Condividi la notizia

Corte di Cassazione

Peculato con l'appropriazione delle somme incassate dall'A.C.I. per tasse automobilistiche e tesseramento

L'Automobil Club é ente pubblico non economico.

Nella vicenda giunta innanzi alla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si controverte della legittimità della condanna per il reato di peculato continuato al soggetto che si appropria di somme incassate presso l'Automobile Club per tasse automobilistiche, tessere socio A.C.I., licenze CSAI. 

Più precisamente, con la sentenza depositata in data 18 dicembre 2020 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente sosteneva la qualificazione delle attività di natura privata dell'A.C.I., di guisa che erroneamente sarebbero state ravvisate funzioni pubbliche con corrispondente attribuzione al ricorrente della veste di incaricato di pubblico servizio anche con riguardo all'appropriazione di somme provenienti da tesseramento dei soci.

Di tutt’altro avviso é la Cassazione che, per contro, ha espressamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera  l'A.C.I. ente pubblico non economico.

Tale ente è investito della realizzazione di finalità pubbliche sulla base di norme di diritto pubblico, che contemplano lo svolgimento di specifiche funzioni, tra le quali rientra la riscossione delle tasse automobilistiche e il corrispettivo delle licenze CSAI.

Aggiunge la Corte che la stessa esistenza in vita dell'ente riflette un interesse pubblico, anche se interferente con relazioni ricadenti di per sé nella sfera del diritto privato, e che dunque lo svolgimento di funzioni a ciò strettamente connesse non può non essere correlato a quella dimensione di rilievo pubblicistico.

Da ciò consegue che il soggetto che per conto dell'ente è investito di siffatto genere di funzioni, non riducibili a mere mansioni d'ordine, riveste la qualità di pubblico ufficiale, ove ricorrano gli altri elementi distintivi previsti dall'art. 357 codice penale, o almeno la qualità di incaricato di pubblico servizio.

In particolare, deve osservarsi che l'attribuzione unitaria ad un funzionario dei compiti inerenti alla riscossione e alle funzioni strettamente correlate, che ineriscano a finalità di rilievo pubblicistico, vale a qualificarlo almeno come incaricato di pubblico servizio: corrispondentemente il soggetto incaricato dell'incasso dispone di tali somme per ragione del proprio ufficio o servizio e dunque, appropriandosene, commette il delitto di peculato.

Per approfondire scarica la sentenza

Paolo Romani

Fonte: Massimario G.A.R.I.

La Direzione

(13 gennaio 2021)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

30 aprile 2016
Reati contro la P.A. | La differenza tra peculato ordinario ed il reato più lieve di peculato d'uso. La sentenza n. 13038/2016,

 
 
Condividi la notizia

16 gennaio 2021
Giustizia | La Corte di Cassazione esclude il delitto di peculato.

 
 
Condividi la notizia

31 maggio 2019
CORTE DI CASSAZIONE | Il caso riguardava un dipendente di un Ordine professionale che aveva in custodia la cassaforte.

 
 
Condividi la notizia

20 novembre 2016
Reati contro la P.A. | L'utilizzo delle spese di viaggio e soggiorno per finalità diverse nella sentenza della Sesta Sezione del 16 novembre 2016.

 
 
Condividi la notizia

18 novembre 2018
Giustizia | I principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 novembre 2018.

 
 
Condividi la notizia

25 novembre 2020
Giustizia | La differenza tra rapina tentata e consumata. I principi ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza del 20 novembre 2020.

 
 
Condividi la notizia

17 febbraio 2016
Corte di Cassazione | I principi sanciti nella sentenza della Seconda Sezione della Sprema Corte del 27.1.2016 n. 6035.

 
 
Condividi la notizia

23 marzo 2021
Giustizia | La sentenza della Corte di Cassazione Penale.

 
 
Condividi la notizia

25 novembre 2020
Giustizia | La sentenza della Corte di Cassazione del 16.11.2020.

 
 
Condividi la notizia

18 gennaio 2022
Corte di Cassazione | La sentenza della Corte dì Cassazione del 17 gennaio 2022.

 
 
Condividi la notizia

6 aprile 2021
Giustizia | Il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 1.4.2021.

 
 
Condividi la notizia

10 gennaio 2021
Giustizia | La sentenza della Corte di Cassazione Penale del 31 dicembre 2020.

 
 
Condividi la notizia

24 giugno 2020
Giustizia | La pronuncia della Corte di Cassazione del 23 giugno 2020.

 
 
Condividi la notizia

10 gennaio 2021
Facebook | La sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2020.

 
 
Condividi la notizia

13 giugno 2023
La Pulce e il Prof | Quando l'utilizzo della macchina di servizio può essere considerato peculato d'uso?

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.