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CORTE DI CASSAZIONE

Apprensione di un assegno dalla cassaforte dell'Ente: si tratta di peculato e non di appropriazione indebita

Il caso riguardava un dipendente di un Ordine professionale che aveva in custodia la cassaforte.

La Corte d'Appello di Roma, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Latina, appellata sia dall’imputato ma anche dalla parte civile, condannava il primo alla pena di in anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alla persona offesa, riconoscendolo responsabile del reato di peculato. L’imputato, infatti, dipendente di un Ordine professionale, aveva prelevato dalla cassa dell’Ente un assegno circolare, intestato ad un iscritto, recante peraltro un importo modesto (pari a poco più di 200 Euro), e lo aveva incassato.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione sia deducendo l’errata qualificazione dell’imputazione sia il difetto della veste di incaricato di pubblico servizio.

Il primo motivo si fondava sul rilievo che al momento dell'appropriazione dell'assegno l'imputato aveva approfittato di una richiesta fatta a titolo di cortesia personale dal legittimo intestatario dell'assegno circolare che lo aveva autorizzato a prelevarlo dalla cassaforte, ove era in custodia, per recapitarglielo via posta, senza che l'apprensione dell'assegno potesse dirsi avvenuta per ragioni dell'ufficio, atteso che l’imputato era incaricato in seno all'organizzazione ordinistica solo della custodia della cassaforte ma non anche delle mansioni di spedizione e consegna degli assegni, di competenza di altro funzionario; pertanto, secondo il ricorrente, essendo stata l'asportazione dalla cassaforte autorizzata dal titolare dell'assegno, il reato si sarebbe consumato allorché l'imputato in veste privata si era recato in banca per riscuotere l'assegno anziché inoltrarlo per posta al suo legittimo intestatario (ed in questa ipotesi il reato di appropriazione sarebbe stato prescritto).

La Suprema Corte, Sezione VI, con sentenza n. 23214 del 27 maggio 2019, ha respinto il ricorso.

In relazione al primo motivo si è rilevato che al momento dell'appropriazione dell'assegno, l'imputato ha approfittato di una situazione di possesso correlata all'incarico pubblico rivestito, mentre è del tutto irrilevante che l'occasione del reato sia stata provocata dalla richiesta fatta dal legittimo intestatario dell'assegno circolare che lo aveva autorizzato a prelevarlo dalla cassaforte, ove era in custodia, per recapitarglielo via posta.

L'osservazione del ricorrente prescinde del tutto dall'accertamento di fatto, ove non ha considerato che, pacificamente, egli non ha attinto da fondi raccolti su iniziativa privata, ma direttamente dal fondo cassa dell'Istituzione che rappresentava, per interessi privati. Secondo, infatti, quanto accertato nel giudizio di merito, l'apprensione dell'assegno è avvenuta per ragioni dell'ufficio, atteso che l’imputato era incaricato in seno al Consiglio dell'Ordine della custodia della cassaforte e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente, e l'assegno non gli è stato affidato a titolo di cortesia personale dal suo intestatario, ma esattamente il contrario, avendogli questi solo richiesto che gli venisse inoltrato per posta, evidentemente assumendosi i rischi di un eventuale smarrimento, ma al di fuori di un rapporto di cortesia a titolo personale, come invece dedotto dal ricorrente.

La circostanza che le mansioni di spedizione e consegna degli assegni fossero di competenza di altro funzionario, pertanto, non esimeva l'imputato dalla osservanza degli obblighi di custodia dell'assegno che derivano dal suo incarico pubblico, essendo l'asportazione del titolo dalla cassaforte avvenuta con la finalità di appropriarsene, ed essendosi il reato consumato allorché l'imputato ancor prima di recarsi in banca per riscuotere l'assegno se ne è impossessato sottraendolo dalla cassa senza provvedere ad attivare la procedura prevista per l'inoltro per posta al suo legittimo intestatario.

In ordine, poi, alla veste di incaricato di un pubblico servizio, i giudici di legittimità hanno ribadito che alla stregua del criterio oggettivo-funzionale, adottato dal legislatore del 1990 - art.18 L. 26 aprile 1990 n. 86 – nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 Cod. pen., al rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, non vi può essere dubbio che il compito di gestore amministrativo delle entrate e delle uscite dell'Ordine attribuisse all'imputato detta qualità soggettiva richiesta per la integrazione del reato di peculato, in alternativa a quella di pubblico ufficiale, come peraltro già affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza con riferimento alla natura di ente pubblico degli ordini professionali deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano.

 

Rodolfo Murra

(31 maggio 2019)

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