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Permesso di costruire

Il vicino è sempre legittimato a contestare il titolo edilizio altrui?

Il TAR Salerno chiarisce i limiti della legittimazione ad agire.

Tre cittadini, proprietari di un fondo ricadente nel territorio di un Comune campano, insorgevano contro il provvedimento col quale l’Amministrazione in via di autotutela annullava il titolo edilizio, formatosi per silentium, volto alla realizzazione di un edificio a destinazione residenziale, avendo ravvisato la contrarierà del progettato intervento, da un lato, alle prescrizioni del PRG – stante l’assenza del piano particolareggiato, che precludeva l’edificazione con l’indice di fabbricabilità preteso – e, dall’altro, alla normativa di riferimento che imponeva esclusivamente la possibilità di costruire in aderenza e non sul confine.

I ricorrenti, che nel frattempo avevano edificato la palazzina, evidenziavano l’infondatezza del primo motivo posto a base dell’annullamento del titolo edilizio formatosi per silenzio, atteso che, per un verso, il fondo di loro proprietà, ricadendo in un’area totalmente edificata, poteva essere oggetto di edificazione diretta e, per l’altro, l’intervento progettato era pienamente in linea con il consentito indice di edificazione.

Interveniva nel giudizio, ad opponendum, il proprietario di un terreno di 2.440 mq ricadente  in zona adiacente a quella in cui era ubicata l’area di proprietà dei ricorrenti.

Costui affermava il suo interesse ad intervenire sull’esigenza sia di evitare che i ricorrenti, violando le norme del PRG, potessero sottrarre ai residenti dell’adiacente zona aree destinate (dallo stesso strumento urbanistico) alla circolazione ed alla sosta ovvero a standard urbanistici, sia di impedire la realizzazione di interventi edilizi su aree inedificate in assenza del piano attuativo, atteso che l’aumento del numero di costruzioni private avrebbe determinato il pericolo di una riduzione del valore di mercato della sua proprietà.

Il TAR ha, così, dovuto scrutinare preliminarmente il tema della legittimazione ad agire da parte dell’interventore, ed in definitiva quella della c.d. vicinitas.

Secondo i ricorrenti l’interveniente non avrebbe potuto lamentare alcuna lesione, in conseguenza della pretesa abusività del loro manufatto poiché realizzato in zona urbanisticamente distinta rispetto a quella in cui insisteva il fabbricato di proprietà del vicino.

L’eccezione sollevata è stata ritenuta fondata dai giudici amministrativi che si sono diffusi, peraltro, nell’esame dell’orientamento (non sempre univoco) tracciato in materia.

Il Collegio, infatti, ha dato atto che si registrano nella giurisprudenza posizioni che riconoscono la vicinitas, intesa come situazione di stabile collegamento giuridico con il fondo oggetto dell’intervento contestato, come elemento di per sé sufficiente a sorreggere l’interesse a ricorrere avverso l’abuso del vicino.

Tuttavia, il TAR ha anche dedotto che, in altre circostanze, il mero criterio della vicinitas non è stato considerato idoneo a radicare la legittimazione al ricorso, dovendo pur sempre il ricorrente fornire la prova concreta del pregiudizio specifico inferto dagli atti impugnati.

Nella sentenza resa (Sezione I della sede di Salerno), la n. 755 del 18 maggio 2018, si è infine sottolineato che in realtà non difettano pure posizioni intermedie che, pur affermando su di un piano generale la sufficienza della vicinitas, fondano nel concreto il giudizio di ammissibilità dell’azione sulla concomitante presenza dell’elemento lesivo sia pur diversamente declinato.

Dopo un tale excursus, il TAR ha ritenuto di condividere l’affermata insufficienza del solo requisito della vicinitas a radicare un concreto ed attuale interesse all’impugnazione, pur senza pervenire alla posizione diametralmente opposta che, richiedendo la prova di una lesione eccessivamente caratterizzata, si risolverebbe nei fatti in una irragionevole limitazione degli ambiti di tutela in materia edilizia.

Ai fini della legittimazione ad agire in presenza di abusi incombe, pertanto, sul ricorrente/interventore la dimostrazione del duplice requisito dello stabile collegamento con il luogo dell’intervento che si afferma abusivo e la allegazione di una lesione che non potrà essere riconosciuta come sussistente solo in ragione del carattere abusivo dell’opera realizzata ma che dovrà essere dedotta (e comprovata) anche se come solo eventuale o potenziale ma sulla base di puntuali allegazioni.

Ciò premesso, e visto che l’interventore non ha né allegato né comprovato, nemmeno sotto il profilo potenziale, alcun ragionevole profilo di pregiudizio (se non quello, generico, relativo ad un presunto deprezzamento del proprio immobile), il suo intervento è stato dichiarato di fatto inammissibile.

 

Rodolfo Murra

(22 maggio 2018)

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