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TAR CALABRIA

Il permesso di costruire in sanatoria se gli abusi sono commessi su proprietà comune

Il richiedente aveva trasformato i cornicioni condominiali in balconi ad uso esclusivo.

Un cittadino calabrese chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria relativo alla messa in opera di ringhiera metallica e pavimentazione su “esistenti balconi” ed apertura di un accesso su un parapetto al sesto piano di un edificio. L’Amministrazione non ha concesso il richiesto titolo in quanto le opere sarebbero state realizzate non già su balconi preesistenti, bensì su un cornicione e su un parapetto, e cioè su beni che ricadrebbero in comunione e in relazione ai quali, in ogni caso, il richiedente non avrebbe dato prova del titolo di disponibilità.

Il privato ricorreva al TAR eccependo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della documentazione presentata in sede endoprocedimentale, avrebbe travisato i fatti e avrebbe strabordato dai propri limiti, pretendendo di risolvere una controversia circa la titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata dai lavori e, infine, non avrebbe nel caso di specie consentito un’attività edilizia che in altri casi è stata assentita.

Il TAR Catanzaro (I Sez.), con sentenza n. 1556 del 21 agosto 2018, ha rigettato il ricorso.

E’ risultato in corso di causa (dalle stesse fotografie presenti nel fascicolo di parte ricorrente) che il richiedente la sanatoria inteso trasformare in balconi i cornicioni del più ampio fabbricato condominiale.

Ora, ha osservato preliminarmente il Collegio, per la loro attinenza alla facciata, i cornicioni debbono di regola considerarsi parte comune dell’edificio. Ebbene, in base all’art. 11, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi può provvedere anche ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima; ciò, però, a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario-

Non a caso, ha ricordato il Collegio calabrese, è stato considerato inapplicabile l’istituto del condono, laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche.

In questi termini, l’operato dell’Amministrazione intimata è stato ritenuto legittimo.

Mattia Murra

(4 settembre 2018)

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