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Accesso ai documenti

Sussiste il diritto di un Notaio di accedere agli elenchi mensili del protesti?

Il TAR Marche risolve un singolare caso di diniego di accesso.

Un notaio marchigiano chiedeva all’Archivio distrettuale notarile di accedere agli elenchi dei protesti mensilmente comunicati da lui e da altri sei colleghi in un arco temporale biennale.

L’accesso alla predetta documentazione è stato denegato dall’Archivio Notarile con provvedimento che veniva così contestato con ricorso al TAR.

Riferiva il ricorrente che a partire dal 2013 aveva avviato una serie di giudizi davanti allo stesso TAR Marche nei confronti del Consiglio Notarile di Ancona, al fine di ottenere la condanna dello stesso Consiglio ad adottare una delibera di ripartizione del servizio protesti tra i notai interessati a svolgere il servizio, che fosse vincolante sia per i notai che per gli istituti di credito che hanno filiali nel Comune di Ancona: in quella occasione il giudice amministrativo ha accertato e dichiarato l’obbligo del Consiglio di adottare la suddetta delibera.

A causa del ritardo nell’adozione della citata deliberazione il notaio riteneva di avere diritto al risarcimento dei danni commisurati al corrispettivo per i protesti non elevati nel periodo 5 novembre 2015 – 31 dicembre 2017 (periodo in cui, in assenza di una ripartizione vincolante, il settore ha operato in regime di deregulation). Al fine di poter stimare la somma a tal uopo spettante egli aveva però necessità di conoscere il numero dei protesti elevati nel predetto arco temporale dai colleghi fra i quali era stato ripartito il servizio con riguardo al Comune di Ancona, per cui aveva formulato l’istanza di accesso agli atti che è stata disattesa, come detto, dall’Archivio Notarile.

Resisteva al giudizio sull’accesso il Ministero della Giustizia con memoria di stile, in cui si chiedeva il rigetto del ricorso.

Il TAR adito, I Sez., ha accolto il ricorso con sentenza n. 575 del 21 agosto 2018.

In via preliminare il Collegio ha osservato che gli atti di cui si è chiesta l’ostensione non contengono dati “sensibili” o “sensibilissimi”, sia in assoluto, sia con riguardo alle uniche parti dei repertori che interessano il ricorrente: in effetti, considerato che i protesti sono pubblicati periodicamente sui bollettini delle Camere di Commercio, non può sostenersi che si sia in presenza di dati “sensibili” o “sensibilissimi”.

Gli atti in parola sono, però, menzionati dall’art. 4, lett. t), del D.M. n. 115/1996 fra quelli sottratti al diritto di accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

Al riguardo il Collegio ha tuttavia osservato che:

– il D.M. n. 115/1996 è stato emanato in esecuzione del DPR n. 352/1992 (e non anche della L. n. 89/1913), il quale era stato a sua volta promulgato in attuazione della originaria formulazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. Come è noto, già l’art. 24, comma 2, lett. d), della L. n. 241/1990 stabiliva il principio per cui agli interessati doveva essere comunque garantito il diritto di accesso ad atti e documenti la cui conoscenza fosse necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici;

– la L. n. 15/2005 ha modificato in maniera rilevante l’art. 24 della legge generale sul procedimento, risolvendo, in particolare, l’annoso problema della compatibilità fra le disposizioni in materia di accesso e quelle poste a tutela della privacy. La suddetta disposizione di cui al comma 2, let. d), è stata infatti riscritta e inserita nel nuovo comma 7, il quale attualmente prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;

– nel rispetto di questa disposizione sia l’Amministrazione che riceve un’istanza di accesso, sia il giudice eventualmente adito in caso di rifiuto dell’ostensione, sono tenuti ad interpretare le norme regolamentari adottate in esecuzione della originaria versione della L. n. 241/1990 in senso conforme alla novella del 2005 (soprattutto tenendo conto della ratio legis), almeno fino a quando le singole amministrazioni non aggiornino le suddette norme regolamentari. Pertanto, mentre è conforme all’attuale formulazione dell’art. 24, comma 7, la sottrazione al diritto di accesso degli atti di ultima volontà formati dai notai e dei relativi repertori (essendo immutate e sempre valide le ragioni che sono alla base di tale divieto), non altrettanto può dirsi per i repertori dei protesti tenuti ai sensi della L. n. 349/1973, sempre che, ovviamente, il richiedente possa dimostrare l’esistenza di uno specifico interesse alla conoscenza di tali atti.

Premesso che, dunque, il ricorrente ha ben spiegato la natura del proprio interesse all’accesso, il TAR ha respinto l’eccezione secondo la quale l’ordinamento mette a disposizione del richiedenti specifici strumenti processuali finalizzati ad ottenere l’ostensione degli atti in parola (il riferimento va all’art. 210 c.p.c.), atteso che non è affatto scontato che il giudice civile adito in sede risarcitoria dal ricorrente accolga l’istanza di adozione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o che tale ordine riguardi tutti gli documenti di cui si controverte nel giudizio di accesso.

Infine il TAR ha esaminato anche le eccezioni relative al fatto che i dati in parola sarebbero già pubblici in quanto raccolti ed elaborati periodicamente dall’ISTAT.

Al riguardo ha rilevato che i dati pubblicati dall’ISTAT sono, per l’appunto, il frutto di elaborazioni effettuate dall’Istituto di Statistica secondo i propri metodi di lavoro e dunque non necessariamente corrispondono a quelli desumibili dagli atti dai quali sono estratti.

In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna dell’Archivio Notarile all’ostensione degli atti indicati dal ricorrente, avendo cura di  oscurare le colonne dei repertori che contengono le generalità dei soggetti contro cui sono stati elevati i protesti.

Rodolfo Murra

(4 settembre 2018)

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