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CONSIGLIO DI STATO

Concessione demaniale marittima: la differenza tra proroga e rinnovo

Dal 2011 il rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali non esiste piú.

L’Agenzia del Demanio redigeva un “Verbale di consistenza e testimoniale di stato”, preordinato all’acquisizione al demanio dello Stato di un intero compendio immobiliare eretto presso uno stabilimento balneare su area data in concessione ad una società privata nel territorio abruzzese.

Il verbale era stato redatto, in concomitanza alla maturata scadenza della concessione demaniale marittima, all’esito di un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e degli immobili, ai fini dell'eventuale acquisizione delle ulteriori opere non ricomprese nei “testimoniali di stato” redatti in precedenza.

Sul rilievo dell’efficacia dispositiva della normativa regionale contenente un modello di “rinnovo automatico ex lege dell’originaria concessione”, la società concessionaria ha impugnato il verbale per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 49 Cod. nav. e 1, comma 2, D.L. n. 400 del 1993, in forza del quale le concessioni “hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza”.

Sicché, secondo la ricorrente, il presupposto stesso del provvedimento preordinato all’acquisizione al demanio del compendio immobiliare, ossia la scadenza della concessione, avrebbe fatto difetto, inficiando la legittimità dell’atto impugnato.

Aderendo a detta prospettazione, il Tar ha accolto il ricorso, affermando che “…in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 Cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità”.

Hanno appellato la sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio-Filiale Abruzzo, denunciando l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove, assimilando il rinnovo ex lege alla proroga della concessione, avrebbero di fatto disatteso il criterio di discrimine fra i due istituti come consolidatosi in giurisprudenza.

L’appello è stato accolto (Sesta Sezione) con sentenza n. 6853 del 3 dicembre 2018.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, a differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta.

A tale corollario discende che, decorso il termine di durata, scaduta l’originaria concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 del Cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato: ossia, sebbene la concessione sia stata rinnovata, le opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta – fatta poi oggetto di rinnovo – sono acquisite con effetto legale automatico al demanio statale.

Coerentemente all’effetto costitutivo prodottosi ex lege, l’atto amministrativo di acquisizione o di incameramento ha efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa oramai conclusa.

Da ciò consegue che il rinnovo della concessione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione.

Il Collegio, poi, ha sottolineato l’esistenza di un dato positivo più recente che conforta e corrobora la soluzione sposata.

In seguito alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato Italiano, sulla incompatibilità comunitaria del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale, di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 400 del 1993, è stato adottato l’art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).

La norma dispone l’abrogazione del c.d. “diritto di insistenza” di cui all'art. 37 Cod. nav.; contiene inoltre la previsione – modulata in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere realizzate dal concessionario – della durata delle concessioni, tra sei e venti anni; stabilisce, infine, la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni per finalità turistico-ricreative, in scadenza prima di tale data e in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

In aggiunta, allo scopo di chiudere la predetta procedura di infrazione e dare organica sistematicità alla materia, con l’art. 11 della legge comunitaria n. 217/2011 (recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”) è stato abrogato il meccanismo del rinnovo automatico previsto dal comma 2 dell’art. 1 del citato D.L. n. 400 del 1993. Sicché può dirsi che il rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali è espunto dall’ordinamento di settore per cui è causa.

 

Mattia Murra

(4 dicembre 2018)

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