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TAR BRESCIA

Rilascio di un permesso di costruire in violazione dei diritti altrui

Ribaditi quali sono gli oneri di verifica in capo al Comune in presenza di contestazioni sulla proprietà dell'area.

Una ditta che gestiva un campeggio impugnava dinanzi al TAR Brescia il permesso di costruire nella parte in cui era stata concessa ad una società controinteressata la costruzione (a seguito di richiesta di variante) di un muro e di un cancello che interesserebbero, inglobandola, un’area di circa dieci metri quadrati di proprietà della ricorrente stessa.

L’area di proprietà della esponente, che sarebbe stata “invasa” qualora la società titolare del permesso avesse proceduto all’esecuzione dei lavori assentiti, riguardava lo slargo posto all’ingresso del campeggio ed utilizzato per manovra e passaggio degli autoveicoli.

Secondo la ricorrente (che assumeva la violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001, che testualmente sancisce: “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”) il Comune non solo avrebbe potuto, ma avrebbe dovuto, quanto meno sospendere i lavori per ciò che attiene la costruzione riguardante l’area di sua proprietà, per poi provvedere all’annullamento del titolo in parte qua.

L’Amministrazione comunale, ancorché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e quindi evitava di difendersi, mentre resisteva la controinteressata.

Il perimetro cognitivo dell’instaurato giudizio concerneva esclusivamente la verifica di legittimità dell’esercizio del potere sostanziatosi nel rilascio del contestato titolo ad aedificadum in favore della parte controinteressata, riguardando, in particolare, la legittima adozione di un permesso di costruire pur in presenza della rappresentata contestazione della titolarità dominicale di parte dell’area sulla quale il titolo edificatorio era destinato ad incidere.

Il collegio lombardo ricordava, innanzitutto alcuni principi fondamentali in materia:

a) in base all’art. 11, comma 1, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380 del 2001, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e, quindi, la legittimazione attiva a chiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio si configura in capo non solo al proprietario del terreno, ma pure al soggetto titolare di altro diritto di godimento del fondo, che lo autorizzi a disporne al riguardo;

b) vi è il contestuale onere della P.A. di accertare, con serietà e rigore, siffatta legittimazione a chiedere il titolo edilizio, dovendo pertanto la P.A. verificare che l’istante sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria;

c) non si sono mai posti dubbi in ordine ai limiti legali, i quali, trovando applicazione generalizzata, concorrono a formare lo statuto generale dell’attività edilizia e non pongono problemi di conoscibilità all’amministrazione che è tenuta a considerarli sempre; diversamente, per le limitazioni negoziali del diritto di costruire, la giurisprudenza in passato ha oscillato fra la soluzione che ne esclude ogni rilevanza, nel presupposto che all’amministrazione sia inibito qualsiasi sindacato anche indiretto sulla validità ed efficacia dei rapporti giuridici dei privati, e quella opposta che, invece, ammette che il Comune verifichi il rispetto dei limiti privatistici, purché siano immediatamente conoscibili, effettivamente e legittimamente conosciuti nonché del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d’atto;

d) la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, superando l’indirizzo più risalente, è oggi allineata nel senso che l’Amministrazione, quando venga a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.

Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, secondo il TAR è evidente che il Comune resistente ha omesso anche il minimo controllo sulla legittimazione dei richiedenti la concessione edilizia a disporre, in virtù di un titolo (legale, giudiziale ovvero negoziale), dell’intera area: compresa la porzione oggetto di formale e circostanziata opposizione all’intervento costruttivo manifestata in sede procedimentale dalla parte ricorrente.

Entro tali limiti, dunque, con sentenza n. 924 del 28 settembre 2018, il ricorso è stato accolto.

 

Rodolfo Murra

(2 ottobre 2018)

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