Condividi la notizia

14 novembre 2018
TAR BASILICATA | Sull'ammissibilitá del superamento del termine di 18 mesi.

 
 
Condividi la notizia

18 giugno 2014
edilizia | Da 8000 tipi di moduli a uno solo valido per tutto il territorio nazionale che potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.

 
 
Condividi la notizia

13 novembre 2018
Giustizia | I principi sanciti dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

 
 
Condividi la notizia

26 novembre 2017
Responsabilità | Il risarcimento per il rilascio dell'autorizzazione illegittima e l'omessa adozione di provvedimenti repressivi nella sentenza del Consiglio di Stato del 24 novembre 2017.

 
 
Condividi la notizia

20 novembre 2018
CORTE DI CASSAZIONE | La Corte analizza il concetto di precarietá e affronta il tema della sanatoria rifiutata per silentium.

 
 
Condividi la notizia

12 febbraio 2018
TAR Lombardia | I giudici milanesi affrontano il tema della "precarietà" dell'opera edilizia.

 
 
Condividi la notizia

22 maggio 2018
Permesso di costruire | Il TAR Salerno chiarisce i limiti della legittimazione ad agire.

 
 
Condividi la notizia

10 aprile 2018
TAR PUGLIA | La richiesta di rilascio di un titolo edilizio non può essere messa .... sotto naftalina.

 
 
Condividi la notizia

26 aprile 2015
Giustizia amministrativa | I nuovi strumenti di rilevamento non sono sufficienti per la decadenza dal permesso di costruire. La sentenza del TAR Campania del 24.4.2015.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.