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BUR Basilicata

Pubblicata la Legge sul riordino delle funzioni delle Province

La norma è stata approvata dall'Assemblea Regionale lucana, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56: 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.".

Sul B.U.R. Basilicata n. 46 dell’8 novembre 2015 (pagina 13635) è stata pubblicata la Legge Regionale 6.11.15 n. 49, che disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni.

Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, con l’obiettivo di perseguire l’efficienza ed il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione.

L’articolo 2 tratta delle competenze delle Province e prevede che queste “esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta nelle materie di propria competenza di cui alla legge n.56/2014 e s.m.i., nonché oggetto di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento”.

La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai sensi dell’art. 1, comma 87 della legge n. 56/2014.

L’articolo 3 si occupa del “Riordino delle funzioni”, precisando che le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all’infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla Regione con le modalità di seguito indicate.

Le funzioni relative alla polizia provinciale ed ai servizi e centri per l’impiego sono disciplinate e garantite dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i..

Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, comma 7 bis della L.R. n. 7/2014, e, comunque, fino al 31 dicembre 2017, le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione delle restanti disposizioni dell’art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo.

La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell’ambito del processo legislativo di riforma del “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”, di seguito “SIAP”, e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all’art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina l’istituzione dell’ Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia.

Il disegno di legge stabilisce le modalità, i tempi e la copertura finanziaria per il passaggio dei beni e del personale funzionalmente assegnato alle Agenzie provinciali per la formazione alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella L.R. 11 agosto 2015, n. 27.

Nell’ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell’ambiente come disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono trasferite alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 50, comma 1, lettera g) della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

La Regione Basilicata provvede al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e strumentali con legge regionale di stabilità.

Le funzioni trasferite alla Regione di cui al presente articolo, nonché quelle delegate dalla Regione alle Province, sono oggetto di appositi accordi da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 4, previa istruttoria da parte degli uffici provinciali competenti e dei Dipartimenti regionali competenti.

Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente.

L’articolo 4 disciplina le “Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale”. Gli Enti interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 della presente legge ed a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili della gestione delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per ciascuna materia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane, le risorse finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti.

Per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015, pubblicato in G.U. del 30 settembre 2015.

Negli accordi di cui al presente comma si dà priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali.

Gli accordi disciplinano anche gli eventuali avvilimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli Enti di area vasta.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014 il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata.

Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi ad esso esclusivamente destinati, nell’ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Al fine di garantire l’invarianza della spesa, le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza del personale trasferito. Lo stesso principio è applicato a seguito di eventuali trasferimenti ad altri enti del personale provinciale.

Sono esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell’art. 1 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge statale di stabilità 2015) i lavoratori delle Province che sono collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016.

Le funzioni trasferite ad altri enti continuano ad essere svolte dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell’ente subentrante. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Province che garantiscono comunque la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro in essere.

L’articolo 5 tratta delle modifiche e della abrogazione di norme; mentre l’articolo 6 dispone che gli oneri derivanti dalla presente legge - quantificabili in € 5.700.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 - trovano copertura alla missione 18 programma 01 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

Per saperne di più:

vai al testo integrale della Legge Regionale (BUR n. 46/2015 pag. 13635).

 

Moreno Morando

(10 novembre 2015)

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