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Edilizia

Per realizzare un soppalco occorre un titolo edilizio

Per la sentenza del TAR Napoli del 17.4.2015 n. 2197 si decide caso per caso.

Antica e dibattuta questione è quella in ordine all’individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare, all’interno di un’unità immobiliare, un soppalco.

Il soppalco non si configura generalmente quale autonoma categoria edilizia di modo che - quanto alla individuazione del regime edilizio-urbanistico ad esso riferibile - non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

In tale situazione l’individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può risolversi una tantum ed in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso.

In proposito la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che  “occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871 e 27 giugno 2005, n. 8681).

Come anche più di recente statuito dal giudice di appello (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4468), “un soppalco realizzato, avente superficie di 20 mq. e posto a mt. 1,98 dal soffitto, amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile destinato ad attività commerciale e, creando un’ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 10 comma 1 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell’appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di costruire”.

Tutto ciò premesso, il proprietario di un appartamento ubicato nel territorio di un Comune campano si è visto intimare dall’Ente locale la demolizione del soppalco da lui fatto realizzare all’interno dell’immobile. Gravato l’ordine ripristinatorio davanti al TAR Campania, i giudici partenopei – con sentenza del 17 aprile 2015 – hanno ritenuto necessario il permesso di costruire, posto che quello costruito era un soppalco, realizzato con putrelle di ferro, della superficie di oltre 100 mq.; tale soppalco, secondo la sentenza, è riconducibile ad un’opera di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell’art. 33 T.U. edilizia, non è realizzabile previa presentazione di una mera d.i.a., ma per la quale necessita il rilascio di un permesso di costruire, la cui mancanza è giustamente sanzionata con la demolizione.

Rodolfo Murra

(19 aprile 2015)

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