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INPS

Assunzioni a tempo indeterminato nel 2015: chiarimenti sull'esonero contributivo

Con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l'Istituto fornisce istruzioni finalizzate a favorire l'applicazione della misura.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda che la legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Con la Circolare n. 17, del 29 gennaio 2015, l’Istituto ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate innovazioni normative. Come chiarito nell’ambito della predetta circolare, beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Quindi, ai fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime generale.

L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in oggetto è, pertanto, applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI) – regime sostitutivo dell’AGO.

Con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l’INPS fornisce istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della citata misura di esonero contributivo ai predetti datori di lavoro. Con la medesima Circolare vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.

Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014.

Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati.

Inoltre, sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa, la fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato.

Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla legge n. 190 del 2014:

a. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;

b. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

c. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

d. le istituzioni universitarie;

e. gli Istituti autonomi case popolari;

f. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

g. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

h. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; i. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

j. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n.1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).

Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:

a. gli enti pubblici economici;

b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

c. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;

d. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f. i consorzi di bonifica; g. i consorzi industriali;

h. gli enti morali;

i. gli enti ecclesiastici.

Per saperne di più:

vai al testo integrale della Circolare n. 178/2015

Fonte: INPS

  

Moreno Morando

(4 novembre 2015)

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(indicazione fonte e link alla pagina)

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